DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1988
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.(GU n.243 del 15-10-1988)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 443 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti articoli, relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in genetica medica. Scuola di specializzazione in genetica medica Art. 444. - E' istituita la scuola di specializzazione in genetica medica presso l'Universita' degli studi di Genova. La scuola ha lo scopo di fornire la preparazione e le competenze professionali necessarie all'applicazione della genetica in medicina mediante un biennio propedeutico. Tale preparazione e' successivamente completata mediante un ulteriore biennio ad indirizzo differenziato. La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica medica. Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 447, e le diverse professionalita' conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della genetica medica, la scuola si articola negli indirizzi medico e tecnico. La scuola rilascia i titoli di specialista in genetica medica, indirizzo medico, indirizzo tecnico. Art. 445. - La scuola ha la durata di quattro anni. Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovra' essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovra' indicare l'indirizzo prescelto. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi. Art. 446. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 447. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo medico i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo tecnico i laureati in medicina e chirurgia e in scienze biologiche. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 448. - La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) biologica; b) tecnico metodologica; c) genetica; d) medica. Art. 449. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Biologica: biologia cellulare; chimica biologica; patologia generale. b) Tecnico metodologica: biometria e metodologia statistica; genetica medica; citogenetica; endocrinologia e dosaggi ormonali; oncologia; genetica ematologica; tecniche citologiche e citogenetiche; biochimica clinica; diagnostica prenatale. c) Genetica: genetica generale; genetica molecolare; genetica di popolazione; genetica umana; immunogenetica. d) Medica: genetica medica generale; genetica medica speciale; genetica clinica prenatale e pediatrica; citogenetica clinica; fisiopatologia della riproduzione. Art. 450. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 6 giugno 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 settembre 1988 Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 47