Aumento della quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali.(GU n.276 del 24-11-1988)
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali ed, in particolare, gli articoli 6 e 16; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, innanzi citata, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 24 aprile 1964, ed in particolare, l'art. 42, e successive modificazioni; Vista la richiesta n. 922/GDM/SM dell'11 marzo 1988, avanzata dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, volta ad ottenere l'aumento da L. 200.000 a L. 300.000 della quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo professionale a termine dell'art. 6 della legge 16 dicembre 1960 e dell'art. 42, e successive modificazioni, del decreto ministeriale 10 marzo 1964; Ritenuta fondata tale richiesta; Sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Articolo unico La quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e dell'art. 42 del decreto ministeriale 10 marzo 1964, e' elevata da lire duecentomila a lire trecentomila a decorrere dal 1 gennaio 1989. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 22 ottobre 1988 Il Ministro delle finanze COLOMBO Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA