Provvedimenti concernenti le acque minerali(GU n.248 del 21-10-1988)
Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 6389 dell'11 luglio 1988, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente Panna S.p.a., con sede in Firenze, lungarno A. Vespucci, 68, e stabilimento di produzione nel comune di Scarperia (Firenze), e' stata autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale denominata "Panna", gia' autorizzata con delibera della giunta regionale Toscana n. 8327 del 7 settembre 1987, miscelata con le acque minerali che scaturiscono dalle sorgenti denominate "H", "I", "Pozzo n. 2", "Pozzo n. 6". La miscela delle predette acque deve essere effettuata in modo tale che la composizione chimica della miscela stessa risulti essere quella dichiarata nelle etichette allegate alla predetta delibera n. 6389 dell'11 luglio 1988, del quale le etichette medesime sono parte integrante. La Sorgente Panna S.p.a. e' stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale "Panna" autorizata con delibera della giunta regionale Toscana n. 8327 del 7 settembre 1987, ed a riportare sulle etichette stesse i risultati dell'analisi chimica e chimico-fisica eseguita il 29 aprile 1988 dal servizio multizonale di prevenzione dell'U.S.L. zona 10/A Firenze, su campioni prelevati il 26 marzo 1988 direttamente alle sorgenti e miscelati, in determinate percentuali, per costituire la miscela oggetto dell'autorizzazione di cui alla sopracitata delibera n. 6389 dell'11 luglio 1988. Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla precitata delibera giunta regionale Toscana n. 6389 dell'11 luglio 1988, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante, ed i recipienti dell'acqua minerale "Panna" non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti. L'acqua minerale naturale "Panna" miscelata con le sopracitate modalita' e' stata autorizzata alla vendita: a) nel tipo come sgorga dalle sorgenti in contenitori di vetro di capacita' di 90 centilitri e di 45 centilitri, di policloruro di vinile (PVC) e di cartone politenato, rispettivamente della capacita' di litri 1,5 e di litri 1, di cui alle specifiche autorizzazioni della giunta regionale Toscana, in contenitori di polietilentereftalato (PET) della capacita' di 25 centilitri, 50 centilitri, 100 centilitri, 150 centilitri, 200 centilitri, di cui alle specifiche autorizzazioni della giunta regionale Toscana; b) nel tipo addizionata di anidride carbonica in contenitori di vetro della capacita' di 180 centilitri, 90 centilitri, 45 centilitri, 25 centilitri, in contenitori di PET della capacita' di 25 centilitri, 50 centilitri, 100 centilitri, 150 centilitri, 200 centilitri. Il confezionamento dell'acqua minerale "Panna" nei contenitori di PET sara' effettuato nei nuovi locali derivanti dall'ampliamento dello stabilimento esistente, l'esercizio dei quali dovra' essere autorizzato con provvedimento della giunta regionale Toscana; i contenitori di PET della capacita' di 25 cl, 50 cl, 100 cl, 150 cl, 200 cl saranno contrassegnati con le etichette autorizzate a contrassegnare i contenitori di vetro della capacita' di 90 centilitri, per il tipo di acqua "Panna" come sgorga dalle sorgenti e per quella addizionata di anidride carbonica, opportunamente rettificate nell'indicazione delle capacita'. Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 6398 dell'11 luglio 1988, esecutiva ai sensi di legge, alla Sorgente Panna S.p.a., con sede in Firenze, lungarno A. Vespucci, 68, e stabilimento di produzione nel comune di Scarperia (Firenze), e' stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale "Panna", nei tipi come sgorga dalle sorgenti e addizionata di anidride carbonica, in contenitori di materiale PET (polietilentereftalato) della capacita' di 250 millilitri, 500 millilitri, 1000 millilitri, 1500 millilitri, 2000 millilitri, di cui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 6455 del 29 giugno 1987. Per il confezionamento di tale acqua minerale e' consentito l'uso del materiale PET (polietilentereftalato) "Vivypak" prodotto e commercializzato dalla Montefibre S.p.a., Milano. La Sorgente Panna S.p.a. e' stata autorizzata a confezionare l'acqua minerale in bottiglie prodotte, partendo dal predetto materiale PET "Vivypak", dalla Cobarr S.p.a., Anagni (Frosinone) o dalle consociate A.F.E. di Tortona e I.P. di Cagliari, che contrassegneranno la parte piana del collo con specifici marchio, lettera, numero, e la parte