Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Ciro'".(GU n.265 del 11-11-1988)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Ciro'" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1969), propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 1 e 6, ed in parte gli articoli 2, 4, 5 e 7, secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. "Ciro'" Si propone la modifica del testo dell'art. 1 con il testo che segue: "Art. 1. - La denominazione di origine controllata 'Ciro'' e' riservata ai vini rosso, rosato e bianco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione". Si propone la modifica del primo comma dell'art. 2 con il testo che segue: "Art. 2. - I vini 'Ciro'' rosso e rosato devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Gaglioppo". "Art. 3. - Invariato". Si propone la parziale modifica dei commi primo, quarto e settimo dell'art. 4 con i testi seguenti: "Art. 4: primo comma: Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini 'Ciro'' rosso, rosato e bianco devono...; quarto comma: La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini 'Ciro'' rosso e rosato non deve...; settimo comma: La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per il 'Ciro'' rosso e rosato...". Si propone, inoltre, la integrazione "ex novo" dell'art. 4 con i commi, succesivi all'ultimo, aventi i testi che seguono: "Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato la eccedenza non avra' diritto alla D.O.C. La regione Calabria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini". Si propone la modifica del terzo comma dell'art. 5 con il testo che segue: "Art. 5. - Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico minimo naturale di 12 vol. per i vini 'Ciro'' rosso e rosato e di 10,5 vol. per il vino 'Ciro'' bianco". Si propone la modifica dell'intero testo dell'art. 6 con il testo che segue: "Art. 6. - I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 'Ciro'' rosso: colore: rosso rubino; odore: gradevole, delicato, intensamente vinoso; sapore: secco, corposo, caldo, armonico, vellutato con l'invecchiamento; titolo alcolometrico minimo complessivo: 12,5 vol.; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. 'Ciro'' rosato: colore: rose' piu' o meno intenso; odore: delicato e vinoso; sapore: secco, fresco, armonico e gradevole; titolo alcolometrico minimo complessivo: 12,5 vol.; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. 'Ciro'' bianco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: vinoso e gradevole; sapore: secco, armonico, delicato, vivace e caratteristico; titolo alcolometrico complessivo minimo: 11 vol.; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto". Si propone la parziale modifica del secondo comma dell'art. 7 con il testo che segue: "Art. 7. - Il vino 'Ciro'' rosso, che abbia un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 13 vol. e che sia stato sottoposto ad un invecchiamento non inferiore a 2 anni...". Si propone la modifica del secondo comma dell'art. 7 con il testo che segue: "Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini 'Ciro'' di cui all'art. 1 puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purche' veritiera e documentabile. Tale indicazione e' obbligatoria per la tipologia designata in conformita' dell'art. 7 (riserva)". "Art. 8. - Invariato".