MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMUNICATO

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
   origine  dei  vini  di modificazione al disciplinare di produzione
   della denominazione di origine controllata "Ciro'".
(GU n.265 del 11-11-1988)

   Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione   della
denominazione di origine controllata "Ciro'" riconosciuta con decreto
del Presidente della  Repubblica  2  aprile  1969  (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del  4  giugno  1969),  propone che nel
disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 1
e  6,  ed  in parte gli articoli 2, 4, 5 e 7, secondo il testo di cui
appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola -  Divisione  VI,  entro  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
                         della D.O.C. "Ciro'"
 
   Si  propone  la  modifica  del  testo dell'art. 1 con il testo che
segue:
   "Art.  1.  -  La  denominazione  di origine controllata 'Ciro'' e'
riservata  ai  vini  rosso,  rosato  e  bianco  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di
produzione".
   Si  propone  la  modifica del primo comma dell'art. 2 con il testo
che segue:
   "Art.  2.  -  I vini 'Ciro'' rosso e rosato devono essere ottenuti
dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Gaglioppo".
   "Art. 3. - Invariato".
   Si  propone la parziale modifica dei commi primo, quarto e settimo
dell'art. 4 con i testi seguenti:
   "Art. 4:
    primo  comma:  Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini 'Ciro''  rosso,  rosato  e  bianco
devono...;
    quarto  comma:  La  resa massima di uva ammessa per la produzione
dei vini 'Ciro'' rosso e rosato non deve...;
    settimo  comma: La resa massima delle uve in vino non deve essere
superiore al 70% per il 'Ciro'' rosso e rosato...".
   Si  propone,  inoltre, la integrazione "ex novo" dell'art. 4 con i
commi, succesivi all'ultimo, aventi i testi che seguono:
   "Qualora  la  resa  uva-vino  superi  il limite sopra riportato la
eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
   La   regione   Calabria,   con   proprio   decreto,   sentite   le
organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima  della
vendemmia,   tenuto   conto   delle   condizioni   ambientali   e  di
coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione  di  uva
per  ettaro  inferiore  a  quello  fissato dal presente disciplinare,
dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini".
   Si  propone  la  modifica del terzo comma dell'art. 5 con il testo
che segue:
   "Art.  5.  - Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare
un titolo alcolometrico minimo naturale di 12 vol. per i vini 'Ciro''
rosso e rosato e di 10,5 vol. per il vino 'Ciro'' bianco".
   Si  propone la modifica dell'intero testo dell'art. 6 con il testo
che segue:
   "Art.  6.  - I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   'Ciro'' rosso:
    colore: rosso rubino;
    odore: gradevole, delicato, intensamente vinoso;
    sapore:   secco,   corposo,   caldo,   armonico,   vellutato  con
l'invecchiamento;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 12,5 vol.;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   'Ciro'' rosato:
    colore: rose' piu' o meno intenso;
    odore: delicato e vinoso;
    sapore: secco, fresco, armonico e gradevole;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 12,5 vol.;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   'Ciro'' bianco:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso e gradevole;
    sapore: secco, armonico, delicato, vivace e caratteristico;
    titolo alcolometrico complessivo minimo: 11 vol.;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle foreste di
modificare con proprio decreto i limiti  minimi  sopra  indicati  per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto".
   Si  propone la parziale modifica del secondo comma dell'art. 7 con
il testo che segue:
   "Art.   7.   -   Il  vino  'Ciro''  rosso,  che  abbia  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 13 vol. e  che
sia stato sottoposto ad un invecchiamento non inferiore a 2 anni...".
   Si  propone la modifica del secondo comma dell'art. 7 con il testo
che segue:
   "Sulle  bottiglie  o altri recipienti contenenti i vini 'Ciro'' di
cui all'art. 1 puo' figurare l'indicazione dell'annata di  produzione
delle  uve,  purche'  veritiera  e documentabile. Tale indicazione e'
obbligatoria per la tipologia designata in  conformita'  dell'art.  7
(riserva)".
   "Art. 8. - Invariato".