MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle
   corrispondenti  retribuzioni  imponibili  per i lavoratori soci di
   societa' cooperative  e  di  organismi  di  fatto  operanti  nelle
   province di Pisa e Siena.
(GU n.270 del 17-11-1988)

   Con  decreti  ministeriali  22 ottobre 1988, aventi decorrenza dal
primo periodo di paga successivo a  quello  in  corso  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  avviso,  ai  fini dell'applicazione dei
contributi  dovuti  per  l'assicurazione  invalidita',  vecchiaia   e
superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
per i lavoratori soci di societa' cooperativa e di organismi di fatto
operanti  nelle  province  appresso  indicate,  la classe iniziale di
contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono  cosi'
determinate:
   Provincia di Pisa:
    1)  cooperative facchini e trasportatori zona Ponte a Egola di S.
Miniato: 45a classe  iniziale  di  contribuzione  con  corrispondente
retribuzione imponibile di L. 1.213.000 mensili;
    2)   cooperative  trasportatori  zona  di  Bientina:  45a  classe
iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione  imponibile
di L. 1.213.000 mensili.
   Provincia di Siena:
    1)  facchinaggio  svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o
diversi: facchini operanti nei mercati generali: 43a classe  iniziale
di  contribuzione  con  corrispondente  retribuzione imponibile di L.
1.132.000 mensili;
    2)  trasporto  merci per c/terzi effettuato da soci proprietari o
affittuari del mezzo: autotrasportatori, trattoristi (non  agricoli),
escavatoristi  e simili operanti nel comune di Poggibonsi: 44a classe
iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione  imponibile
di L. 1.173.000 mensili.