MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 11 novembre 1988, n. 1615 

 Applicazione  dei  decreti  ministeriali  28  novembre  1987, numeri
586/588/592/593/594/598,  9  dicembre  1987,  n.   587   (supplementi
ordinari  alla  Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 1988, n. 73 del
28 marzo 1988 e n. 92  del  20  aprile  1988),  in  attuazione  delle
direttive  CEE n. 84/532, n. 86/295, n. 86/296, n. 84/528, n. 84/529,
n. 79/113, n. 81/1051, n. 84/538, n. 85/405, n. 84/533, n. 85/406, n.
84/534,  n.  84/535,  n. 85/407, n. 84/536, n. 85/408, n. 84/537 e n.
85/409,  per  le  richieste  di   autorizzazione   al   rilascio   di
certificazione CEE da parte dei laboratori e degli organismi.
(GU n.269 del 16-11-1988)
 
 Vigente al: 16-11-1988  
 

   A)  Fermo restando quanto prescritto dalle direttive particolari e
relativi allegati,  pubblicate  unitamente  ai  decreti  ministeriali
citati  in  epigrafe,  le  richieste di autorizzazione al rilascio di
"Certificazione CEE" dovranno essere indirizzate, in carta  semplice,
al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato -
Direzione generale della produzione industriale - Ispettorato tecnico
dell'industria Via Molise, 19 - 00187 Roma.
  Alle  domande,  redatte secondo le indicazioni prescritte e firmate
dal legale rappresentante dell'organismo o del laboratorio di  prova,
dovranno  essere  allegati,  in triplice copia, i seguenti documenti,
anche essi in carta semplice ove non altrimenti prescritto:
   1)  certificato di iscrizione alla CCIAA per i soggetti di diritto
privato;
   2)  atto  costitutivo  o  statuto,  con autentica notarile, ovvero
estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico.
   B) Alle richieste di autorizzazione al rilascio di "Certificazione
CEE" oltre a quanto previsto al precedente punto  A)  dovranno  anche
essere allegati, sempre in triplice esemplare:
   3) elenco dei macchinari e attrezzature in dotazione, corredato di
caratteristiche tecniche ed operative;
   4) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio,
mansioni, ecc.;
   5) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento
dei "requisiti minimi" di cui  all'allegato  II  della  direttiva  n.
84/532.
  Il  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato si
riserva, comunque, di richiedere ulteriore documentazione che, a  suo
insindacabile   giudizio,   dovesse   ritenersi   necessaria  durante
l'istruttoria delle richieste.
 L'eventuale  ricorso  a  strutture diverse da quelle del richiedente
per esami e/o prove particolari  dovra'  essere  comunicato  all'atto
della  richiesta  di autorizzazione. Anche in tali casi dovra' essere
trasmessa la documentazione prevista ai punti B /3, B /4 e B/5.
  La vigilanza successiva sull'attivita' degli organismi o laboratori
autorizzati sara' svolta dai Ministeri dell'industria del commercio e
dell'artigianato,  della  sanita'  e  del  lavoro  e della previdenza
sociale, eventualmente anche attraverso i propri corpi ispettivi ed i
propri organi o enti.
   Roma, addi' 11 novembre 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA