Modificazioni e integrazioni alle ordinanze n. 1531/FPC del 3 agosto 1988 e n. 1536/FPC dell'11 agosto 1988 concernenti l'emergenza idrica della regione Puglia. (Ordinanza n. 1580/FPC).(GU n.249 del 22-10-1988)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, che attribuisce al Ministro per il coordinamento della protezione civile poteri in deroga alle vigenti disposizioni ivi comprese quelle di contabilita' generale dello Stato; Visto il telex del consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto di Matera n. 8013 del 22 luglio 1988 con il quale si chiede al Ministro per il coordinamento della protezione civile di mettere a disposizione per le opere di sollevamento dalle localita' San Teodoro - Incoronata sul fiume Basento al fiume Agri, attraverso il canale irriguo Recoleta, quattro elettropompe da 100 1/s con prevalenza 100 ml e dieci elettropompe da 260 l/s; Vista l'ordinanza n. 1531/FPC del 3 agosto 1988 con la quale si affida alla Societa' italiana per condotte d'acqua S.p.a. di Roma lo smontaggio e il trasporto in parte a Castelnuovo di Porto, provincia di Roma, e in parte in Basilicata, di tutte le opere elettromeccaniche e di supporto della stazione galleggiante e delle due stazioni a terra, realizzate dalla stessa societa', in sinistra orografica del fiume Adda sul lago Pola, con esclusione delle vasche di accumulo, delle condotte, della stazione di alimentazione elettrica e delle sottostazioni di trasformazione; Vista l'ordinanza n. 1536/FPC dell'11 agosto 1988 che integra e modifica l'ordinanza n. 1531/FPC del 3 agosto 1988 e con la quale si affida sempre alla Societa' italiana per condotte d'acqua S.p.a. di Roma lo smontaggio e il trasporto di ulteriori materiali succitati della stazione galleggiante e delle due stazioni a terra in sinistra orografica del fiume Adda sul lago Pola; Visto il contratto n. 37 di repertorio datato 26 agosto 1988 stipulato con la Societa' italiana per condotte d'acqua S.p.a.; Decreta: Art. 1. Gli oneri previsti dalle ordinanze n. 1531/FPC e n. 1536/FPC per lo smontaggio e trasporto di tutte le opere elettromeccaniche e di supporto della stazione galleggiante e delle due stazioni a terra con esclusione delle vasche di accumulo delle condotte della stazione di alimentazione elettrica e delle sottostazioni di alimentazione sono al netto d'I.V.A. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 14 ottobre 1988 Il Ministro: LATTANZIO