DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1987 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di
Napoli.
(GU n.229 del 29-9-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162,  e  modificato  con  regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Napoli, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Gli  articoli da 984 a 998 relativi alla scuola di specializzazione
in scienza e tecnica delle  piante  officinali  sono  sostituiti  dai
seguenti  con  il  conseguente  spostamento  della  numerazione degli
articoli successivi.
                      Scuola di specializzazione
             in scienza e tecnica delle piante officinali
  Art.  984.  - E' istituita presso l'Universita' di Napoli la scuola
di specializzazione in "scienza e tecnica  delle  piante  officinali"
che  conferisce  il diploma di specializzazione in "scienza e tecnica
delle piante officinali".
  Art.  985.  -  La  scuola  ha lo scopo di promuovere lo studio e la
ricerca  nel  settore  delle  piante  officinali  in  relazione  alle
esigenze  del  Servizio  sanitario  nazionale e/o/ regionale riguardo
specialisti in erboristeria da inserire nelle strutture operanti  sul
territorio.
  Art.  986.  - Al funzionamento della scuola provvede la facolta' di
farmacia.
  La direzione della scuola ha sede presso il dipartimento di chimica
delle sostanze naturali.
  Art.  987.  -  La  durata  del  corso  e'  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazione.
  Art.  988. - Il numero degli iscritti e' di quindici per ogni anno;
complessivamente di quarantacinque per l'intero corso di studi.
  Art.  989.  -  Alla  scuola  sono  ammessi  i laureati in farmacia,
chimica e  tecnologia  farmaceutiche,  chimica,  scienze  biologiche,
scienze  naturali,  scienze  agrarie,  in  possesso  del  diploma  di
abilitazione all'esercizio professionale ove previsto.
  Art. 990. - La scuola comprende tre aree d'insegnamento e tirocinio
professionale: area propedeutica, area teorico-pratica  sperimentale,
area  tecnico-applicativa.  Gli insegnamenti relativi a ciascuna area
didattica e formativa professionale sono i seguenti:
   a) Area propedeutica:
   botanica farmaceutica;
   complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni;
   ecologia;
   chimica organica dei vegetali;
   fisiologia vegetale;
   tecniche  di  estrazione  e  conservazione  di  principi attivi da
droghe.
   b) Area teorico-sperimentale:
   farmacognosia generale e speciale;
   fitochimica;
   genetica;
   farmacologia speciale delle droghe;
   analisi delle piante officinali;
   identificazione di costituenti di piante officinali.
   c) Area tecnico-applicativa:
   fitofarmacia;
   industria erboristica;
   commercio erboristico;
   tecnica  farmaceutica  speciale  per  le  preparazioni ricavate da
droghe e da derivati di droghe;
   controlli di qualita';
   piante officinali nella cosmesi;
   piante officinali nella medicina;
   legislazione erboristica;
   piante officinali nell'alimentazione.
  Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   botanica farmaceutica;
   complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni;
   chimica organica dei vegetali;
   tecniche  di  estrazione  e  conservazione  di  principi attivi da
droghe;
   ecologia;
   fitofarmacia;
   piante officinali nell'alimentazione.
 2› Anno:
   farmacognosia generale e speciale;
   farmacologia speciale delle droghe;
   fisiologia vegetale;
   genetica;
   analisi delle piante officinali;
   identificazione di costituenti delle piante officinali;
   piante officinali nella cosmesi.
 3› Anno:
   industria erboristica;
   commercio erboristico;
   tecnica  farmaceutica  speciale  per  le  preparazioni ricavate da
droghe o da derivati da droghe;
   controlli di qualita';
   fitochimica;
   legislazione erboristica;
   piante officinali nella medicina.
  Art. 991. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale  e  tirocinio  professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata  in  un'attivita' didattica teorico-pratica (quattrocento
ore come di seguito ripartite) ed in un'attivita' didattica elettiva,
prevalentemente   di   carattere   tecnico-applicativo  di  ulteriori
quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum di studi
(come di seguito ripartite):
 
                                 Didattica       Didattica
                              tecnico-pratica    elettiva
 
                                   ____            ____
 
  a) Area propedeutica:
  Botanica farmaceutica             55             60
  Complementi di agronomia e
tecnica delle coltivazioni          50             60
  Chimica organica dei vegetali     60             50
  Tecnica di estrazione e conser-
vazione di principi attivi da
droghe                              60             60
  Ecologia                          60             50
  Fisiologia vegetale               55             55
 b) Area teorico-sperimentale:
  Farmacognosia generale e speciale 60             55
  Fitochimica                       70             45
  Genetica                          60             55
  Farmacologia speciale delle
 droghe                             60             55
  Analisi delle piante officinali   55             65
  Identificazione di costituenti
di piante officinali                55             60
 c) Area tecnico-applicativa:
  Fitofarmacia                      60             60
  Industria erboristica             50             65
  Commercio erboristico             50             65
  Tecnica farmaceutica speciale
per le prepararazioni ricavate da
droghe e da derivati di droghe      55             60
  Controlli di qualita'             45             65
  Legislazione erboristica          65             50
  Piante officinali nella
 alimentazione                      55             60
  Piante officinali nella cosmesi   55             55
  Piante officinali nella medicina  65             50
 
  La  frequenza  dei  corsi  e'  obbligatoria. Alla fine di ogni anno
accademico lo specializzando deve sostenere un esame  teorico-pratico
per  il passaggio all'anno successivo. La commissione d'esame, di cui
fanno parte il direttore della scuola  ed  i  docenti  delle  materie
relative  all'anno  in corso, esprime il giudizio globale sul livello
di preparazione del candidato nelle  singole  discipline  e  relative
attivita'  pratiche  prescritte  per  l'anno in corso. Coloro che non
superano detto esame potranno  ripetere  l'anno  di  corso  una  sola
volta.
  Art.  992.  -  I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche, da
erborizzazione in campagna e da gite di istruzione. La  frequenza  e'
obbligatoria sia per i corsi sia per le esercitazioni.
  Ai  fini  della  frequenza e delle attivita' pratiche va conosciuta
utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta  dallo
specializzando  in  strutture  di  servizio socio-sanitario attinenti
alla  specializzazione  anche  all'estero  e  nell'ambito  di  quanto
previsto   dalla   legge  9  febbraio  1979,  n.  38  in  materia  di
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
  Art.  993.  - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il
corso di studio della scuola di specializzazione si conclude  con  un
esame  finale  consistente  nella  discussione  di  una dissertazione
scritta su una o  piu'  materie  del  corso.  A  coloro  che  abbiano
superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in
"scienza e tecnica delle piante officinali".
  Art.  994.  -  L'importo  delle  tasse  e  soprattasse dovute dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge,  i  contributi  sono  stabiliti anno per anno dal consiglio di
amministrazione.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1987
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1988
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 357