DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1987
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Verona.(GU n.229 del 29-9-1988)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Verona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 323, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Universita' di Verona, e' aggiunta la scuola: "per assistenti sociali". Dopo l'art. 342 sono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali: Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali Art. 343. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Verona una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali. La scuola ha il compito di preparare personale con le competenze professionali di assistente sociale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14. La scuola rilascia il diploma di assistente sociale. Art. 344. - La scuola ha la durata di tre anni. L'attivita' didattica e' costituita da un minimo complessivo di novecentocinquanta ore di insegnamento, di cui trecentocinquanta nel primo anno, trecentocinquanta nel secondo anno, trecento nel terzo anno, nonche' da cinquanta ore complessive di attivita' pratiche guidate, di cui venti nel primo anno, quindici nel secondo anno, quindici nel terzo anno e dal tirocinio. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di novanta studenti. Art. 345. - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta' di economia e commercio, di magistero e di medicina e chirurgia cui afferiscono gli insegnamenti. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 346. - Gli insegnamenti impartiti, sulla base del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 aprile 1985, sono i seguenti: 1 Anno: principi e fondamenti del servizio sociale; metodi e tecniche del servizio sociale I; diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia; diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione; medicina sociale e igiene; psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale con unico esame al termine del biennio, primo anno); un insegnamento opzionale. 2 Anno: Metodi e tecniche del servizio sociale II; programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I; psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno); istituzioni di sociologia; ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al termine del biennio, primo anno); politica e legislazione sociale; un insegnamento opzionale. 3 Anno: metodi e tecniche del servizio sociale III; ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno); programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II; politica dei servizi sociali; psicologia e sociologia della devianza; due insegnamenti opzionali. Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti: antropologia culturale; diritto penale; diritto penitenziario; economia politica; igiene mentale e psichiatria; psicologia dei gruppi e delle istituzioni; psicologia sociale; sociologia della famiglia; statistica sociale; storia delle istituzioni politiche, dei quali la scuola ne offre almeno quattro: economia politica, psicologia sociale, statistica sociale, storia delle istituzioni politiche, propri della scuola. Lo studente e' tenuto a sceglierne almeno tre. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 347. - Le propedeuticita' sono le seguenti: non si puo' essere ammessi a sostenere gli esami di "politica e legislazione sociale" se non si sono superati gli esami di "diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia" e di "diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione"; non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di "psicologia e sociologia della devianza", se non si sono superati gli esami di "psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia" e di "istituzioni di sociologia"; non si puo' essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di "principi e fondamenti del servizio sociale" e di "metodi e tecniche del servizio sociale I". Art. 348. - L'attivita' pratica comporta lo svolgimento di esercitazioni nell'ambito delle discipline professionali. Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio, in caso di valutazione negativa. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Art. 349. - Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attivita' svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche, quando tali attivita' siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola. Art. 350. - Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico. L'esame di diploma, sostenuto davanti a una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1987 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 settembre 1988 Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 112