MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 3 agosto 1988 

   Norme integrative ed interpretative della circolare n. 11
del  29  aprile  1988  recante  interventi  a  favore  delle
attivita' teatrali di prosa.
(GU n.236 del 7-10-1988)

                            Articolo unico
   Con  riferimento  alle  recite di spettacolo di commedie musicali,
l'art. 15, ultimo comma, della circolare n. 11 del 29 aprile 1988  e'
modificato  come  segue:  il  numero  delle  recite  per le quali sia
praticato un prezzo del biglietto superiore a L. 28.000  -  salvo  se
trattasi di prime rappresentazioni o di altre due giornate recitative
- e' ridotto,  ai  fini  del  computo  delle  recite  realizzate,  in
proporzione all'eccedenza del prezzo del biglietto.
   Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.  4,  lettera B), terzo e
quarto comma, della circolare stessa.
   Le  istanze  per  gli  interventi  a  favore  delle rassegne e dei
festivals di cui all'art. 19, sesto comma, che si realizzino entro il
31  dicembre  1988,  possono essere presentate con le modalita' e nei
termini previsti dal successivo comma settimo  dell'articolo  stesso;
per  quelle  che  allo stesso titolo, si svolgono dal 1› gennaio alla
fine dell'anno teatrale 1988-89, le istanze devono essere  presentate
entro il 15 dicembre 1988.
                                                 Il Ministro: CARRARO