MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 novembre 1988 

  Ulteriore  proroga  del  termine  relativo  al  contributo  per  le
sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti  senza  tetto  per
effetto  del  terremoto  del  7  ed  11  maggio  1984.  (Ordinanza n.
1602/FPC).
(GU n.276 del 24-11-1988)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Viste  le ordinanze n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n. 235/FPC/ZA
del 5 giugno 1984 e n. 380/FPC/ZA del  23  ottobre  1984,  pubblicate
rispettivamente  nella  Gazzetta Ufficiale n. 136 del 18 maggio 1984,
n. 165 del 16 giugno 1984 e n. 299 del 30 ottobre  1984,  concernenti
l'attribuzione  di  un  contributo  per  le sistemazioni autonome dei
nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto  del  terremoto  del
7-11 maggio 1984, prorogate, da ultimo, con ordinanza n. 1545/FPC del
25 agosto 1988, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  210  del  7
settembre 1988;
  Vista  l'ordinanza n. 1355/FPC del 5 febbraio 1988 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1988;
  Considerato  che  il  reinsediamento  della  popolazione  sistemata
precariamente non e' ancora completato, essendo tuttora  assoggettate
ad  interventi  di  riattazione connessi a progetti edilizi unitari o
ricostruzione talune abitazioni danneggiate dai movimenti sismici  in
argomento;
  Visto  il  telegramma  n.  466/207/P.C.  del 17 ottobre 1988 con il
quale il prefetto di L'Aquila segnala l'opportunita'  di  intervenire
ancora con misure incentivanti in favore dei nuclei familiari rimasti
senza tetto e  sistemati  autonomamente,  tuttora  impossibilitati  a
rientrare nelle proprie abitazioni;
  Ravvisata l'opportunita' di aderire alla sopraenunciata richiesta;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Il termine di sei mesi, indicato nell'art. 1 delle ordinanze numeri
206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n. 235/FPC/ZA  del  5  giugno  1984  e
380/FPC/ZA  del  23  ottobre 1984 citate nelle premesse, prorogato da
ultimo  con  l'ordinanza  n.  1545/FPC  del   25   agosto   1988   e'
ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi.
  Restano  ferme  le  limitazioni temporali previste al secondo comma
della  ordinanza  n.  1355/FPC  del  5  febbraio  1988  citata  nelle
premesse.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 16 novembre 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO