DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1988 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di
Perugia.
(GU n.283 del 2-12-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidette;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  appprovare  le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  degli  studi di Perugia e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Perugia, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli  articoli  dello statuto vigente relativi alla scuola diretta a
fini speciali di servizio sociale sono soppressi.
  Dopo l'art. 180, e con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli
sotto l'intitolazione:
                    Scuola diretta a fini speciali
                        per assistenti sociali
  Art.  181.  -  E'  istituita,  presso  l'Universita' di Perugia, la
scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali.
  La  scuola  ha  per  fine  la  formazione  di  base e permanente di
assistenti sociali.
  La scuola rilascia il diploma di assistente sociale.
  Art. 182. - La scuola ha la durata di tre anni.
  Ciascun  anno  prevede almeno quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno 2/3 delle ore previste negli anni secondo e terzo.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di iscritti in trenta per ciascun anno di
corso e per un totale di novanta studenti, esclusi i fuori corso.
  Il  consiglio  della  scuola si riserva di stabilire annualmente un
numero  inferiore   in   base   alla   valutazione   del   fabbisogno
territoriale.
  Art.  183. - Sono ammessi alla scuola i diplomati degli istituti di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  compresi  quelli   degli
istituti  magistrali,  in conformita' con le disposizioni vigenti per
l'ammissione ai corsi di laurea.
  Art.  184. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
scienze politiche cui afferiscono gli insegnamenti e  i  dipartimenti
di  sua  pertinenza; nel manifesto annuale degli studi viene indicata
la sede della direzione della scuola.
  Art.  185.  -  Le discipline obbligatorie da impartire nella scuola
sono le seguenti:
  1) Discipline professionali caratterizzanti la scuola:
   principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);
   metodo e tecniche del servizio sociale I;
   metodo e tecniche del servizio sociale II;
   metodo e tecniche del servizio sociale III;
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali I;
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali II;
   ricerca  applicata  al  servizio  sociale I (biennale con un unico
esame al termine del biennio);
   politica dei servizi sociali (annuale).
  Totale esami del gruppo: 8.
  2) Discipline di base:
   diritto  privato,  con particolare riguardo al diritto di famiglia
(annuale);
   diritto  pubblico,  con  particolare  riguardo  all'organizzazione
della pubblica amministrazione (annuale);
   politica e legislazione sociale (annuale);
   psicologia e sociologia della devianza (annuale);
   istituzioni di sociologia (annuale);
   medicina sociale e igiene (annuale);
   psicologia   dello   sviluppo,   con  elementi  di  psicopatologia
(biennale con unico esame al termine del biennio).
  Totale esami del gruppo: 7.
  Totale esami discipline obbligatorie: 15.
  Le  discipline  obbligatorie  sono  cosi'  ripartite negli anni del
corso:
  Discipline obbligatorie del primo anno:
   principi e fondamenti del servizio sociale;
   metodo e tecniche del servizio sociale I;
   diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;
   diritto  pubblico,  con  particolare  riguardo  all'organizzazione
della pubblica amministrazione;
   medicina sociale e igiene;
   psicologia  dello  sviluppo,  con  elementi  di  psicopatologia (I
anno).
  Discipline obbligatorie del secondo anno:
   metodo e tecniche del servizio sociale II;
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali I;
   psicologia  dello  sviluppo,  con  elementi  di psicopatologia (II
anno);
   istituzioni di sociologia;
   ricerca applicata al servizio sociale (I anno);
   politica e legislazione sociale.
  Discipline obbligatorie del terzo anno:
   metodo e tecniche del servizio sociale III;
   ricerca applicata al servizio sociale (II anno);
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali II;
   politica dei servizi sociali;
   psicologia e sociologia della devianza.
  Tutte  le  discipline  obbligatorie  devono  essere istituite nella
scuola e non possono essere mutuate.
  Le discipline opzionali sono le seguenti:
   1) antropologia culturale;
   2) diritto penale;
   3) diritto penitenziario;
   4) economia politica;
   5) igiene mentale e psichiatria;
   6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
   7) psicologia sociale;
   8) sociologia della famiglia;
   9) statistica sociale;
   10) storia delle istituzioni politiche.
  La  scuola e' tenuta ad offrire almeno quattro discipline opzionali
e lo studente ne dovra' scegliere almeno tre.
  Le propedeuticita' sono le seguenti:
   non  si  puo'  essere ammessi a sostenere gli esami di "politica e
legislazione sociale" se non si sono superati gli esami  di  "diritto
privato,  con  particolare  riguardo  al  diritto  di  famiglia" e di
"diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione  della
pubblica amministrazione";
   non  si  puo'  essere ammessi a sostenere l'esame di "psicologia e
sociologia della devianza", se non si  sono  superati  gli  esami  di
"psicologia  dello  sviluppo,  con  elementi  di psicopatologia" e di
"istituzioni di sociologia";
   non  si puo' essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico del
secondo anno se non  si  sono  superati  gli  esami  di  "principi  e
fondamenti del servizio sociale" e di "metodi e tecniche del servizio
sociale I".
  Art.  186. - L'attivita' pratica comporta la frequenza obbligatoria
per  lo   studente   dei   tirocini   professionali,   dei   seminari
interdisciplinari  di  studio,  di  esercitazioni  professionali e lo
svolgimento di visite ad enti o istituzioni.
  Art.  187.  - Il tirocinio pratico professionale si svolge sotto la
guida dei docenti delle discipline professionali per almeno due  anni
di  corso  e  per un minimo di due giorni alla settimana, per periodi
continuativi e per un  minimo  complessivo  di  cinquecento  ore  nel
triennio.
  La  guida  dei  docenti si esplica anche attraverso un collegamento
con i supervisori degli enti convenzionati.
  La  valutazione  del  tirocinio  professionale viene effettuata dai
docenti delle discipline professionali che hanno guidato il tirocinio
e dai supervisori dell'ente convenzionato.
  Lo  studente ha la possibilita' di ripetere il tirocinio in caso di
valutazione negativa.
  Ai  sensi  dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,  le  attivita'  svolte  dagli
allievi   in  strutture  di  servizio  sociale,  anche  all'estero  o
nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in
materia  di  cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo,
possono essere valutate dal consiglio  della  scuola  ai  fini  della
frequenza  e  delle  attivita'  pratiche, quando tali attivita' siano
attinenti o coerenti con i programmi della scuola.
  Art.  188.  -  La  frequenza  alle  lezioni  e la partecipazione al
tirocinio  sono  obbligatorie  per  almeno  due   terzi   dell'orario
previsto.
  Gli  esami  di  profitto  si  svolgono  secondo  le  vigenti  norme
universitarie.
  Art. 189. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove
abbia  frequentato  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti  gli
insegnamenti  fondamentali  e  in almeno tre insegnamenti opzionali e
tenuto  conto  del  tirocinio  pratico  e   delle   altre   attivita'
didattiche.
  L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita
secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di
una    dissertazione    scritta    su    un   argomento   di   natura
teorico-applicativa assegnata almeno sei mesi prima.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 7 luglio 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 ottobre 1988
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 161