Applicazione dei decreti ministeriali 28 novembre 1987, numeri 586/588/592/593/594/598, 9 dicembre 1987, n. 587 (supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 1988, n. 73 del 28 marzo 1988 e n. 92 del 20 aprile 1988), in attuazione delle direttive CEE n. 84/532, n. 86/295, n. 86/296, n. 84/528, n. 84/529, n. 79/113, n. 81/1051, n. 84/538, n. 85/405, n. 84/533, n. 85/406, n. 84/534, n. 84/535, n. 85/407, n. 84/536, n. 85/408, n. 84/537 e n. 85/409, per le richieste di autorizzazione al rilascio di certificazione CEE da parte dei laboratori e degli organismi.(GU n.269 del 16-11-1988)
Vigente al: 16-11-1988
A) Fermo restando quanto prescritto dalle direttive particolari e relativi allegati, pubblicate unitamente ai decreti ministeriali citati in epigrafe, le richieste di autorizzazione al rilascio di "Certificazione CEE" dovranno essere indirizzate, in carta semplice, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Ispettorato tecnico dell'industria Via Molise, 19 - 00187 Roma. Alle domande, redatte secondo le indicazioni prescritte e firmate dal legale rappresentante dell'organismo o del laboratorio di prova, dovranno essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti, anche essi in carta semplice ove non altrimenti prescritto: 1) certificato di iscrizione alla CCIAA per i soggetti di diritto privato; 2) atto costitutivo o statuto, con autentica notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico. B) Alle richieste di autorizzazione al rilascio di "Certificazione CEE" oltre a quanto previsto al precedente punto A) dovranno anche essere allegati, sempre in triplice esemplare: 3) elenco dei macchinari e attrezzature in dotazione, corredato di caratteristiche tecniche ed operative; 4) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni, ecc.; 5) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento dei "requisiti minimi" di cui all'allegato II della direttiva n. 84/532. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva, comunque, di richiedere ulteriore documentazione che, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenersi necessaria durante l'istruttoria delle richieste. L'eventuale ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente per esami e/o prove particolari dovra' essere comunicato all'atto della richiesta di autorizzazione. Anche in tali casi dovra' essere trasmessa la documentazione prevista ai punti B /3, B /4 e B/5. La vigilanza successiva sull'attivita' degli organismi o laboratori autorizzati sara' svolta dai Ministeri dell'industria del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, eventualmente anche attraverso i propri corpi ispettivi ed i propri organi o enti. Roma, addi' 11 novembre 1988 Il Ministro: BATTAGLIA