DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1987 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di
Verona.
(GU n.229 del 29-9-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  degli  studi  di Verona e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Verona, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Nell'art.  323,  all'elenco  delle  scuole  dirette a fini speciali
istituite presso l'Universita' di Verona, e' aggiunta la scuola: "per
assistenti sociali".
  Dopo   l'art.  342  sono  aggiunti  i  seguenti  articoli  relativi
all'istituzione della scuola diretta a fini speciali  per  assistenti
sociali:
        Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali
  Art. 343. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Verona
una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali.
  La  scuola  ha  il compito di preparare personale con le competenze
professionali di assistente sociale di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14.
  La scuola rilascia il diploma di assistente sociale.
  Art. 344. - La scuola ha la durata di tre anni.
  L'attivita'  didattica  e'  costituita  da un minimo complessivo di
novecentocinquanta ore di insegnamento, di cui trecentocinquanta  nel
primo  anno,  trecentocinquanta  nel secondo anno, trecento nel terzo
anno, nonche' da cinquanta  ore  complessive  di  attivita'  pratiche
guidate,  di  cui  venti  nel  primo anno, quindici nel secondo anno,
quindici nel terzo anno e dal tirocinio.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di iscritti  determinato  in  trenta  per
ciascun anno di corso e per un totale di novanta studenti.
  Art.  345.  - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta'
di economia e commercio, di magistero e di medicina e  chirurgia  cui
afferiscono gli insegnamenti.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  346. - Gli insegnamenti impartiti, sulla base del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 30 aprile 1985, sono i seguenti:
  1› Anno:
   principi e fondamenti del servizio sociale;
   metodi e tecniche del servizio sociale I;
   diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;
   diritto  pubblico,  con  particolare  riguardo  all'organizzazione
della pubblica amministrazione;
   medicina sociale e igiene;
   psicologia   dello   sviluppo,   con  elementi  di  psicopatologia
(biennale con unico esame al termine del biennio, primo anno);
   un insegnamento opzionale.
  2› Anno:
   Metodi e tecniche del servizio sociale II;
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali I;
   psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo
anno);
   istituzioni di sociologia;
   ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al
termine del biennio, primo anno);
   politica e legislazione sociale;
   un insegnamento opzionale.
  3› Anno:
   metodi e tecniche del servizio sociale III;
   ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno);
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali II;
   politica dei servizi sociali;
   psicologia e sociologia della devianza;
   due insegnamenti opzionali.
  Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:
   antropologia culturale;
   diritto penale;
   diritto penitenziario;
   economia politica;
   igiene mentale e psichiatria;
   psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
   psicologia sociale;
   sociologia della famiglia;
   statistica sociale;
   storia delle istituzioni politiche,
dei  quali  la  scuola  ne  offre  almeno quattro: economia politica,
psicologia sociale,  statistica  sociale,  storia  delle  istituzioni
politiche, propri della scuola.
  Lo studente e' tenuto a sceglierne almeno tre.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art. 347. - Le propedeuticita' sono le seguenti:
   non  si  puo'  essere ammessi a sostenere gli esami di "politica e
legislazione sociale" se non si sono superati gli esami  di  "diritto
privato,  con  particolare  riguardo  al  diritto  di  famiglia" e di
"diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione  della
pubblica amministrazione";
   non  si  puo'  essere ammessi a sostenere l'esame di "psicologia e
sociologia della devianza", se non si  sono  superati  gli  esami  di
"psicologia  dello  sviluppo,  con  elementi  di psicopatologia" e di
"istituzioni di sociologia";
   non  si puo' essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel
secondo anno se non  si  sono  superati  gli  esami  di  "principi  e
fondamenti del servizio sociale" e di "metodi e tecniche del servizio
sociale I".
  Art.   348.  -  L'attivita'  pratica  comporta  lo  svolgimento  di
esercitazioni nell'ambito delle discipline professionali.
  Il  tirocinio  pratico  si  svolge  di  norma  sotto la guida di un
docente di materia professionale per almeno due anni e per un  minimo
di  due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo
complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente  si
esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti
convenzionati.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio, in caso di
valutazione negativa.
  La  frequenza  alle  lezioni  e la partecipazione al tirocinio sono
obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto.
  Art.  349. - Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10  marzo  1982,  n.  162,  le  attivita'
svolte   dagli  allievi  in  strutture  di  servizio  sociale,  anche
all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla  legge  9  febbraio
1979,  n.  38,  in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio  della  scuola
ai  fini  della  frequenza  e  delle  attivita' pratiche, quando tali
attivita' siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola.
  Art.  350.  -  Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti
norme universitarie.
  All'esame  di  diploma  lo  studente  viene  ammesso solo ove abbia
frequentato i corsi e superato gli esami in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali  ed  in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto
del tirocinio pratico.
  L'esame  di diploma, sostenuto davanti a una commissione costituita
secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di
una    dissertazione    scritta    su    un   argomento   di   natura
teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1987
                               COSSIGA
   GALLONI, Ministro della pubblica istruzione
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 settembre 1988
Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 112