Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.(GU n.227 del 27-9-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria e' pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di piu' favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso; Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, il quale all'art. 1, comma 7, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 e' elevata da cinque a 8,50 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale; Considerato che, in atto, il "prime rate" applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente e' fissato nella misura del 12,625%; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 1, comma 7 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria e' fissato nella misura del 21,125 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Roma, addi' 17 settembre 1988 Il Ministro del tesoro AMATO Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA