Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola "Riviera del Brenta", di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni.(GU n.236 del 7-10-1988)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda presentata dagli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983, ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'indicazione geografica "Riviera del Brenta". Si precisa che la zona di produzione delle uve atte a produrre i vini di cui al precedente comma, che qui di seguito si trascrive, comprende il territorio dei comuni sotto elencati: provincia di Venezia: Campolongo Maggiore, Camponogara, Fosso', Vigonovo, Stra', Fiesso d'Artico, Dolo, Pianiga, Mirano, S. Maria di Sala per la totalita' del territorio e Campagnalupia, Mira, Spinea, Venezia, Martellago, Salzano e Noale per parte del territorio comunale; provincia di Padova: Carmignano di Brenta, Fontaniva, Grantorto, S. Giorgio in Bosco, Piazzola sul Brenta, Campo S. Martino, Campodoro, Curtarolo, S. Giorgio delle Pertiche, Borgoricco, Campodarsego, Villanova di Camposampiero, Vigonza, Cadoneghe, Vigodarzere, Limena, Villafranca Padovana, Mestrino, Rubano, Veggiano, Saccolongo, Albignasego, Masera' di Padova, Casalserugo, Padova (esclusa zona urbana) Ponte S. Nicolo', Saonara, Noventa Padovana, Legnaro, Polverara, Brugine, S. Angelo di Piove di Sacco, Codevigo, Arzegrande, Pontelongo, Corezzola per la totalita' del territorio e dei comuni di Cittadella, S. Pietro in Gu', Gazzo Padovano, Tombolo, Villa del Conte, S. Giustina in Colle, Camposampiero, Massanzago, Selvazzano Dentro, Cervarese S. Croce, Abano Terme e Montegrotto Terme, per parte del territorio comunale. Il M.A.F. comunica che, ai sensi delle leggi vigenti in materia, sono pervenute richieste intese ad ottenere l'autorizzazione all'uso, unitamente all'indicazione geografica "Riviera del Brenta", delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato nonche' del riferimento al nome dei vitigni: Barbera N, Garganega B, Pinella B, Prosecco B, Riesling italico B, Riesling renano B, Sauvignon B, Chardonnay B, Incrocio bianco fedit 51 C.S.G. B, Marzemino B e Trebbiano toscano B per la provincia di Padova; Barbera N, Malvasia istriana B, Refosco dal peduncolo rosso N, Riesling italico B, Riesling renano B, Sauvignon B, Traminer aromatico B, Ancellotta N, Chardonnay B, Malbech N, Muller Thurgau B e Tocai rosso N per la provincia di Venezia. I riferimenti ai citati vitigni possono essere utilizzati a condizione che i vini derivino da uve, dei rispettivi vitigni, che siano prodotte nella provincia per la quale i vitigni stessi siano stati previsti. Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.