DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1988 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di
Genova.
(GU n.243 del 15-10-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054,  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art. 443 e con il conseguente spostamento della numerazione
successiva,   sono   inseriti   i   seguenti    articoli,    relativi
all'istituzione  della scuola di specializzazione in genetica medica.
            Scuola di specializzazione in genetica medica
  Art.  444. - E' istituita la scuola di specializzazione in genetica
medica presso l'Universita' degli studi di Genova.
  La  scuola  ha  lo scopo di fornire la preparazione e le competenze
professionali necessarie all'applicazione della genetica in  medicina
mediante    un    biennio    propedeutico.   Tale   preparazione   e'
successivamente completata mediante un ulteriore biennio ad indirizzo
differenziato.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica medica.
  Attesa  la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto
precisato dal successivo art.  447,  e  le  diverse  professionalita'
conseguibili  al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della
genetica medica, la scuola  si  articola  negli  indirizzi  medico  e
tecnico.
  La  scuola  rilascia  i  titoli  di specialista in genetica medica,
indirizzo medico, indirizzo tecnico.
  Art. 445. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Dopo  gli  anni  comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione
all'anno di corso nel  quale  dovra'  essere  frequentato  uno  degli
indirizzi attivati, dovra' indicare l'indirizzo prescelto.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci
per  ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.
  Art. 446. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Art.  447.  -  Sono  ammessi  alle  prove per ottenere l'iscrizione
all'indirizzo  medico   i   laureati   in   medicina   e   chirurgia,
all'indirizzo tecnico i laureati in medicina e chirurgia e in scienze
biologiche.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  448.  -  La  scuola  comprende quattro aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) biologica;
    b) tecnico metodologica;
    c) genetica;
    d) medica.
  Art.  449.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Biologica:
   biologia cellulare;
   chimica biologica;
   patologia generale.
   b) Tecnico metodologica:
   biometria e metodologia statistica;
   genetica medica;
   citogenetica;
   endocrinologia e dosaggi ormonali;
   oncologia;
   genetica ematologica;
   tecniche citologiche e citogenetiche;
   biochimica clinica;
   diagnostica prenatale.
   c) Genetica:
   genetica generale;
   genetica molecolare;
   genetica di popolazione;
   genetica umana;
   immunogenetica.
   d) Medica:
   genetica medica generale;
   genetica medica speciale;
   genetica clinica prenatale e pediatrica;
   citogenetica clinica;
   fisiopatologia della riproduzione.
  Art. 450. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata in monte ore elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 6 giugno 1988
                               COSSIGA
   GALLONI, Ministro della
     pubblica istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 settembre 1988
Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 47