Modificazione al decreto ministeriale 27 dicembre 1932 di applicazione del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, recante disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute.(GU n.262 del 8-11-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, recante disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1932, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1932, n. 299, contenente norme per l'applicazione del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607; Visto l'art. 10- bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154; Ritenuta la necessita' di modificare le disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale 27 dicembre 1932; Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607; Decreta: Articolo unico L'art. 5 del decreto ministeriale 27 dicembre 1932, recante norme per l'applicazione del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - La Banca d'Italia, trasmette ai comitati direttivi degli agenti di cambio l'elenco degli operatori iscritti nell'albo di cui all'art. 1, n. 2, del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, e le successive variazioni". Gli articoli 6 e 7 del predetto decreto ministeriale sono abrogati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 28 ottobre 1988 Il Ministro del tesoro AMATO Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI