MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 12 novembre 1988, n. 45 

  Definizione di veicolo fuoristrada.
(GU n.271 del 18-11-1988)
 
 Vigente al: 18-11-1988  
 

  Si   comunica   che,  ai  fini  del  regime  d'importazione,  viene
considerato fuoristrada l'autoveicolo cosi' come definito dal decreto
del  Ministero  dei  trasporti  del  30  giugno  1988, n. 387, che ha
recepito la direttiva CEE n. 87/403 del 25  giugno  1987,  pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del 5
settembre 1988.
  All'atto  dell'importazione,  l'operatore  dovra'  presentare  alle
autorita' doganali un atto di notorieta' o atto equivalente ai  sensi
dell'art.   4   della   legge  n.  15/1968,  dal  quale  risulti  che
l'autoveicolo e' conforme ai requisiti  di  cui  alle  note  relative
all'allegato 1 del decreto ministeriale 30 giugno 1988, n. 387.
  Le presenti disposizioni entreranno in vigore il 1› gennaio 1989. A
tale data le circolari n. 43/83 del 25 maggio 1983 e n. 46/83 del  15
giugno  1983  concernenti  la  stessa  materia  dovranno considerarsi
abrogate.
  Le autorizzazioni di importazione, rilasciate prima dell'entrata in
vigore  della  presente  circolare,  possono  essere  utilizzate  per
l'importazione  di  fuoristrada  aventi  le  caratteristiche tecniche
previste dalla  presente  circolare  oppure  dalle  sopra  menzionate
circolari n. 43/83 e n. 46/83.
                                                Il Ministro: RUGGIERO