MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento
   delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle
   imposte dirette.
(GU n.279 del 28-11-1988)

   Con  decreto  ministeriale  n.  14/4554  dell'8  novembre  1988 al
titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di  Napoli  e'
concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo
unico  delle  leggi  sui  servizi  della  riscossione  delle  imposte
dirette,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 15
maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28
febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989,
salvo eventuale revoca  anticipata  in  relazione  alle  vicende  del
contratto  esattoriale,  nel versamento delle entrate per l'ammontare
di   L.   218.423.370.000   corrispondente,   al   netto   dell'aggio
all'esattore, al carico di L. 233.458.065.779 iscritto a ruolo a nome
del Consorzio trasporti pubblici di Napoli.
   Resta  fermo  per  l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti
dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e  di  provvedere  al
versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza di Napoli dara' attuazione, con apposito
provvedimento al predetto decreto e  provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
 
   Con  decreto  ministeriale  n.  14/4552  dell'8  novembre  1988 al
titolare  dell'esattoria  consorziale  delle   imposte   dirette   di
Monticelli d'Ongina e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma
dell'art.  58  del  testo  unico  delle  leggi  sui   servizi   della
riscossione   delle   imposte  dirette,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  15  maggio  1963,  n.  858,  cosi'  come
sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla
scadenza  della  rata  di  novembre  1989,  salvo  eventuale   revoca
anticipata  in  relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.   12.749.406.000
corrispondente,  al  netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire
13.142.362.000 iscritto a ruolo a nome della  ditta  "Gomme  Mezzano"
S.p.a.
   Resta  fermo  per  l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti
dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e  di  provvedere  al
versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Piacenza dara' attuazione, con apposito
provvedimento al predetto decreto e  provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
 
   Con  decreto  ministeriale  n.  14/4311  dell'8  novembre  1988 al
titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Serra S.
Bruno  e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58
del testo unico delle  leggi  sui  servizi  della  riscossione  delle
imposte   dirette,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art.  2
della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di
novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata  in  relazione  alle
vicende  del  contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per
l'ammontare di L. 321.628.510  corrispondente,  al  netto  dell'aggio
all'esattore, al carico di L. 344.799.000 iscritto a ruolo a nome dei
contribuenti Tassone Bruno, Rarilaro Brandina, Tassone Giuseppe.
   Resta  fermo  per  l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti
dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e  di  provvedere  al
versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente   di  finanza  di  Catanzaro  dara'  attuazione,  con
apposito provvedimento al predetto  decreto  e  provvedera'  ad  ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di
imposta accordati al contribuente.