DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 13 ottobre 1988 

  Modificazione al regolamento.
(GU n.243 del 15-10-1988)

  La  Camera  dei  deputati,  nella  seduta  del  13 ottobre 1988, ha
approvato le seguenti modificazioni al proprio regolamento:
  Il comma 1 dell'articolo 49 e' sostituito dai seguenti:
  "1.  Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a
scrutinio segreto  le  votazioni  riguardanti  le  persone,  nonche',
quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 51, quelle che
incidono sui principi e sui diritti di liberta' di cui agli  articoli
6,  da  13  a  22  e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della
famiglia di cui agli articoli 29, 30  e  31,  comma  secondo,  e  sui
diritti  della  persona  umana di cui all'articolo 32, comma secondo,
della Costituzione. Sono altresi'  effettuate  a  scrutinio  segreto,
sempre  che ne venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al
regolamento,  sull'istituzione   di   Commissioni   parlamentari   di
inchiesta,  sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali
dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo,  Corte
costituzionale)  e  agli  organi  delle  regioni, nonche' sulle leggi
elettorali.
  1-bis.  Non  e'  consentito  lo  scrutinio  segreto nelle votazioni
concernenti la legge finanziaria, le  leggi  di  bilancio,  le  leggi
collegate,  previste  dalla  legge 23 agosto 1988, n. 362, e tutte le
deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie.
  1-ter.  Nelle  Commissioni hanno luogo a scrutinio segreto soltanto
le votazioni riguardanti persone.
  1-quater.  La  votazione  finale  delle  leggi  avviene a scrutinio
palese, salvo i casi previsti  dal  comma  1,  mediante  procedimento
elettronico con registrazione dei nomi.
  1-quinquies.  Lo scrutinio segreto puo' essere richiesto solo sulle
questioni strettamente attinenti ai casi previsti  nel  comma  1.  In
relazione  al carattere composito dell'oggetto, puo' essere richiesta
la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.
  1-sexies.  In  caso di dubbio sull'oggetto della deliberazione, per
la  quale  sia  stato  richiesto  lo  scrutinio  segreto,  decide  il
Presidente  della  Camera, sentita, qualora lo ritenga necessario, la
Giunta per il regolamento".
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge qui modificata, della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
             Il  testo  dell'articolo 49 del regolamento della Camera
          dei deputati, quale risulta a seguito  della  modificazione
          approvata  dall'assemblea nella seduta del 13 ottobre 1988,
          soprariportata, e' il seguente:
            "Art.  49.  -  1.  Le  votazioni  hanno luogo a scrutinio
          palese. Sono effettuate a scrutinio  segreto  le  votazioni
          riguardanti  le  persone,  nonche',  quando  ne venga fatta
          richiesta ai sensi dell'articolo 51,  quelle  che  incidono
          sui principi e sui diritti di liberta' di cui agli articoli
          6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui  diritti
          della  famiglia  di  cui  agli  articoli 29, 30 e 31, comma
          secondo,  e  sui  diritti  della  persona  umana   di   cui
          all'articolo  32,  comma  secondo, della Costituzione. Sono
          altresi' effettuate a  scrutinio  segreto,  sempre  che  ne
          venga  fatta  richiesta,  le  votazioni  sulle modifiche al
          regolamento, sull'istituzione di  Commissioni  parlamentari
          di  inchiesta,  sulle  leggi ordinarie relative agli organi
          costituzionali dello Stato  (Parlamento,  Presidente  della
          Repubblica,  Governo,  Corte  costituzionale) e agli organi
          delle regioni, nonche' sulle leggi elettorali.
             1-bis.  Non  e'  consentito  lo  scrutinio segreto nelle
          votazioni concernenti la legge  finanziaria,  le  leggi  di
          bilancio,  le  leggi  collegate,  previste  dalla  legge 23
          agosto 1988, n. 362, e tutte le deliberazioni  che  abbiano
          comunque conseguenze finanziarie.
             1-ter. Nelle Commissioni hanno luogo a scrutinio segreto
          soltanto le votazioni riguardanti persone.
             1-quater.  La  votazione  finale  delle  leggi avviene a
          scrutinio palese,  salvo  i  casi  previsti  dal  comma  1,
          mediante  procedimento  elettronico  con  registrazione dei
          nomi.
             1-quinquies.  Lo scrutinio segreto puo' essere richiesto
          solo  sulle  questioni  strettamente  attinenti   ai   casi
          previsti  nel  comma 1. In relazione al carattere composito
          dell'oggetto, puo' essere richiesta la  votazione  separata
          della parte da votare a scrutinio segreto.
             1-sexies.   In   caso   di   dubbio  sull'oggetto  della
          deliberazione,  per  la  quale  sia  stato   richiesto   lo
          scrutinio  segreto,  decide  il  Presidente  della  Camera,
          sentita, qualora lo ritenga necessario, la  Giunta  per  il
          regolamento.
             2.  Nello  scrutinio  palese  i  voti  sono espressi per
          alzata di mano, per divisione  nell'aula  o  per  votazione
          nominale.
             3.   Nello   scrutinio  segreto  i  voti  sono  espressi
          deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero,
          se si tratta di elezioni, apposita scheda.
             4.  Nello  scrutinio  palese e nello scrutinio segreto i
          voti possono essere altresi' espressi mediante procedimenti
          elettronici.
             5.   Quando  si  deve  procedere  a  votazione  mediante
          procedimento elettronico, il Presidente  ne  da'  preavviso
          con  almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei
          commi 1 e 4 dell'articolo 53  il  preavviso  e'  ridotto  a
          cinque  minuti.  Il  preavviso  non  e' ripetuto quando nel
          corso della stessa seduta  si  effettuino  altre  votazioni
          mediante procedimento elettronico".