DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 1988
Autorizzazione al Ministero della difesa, per l'anno 1988, ad ammettere alla ferma sottotenenti dell'Esercito, sottotenenti ed allievi sottufficiali dell'Aeronautica militare, guardiamarina piloti di complemento della Marina militare, nonche' a commutare la ferma di leva per sergenti di complemento e militari di leva della Marina militare, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).(GU n.283 del 2-12-1988)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto l'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, (legge finanziaria 1988), in base al quale i reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, nonche' le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri; Viste le note n. 443/D.IX.3 in data 1 febbraio 1988, n. 719/D.IX.3 in data 12 febbraio 1988, n. 2191/D.IX.3 in data 19 marzo 1988, con le quali il Ministero della difesa ha chiesto l'autorizzazione ad assumere, nel corso del 1988, personale militare nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare; Ritenuto che esistono le comprovate esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalita' delle Forze armate; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1988; Decreta: Art. 1. 1. Il Ministero della difesa e' autorizzato, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67: 1) ad ammettere, nel corso del 1988, alla ferma biennale centottantotto sottotenenti di complemento dell'Esercito; 2) ad ammettere, nel corso del 1988, alla ferma biennale trentuno sottotenenti dell'Aeronautica militare; 3) ad ammettere, nel corso del 1988, alla ferma di anni tre e mesi sei millenovecento allievi sottufficiali dell'Aeronautica militare; 4) ad ammettere, nel corso del 1988, alla ferma di anni dodici trentacinque guardiamarina piloti di complemento della Marina militare; 5) a commutare, nel corso del 1988, la ferma di leva prolungata biennale in ferma triennale per centosettantotto sergenti di complemento della Marina militare, cosi' suddivisi: trentaquattro ottobre, quarantatre novembre e centouno dicembre; 6) a commutare, nel corso del 1988, la ferma di leva in ferma prolungata biennale per duemilacinquecento militari di leva della Marina militare; Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, addi' 9 novembre 1988 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DE MITA Il Ministro del tesoro AMATO Il Ministro per la funzione pubblica CIRINO POMICINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1988 Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 345