Definizione di veicolo fuoristrada.(GU n.271 del 18-11-1988)
Vigente al: 18-11-1988
Si comunica che, ai fini del regime d'importazione, viene considerato fuoristrada l'autoveicolo cosi' come definito dal decreto del Ministero dei trasporti del 30 giugno 1988, n. 387, che ha recepito la direttiva CEE n. 87/403 del 25 giugno 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 5 settembre 1988. All'atto dell'importazione, l'operatore dovra' presentare alle autorita' doganali un atto di notorieta' o atto equivalente ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, dal quale risulti che l'autoveicolo e' conforme ai requisiti di cui alle note relative all'allegato 1 del decreto ministeriale 30 giugno 1988, n. 387. Le presenti disposizioni entreranno in vigore il 1 gennaio 1989. A tale data le circolari n. 43/83 del 25 maggio 1983 e n. 46/83 del 15 giugno 1983 concernenti la stessa materia dovranno considerarsi abrogate. Le autorizzazioni di importazione, rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente circolare, possono essere utilizzate per l'importazione di fuoristrada aventi le caratteristiche tecniche previste dalla presente circolare oppure dalle sopra menzionate circolari n. 43/83 e n. 46/83. Il Ministro: RUGGIERO