semisferica inferiore del corpo con specifico numero mentre nel centro della coppetta di sostegno sara' inciso il nome dello stabilimento che ha provveduto al soffiaggio. Tali contenitori saranno chiusi con capsule a vite e contrassegnati con le etichette e stampati accessori autorizzati con provvedimento della giunta regionale Toscana; i contenitori medesimi non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti e sulle relative etichette la sorgente Panna S.p.a., dovra' riportare gli estremi della delibera della giunta regionale Toscana n. 6398 dell'11 luglio 1988. L'autorizzazione di cui alla sopracitata delibera della giunta regionale Toscana n. 6398 dell'11 luglio 1988 e' stata concessa alla Societa' richiedente fino all'11 agosto 1989 ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa e' subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio di cui ai punti 8) e 9) della sopracitata delibera della giunta regionale Toscana n. 6398/1988. La sorgente Panna S.p.a., dovra' presentare con frequenza trimestrale a partire dal 12 agosto 1988, certificati di analisi effettuate per la determinazione di: a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero uno contenitore vuoto per ciascuna capacita' del materiale PET autorizzato ed utilizzato, tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali certificati dovranno contenere il giudizio sulla conformita' dei campioni esaminati alle norme vigenti; b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato e acetaldeide, rilevati per via gascromatografica su numero uno contenitori per ciascuna capacita' del materiale PET autorizzato ed utilizzato, tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali campioni dovranno essere costituiti in parte da acqua minerale piatta ed in parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica. Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura della societa' richiedente alla quale fara' carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle UU.SS.LL. toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati trimestralmente dal personale dell'U.S.L. competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigenti; il personale dell'U.S.L. che redige i verbali di prelevamento dei campioni, e' stato incaricato di verbalizzare anche le motivazioni dei campionamenti non effettuati in ordine alla capacita' dei contenitori autorizzati, al materiale di PET autorizzato, ai contenitori pieni di acqua piatta o addizionata di anidride carbonica. La sorgente Panna S.p.a. e' tenuta a comunicare alla Giunta regionale e per essa al dipartimento ambiente della regione Toscana - Servizio ambiente - la data dell'inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale "Panna" nei contenitori di PET "Vivypak"; tale confezionamento sara' effettuato nei nuovi locali derivanti dall'ampliamento dello stabilimento esistente, l'esercizio dei quali dovra' essere autorizzato con provvedimento della giunta regionale Toscana. L'autorizzazione di cui alla sopraindicata delibera n. 6398 dell'11 luglio 1988, potra' essere revocata o sospesa qualora non siano ottemperate le prescrizioni nella stessa contenute, nonche', quando, dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati delle autorita' sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformita' dei recipienti di PET autorizzati alle disposizioni vigenti in materia. Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 6920 del 27 luglio 1988, esecutiva ai sensi di legge, il signor Guidotti Damiano, residente e con stabilimento di produzione in comune di Calci, via Brogiotti, 59, provincia di Pisa, e' stato autorizzato a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata "Pieve", ad aggiornare l'analisi chimica e chimico-fisica riportata sulle etichette medesime, a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale "Pieve", anche in contenitori di vetro della capacita' di 46 centilitri ed anche nel tipo leggermente addizionata di anidride carbonica. Le nuove etichette e stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla predetta deliberazione n. 6920 del 27 luglio 1988, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante, ed i recipienti di vetro dell'acqua minerale naturale "Pieve", della capacita' di 46 cl, 50 cl, 92 cl, 100 cl, 150 cl, nei tipi come sgorga dalla sorgente, addizionata di anidride carbonica e leggermente addizionata di anidride carbonica, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.