DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 1988 

  Autorizzazione  al  Ministero  della  difesa,  per  l'anno 1988, ad
ammettere alla  ferma  sottotenenti  dell'Esercito,  sottotenenti  ed
allievi sottufficiali dell'Aeronautica militare, guardiamarina piloti
di complemento della Marina militare, nonche' a commutare la ferma di
leva  per  sergenti  di  complemento  e militari di leva della Marina
militare, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo  1988,
n. 67 (legge finanziaria 1988).
(GU n.283 del 2-12-1988)

                            IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                             IL MINISTRO
                       PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto  l'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, (legge
finanziaria 1988), in base al quale i reclutamenti o le immissioni in
servizio,  le  ferme  del  personale  volontario,  i  richiami  ed  i
trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi
di  polizia,  e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve
le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, nonche'  le
immissioni  in  servizio  dei  sottufficiali  che superano l'apposito
corso-concorso presso le scuole ed istituti  di  formazione,  possono
essere  autorizzati,  per  comprovate  esigenze,  dal  Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro  e  per
la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri;
  Viste le note n. 443/D.IX.3 in data 1› febbraio 1988, n. 719/D.IX.3
in data 12 febbraio 1988, n. 2191/D.IX.3 in data 19 marzo  1988,  con
le  quali  il  Ministero  della difesa ha chiesto l'autorizzazione ad
assumere, nel corso del 1988, personale militare nell'Esercito, nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare;
  Ritenuto   che  esistono  le  comprovate  esigenze  che  consentono
l'emanazione del richiesto  provvedimento  autorizzativo,  in  quanto
trattasi  di  ineliminabili  ed  indifferibili esigenze connesse alla
funzionalita' delle Forze armate;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 novembre 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il Ministero della difesa e' autorizzato, ai sensi dell'art. 24,
comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67:
   1)   ad  ammettere,  nel  corso  del  1988,  alla  ferma  biennale
centottantotto sottotenenti di complemento dell'Esercito;
   2)  ad ammettere, nel corso del 1988, alla ferma biennale trentuno
sottotenenti dell'Aeronautica militare;
   3) ad ammettere, nel corso del 1988, alla ferma di anni tre e mesi
sei millenovecento allievi sottufficiali dell'Aeronautica militare;
   4)  ad  ammettere,  nel  corso del 1988, alla ferma di anni dodici
trentacinque  guardiamarina  piloti  di  complemento   della   Marina
militare;
   5)  a  commutare,  nel corso del 1988, la ferma di leva prolungata
biennale  in  ferma  triennale  per  centosettantotto   sergenti   di
complemento  della  Marina  militare,  cosi' suddivisi: trentaquattro
ottobre, quarantatre novembre e centouno dicembre;
   6)  a  commutare,  nel  corso  del 1988, la ferma di leva in ferma
prolungata biennale per duemilacinquecento  militari  di  leva  della
Marina militare;
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, addi' 9 novembre 1988
               Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                               DE MITA
 
                        Il Ministro del tesoro
                                AMATO
 
                 Il Ministro per la funzione pubblica
                           CIRINO POMICINO
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1988
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 345