DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1988
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.(GU n.224 del 23-9-1988)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 974 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali. Scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali Art. 974. - E' istituita la scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali presso l'Universita' di Napoli. La scuola ha il compito di formare figure professionali capaci di progettare, selezionare e provare i materiali in funzione delle applicazioni specifiche, partendo da una comprensione della loro struttura interna a livello chimico-fisico. La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza e tecnologia dei materiali. Art. 975. - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno prevede almeno centocinquanta ore di insegnamento e almeno cento ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di venti iscritti per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi. Art. 976. - Concorrono al funzionamento della scuola le facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria, e i dipartimenti di ingegneria dei materiali e della produzione, ingegneria chimica e chimico. Art. 977. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico del 31 marzo 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti. Art. 978. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: fisica dei materiali; chimica dei materiali; laboratorio dei materiali; un insegnamento (due insegnamenti) scelti tra quelli opzionali; partecipazione a corsi seminariali. Il primo anno va integrato, a giudizio del consiglio della scuola, da uno o piu' dei seguenti corsi che integrino la preparazione dei laureati provenienti dai diversi corsi di laurea; fondamenti di chimica dei materiali; fondamenti di fisica della materia; fondamenti di ingegneria dei materiali. 2 Anno: comportamento ed affidabilita'; struttura e caratterizzazione dei materiali; due insegnamenti (tre insegnamenti) scelti tra quelli opzionali; partecipazione a corsi seminariali. Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti: laboratorio materiali II; chimica fisica dei materiali; tecnologia e processi di fabbricazione; caratterizzazione, struttura e proprieta' dei materiali; materiali metallici; materiali ceramici; materiali semiconduttori; materiali polimerici; materiali composti; materiali magnetici; materiali strutturali; biomateriali; scienza delle costruzioni e proprieta' meccaniche dei materiali; corrosione e protezione dei materiali; tecniche informatiche e di elaborazione dei dati; superfici e interfacce; fisica e tecnologia dei dispositivi; fondamenti di cristallografia e strutturistica; criteri di scelta dei materiali; analisi chimico-fisica dei materiali; principi di tecnologia dei materiali. Art. 979. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Su parere del consiglio della scuola verranno riconosciute attivita' inerenti alla specializzazione svolta presso enti pubblici o privati anche nell'ambito di convenzioni specifiche. Art. 980. - Gli insegnamenti di ciascun anno di corso sono organizzati su base semestrale. Per ogni insegnamento teorico-pratico le lezioni teoriche sono accompagnate da dimostrazioni e/o esercitazioni pratiche nella misura piu' larga possibile. E' obbligatoria, inoltre, la frequenza presso un laboratorio universitario, oppure di ente pubblico o privato con cui sia stabilita convenzione. Detta frequenza dovra' protrarsi per entrambi gli anni di corso. All'inizio del primo anno di corso, gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali, ed il programma di lavoro sperimentale. L'impegno scolastico complessivo per ciascun anno di corso, non dovra' essere inferiore alle centocinqunta ore oltre le attivita' seminariali. Lo specializzando dovra' aver frequentato almeno il 70% delle lezioni teoriche dei seminari e delle esercitazioni di laboratorio per poter accedere agli esami che concludono ciascun anno di corso. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attivita' pratiche, il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione, svolta all'estero dallo specializzando in laboratori universitari od in adeguate strutture extrauniversitarie. Art. 981. - Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacita' operative sulla scienza e tecnologia dei materiali. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 25 marzo 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1988 Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 155