DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1988 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di
Ancona.
(GU n.238 del 10-10-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.  1330,
e  modificato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 7 agosto
1973, n. 909, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Ancona, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art.  203 e con lo spostamento della numerazione successiva
sono inseriti i seguenti nuovi articoli,  relativi  alla  istituzione
della scuola di specializzazione in "ingegneria energetica" afferente
alla facolta' di ingegneria.
         Scuola di specializzazione in ingegneria energetica
  Art. 204 - E' istituita presso l'Universita' di Ancona la scuola di
specializzazione in ingegneria energetica.
  La   scuola   ha  lo  scopo  di  formare  competenze  professionali
specifiche nei  campi  dell'energetica.  La  scuola  si  articola  in
indirizzi;  nella  prima fase di attuazione sono previsti l'indirizzo
energie alternative e l'indirizzo risparmio energetico.
  La   scuola   rilascia  i  titoli  di  "specialista  in  ingegneria
energetica", indirizzo energie alternative/risparmio energetico.
  Art.  205.  -  La  scuola  ha  la  durata  di due anni. Il piano di
formazione,  che  gli  specializzandi  sono  tenuti  a  seguire,   e'
riportato  nel  successivo  art.  209  sia  nella  parte  comune  sia
nell'articolazione per indirizzi.  In  base  alle  strutture  e  alle
attrezzature  disponibili,  la  scuola  e'  in  grado di accettare un
numero massimo di iscritti determinato in dieci per  anno  di  corso,
per un totale di venti per l'intero corso di studi.
  Art.  206.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale, gli organismi
interessati  alla  conduzione  della  scuola  sono:  la  facolta'  di
ingegneria e il dipartimento di energetica.
  Art.  207.  -  Alla  scuola  si  accede per concorso; a questo sono
ammessi i laureati in ingegneria. Sono altresi' ammessi  al  concorso
per  l'ammissione  alla scuola coloro che siano in possesso di titolo
di studio, conseguito presso  le  universita'  straniere  e  che  sia
equipollente,  ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 592, al titolo di cui al precedente comma.
  Art.  208.  -  Lo  svolgimento  degli studi e' suddiviso in quattro
semestri: il primo ed il secondo  propedeutici  comuni  a  tutti  gli
indirizzi,  il  terzo  specificato  per  ciascun indirizzo, il quarto
riservato alla compilazione della tesi di diploma, il  cui  argomento
deve  essere concordato col docente od i docenti che ne seguiranno la
preparazione, all'inizio del secondo semestre di corso.
  I corsi di formazione hanno durata semestrale.
  Ciascun  corso prevede cinquanta-sessanta ore di insegnamento delle
quali almeno un terzo dovranno essere dedicate  ad  esercitazioni  di
laboratorio numeriche, o progettuali.
  Art. 209.
PIANO DI FORMAZIONE.
 I Semestre (comune a tutti gli indirizzi):
   1) metodi matematici (aree: matematica ed informatica);
   2)  analisi  e  sintesi  di sistemi (aree: informatica, ingegneria
industriale);
   3) fluidodinamica (area: meccanica dei fluidi);
   4)   termodinamica  (aree:  fisica  tecnica,  ingegneria  chimica,
macchine).
 II Semestre (comune a tutti gli indirizzi):
   1) combustione (aree: ingegneria chimica, macchine);
   2)   sistemi   di   conversione  (aree:  fisica,  fisica  tecnica,
elettrotecnica, elettronica, macchine);
   3) fonti di energia (aree: geologia, ingegneria industriale);
   4) economia dell'energia. Legislazione e normativa (aree: economia
e materie giuridiche);
   5)   strumentazione  e  sistemi  di  controllo  (area:  ingegneria
industriale).
INDIRIZZO ENERGIE ALTERNATIVE.
 III Semestre:
   1)  energia  solare;  conversione  diretta;  conversione indiretta
(aree:    fisica,    fisica    tecnica,    macchine,     elettronica,
elettrotecnica);
   2)  energia  eolica (aree: macchine, elettrotecnica, meccanica dei
fluidi);
   3)  energia  idraulica; microcentrali, impianti di accumulazione e
pompaggio (aree: macchine, idraulica, elettrotecnica);
   4)   energia  geotermica;  riscaldamento,  produzione  di  energia
elettrica (aree: geologia, fisica tecnica, macchine, elettrotecnica);
   5)  energie  di  biomasse;  produzione,  stoccaggio, tecnologie di
conversione (area: ingegneria chimica);
   6)  produzione  decentrata  di energia elettrica e accumulo (aree:
fisica tecnica, macchine, elettrotecnica).
 IV Semestre:
   1)  sviluppo di argomenti a carattere specialistico (aree: fisica,
ingegneria industriale);
   2)  compilazione  della  tesi  su argomenti di interesse nel campo
delle energie alternative.
INDIRIZZO RISPARMIO ENERGETICO.
 III Semestre:
   1)  risparmio  energetico, sicurezza e controllo dell'inquinamento
nella  combustione   (aree:   ingegneria   chimica,   elettrotecnica,
macchine);
   2)  sistemi di cogenerazione - teleriscaldamento (aree: ingegneria
chimica, fisica tecnica, macchine, elettrotecnica);
   3)   risparmio  energetico  nell'edilizia  (aree:  fisica,  fisica
tecnica, architettura tecnica, composizione architettonica);
   4)   risparmio   energetico   nei   trasporti   (aree:  ingegneria
urbanistica, trasporti, navale, aeronautica, elettrotecnica);
   5)  standard  di  consumi  e  audit  energetici  -  tariffe (area:
ingegneria industriale);
   6)  risparmio  negli  usi  finali  dell'energia  elettrica  (area:
elettrotecnica).
 IV Semestre:
   1)  sviluppo di argomenti a carattere specialistico (aree: fisica,
ingegneria   industriale,    urbanistica,    architettura    tecnica,
composizione architettonica);
   2) compilazione della tesi su argomento di interesse nel campo del
risparmio energetico.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 14 maggio 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, il 7 settembre 1988
Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 45