MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 1988 

  Determinazione  del  saggio  di  interesse  applicabile sui tributi
ammessi  al  pagamento  differito  gravanti  sul   caffe'   importato
attraverso dogane diverse da quella di Trieste.
(GU n.274 del 22-11-1988)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  79 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia  doganale,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica   23  gennaio  1973,  n.  43,  come  modificato  dall'art.
3-quinquies della legge  14  agosto  1974,  n.  346,  concernente  il
pagamento differito dei diritti doganali;
  Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1988 con il quale, ai sensi
del  primo  comma  dell'art.  79  del  testo  unico   citato,   viene
autorizzata,  per  le importazioni di caffe' effettuate presso dogane
diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno  1988  di  una
maggiore  dilazione  fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i
primi trenta;
  Atteso  che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza
28 ottobre 1988;
  Sentita la Banca d'Italia;
                               Decreta:
  Ai  sensi  del  terzo  comma  dell'art.  79  del  testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,  come
modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28  ottobre  1988,
il  saggio  di  interesse  che  gli  operatori  ammessi  al pagamento
differito  dei  diritti  doganali  gravanti  sul   caffe'   importato
attraverso dogane diverse da quella di Trieste, devono corrispondere,
per il periodo successivo ai primi trenta giorni, e' stabilito  nella
misura dell'11,189 per cento annuo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 27 ottobre 1988
                                                 Il Ministro: COLOMBO