MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 novembre 1988 

  Ulteriore  proroga  dei  contratti  di locazione relativi ai nuclei
familiari sgomberati per effetto del bradisismo e che  hanno  trovato
autonoma sistemazione. (Ordinanza n. 1607/FPC).
(GU n.281 del 30-11-1988)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  7  novembre 1983, n. 623, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1453/FPC  del  27  aprile  1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 1988, con  la
quale  sono  stati  prorogati  da  ultimo,  fino al 30 giugno 1988, i
contratti di locazione relativi ai nuclei  familiari  sgomberati  per
effetto del bradisismo e che hanno trovato autonoma sistemazione;
  Visti  la  nota n. 541/BRA/GAB dell'11 luglio 1988 ed il telegramma
n. 541/BRA/GAB dell'8 ottobre 1988 con i quali il prefetto di  Napoli
segnala  la  necessita'  di una ulteriore proroga fino al 31 dicembre
1988 dei contratti sopra citati;
  Ravvisata,   quindi,   l'opportunita'   di  aderire  alla  predetta
richiesta;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  I  contratti  di locazione di cui alla ordinanza n. 1453/FPC del 27
aprile 1988, citata nelle premesse, sono  differiti  al  31  dicembre
1988,  alle medesime condizioni economiche concordate a suo tempo tra
i conduttori ed i proprietari.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 22 novembre 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO