MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 novembre 1988 

  Assegnazione di ulteriori contributi per la riattazione di immobili
danneggiati dal bradisismo nel comune di Monte di Procida. (Ordinanza
n. 1610/FPC).
(GU n.288 del 9-12-1988)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  7  novembre 1983, n. 623, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;
  Visto   l'art.  13  del  decreto-legge  25  maggio  1984,  n.  159,
convertito dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Visto  il  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450;
  Vista l'ordinanza n. 155/FPC del 15 marzo 1984, con la quale veniva
posto a disposizione del comune di Monte di Procida un contributo  di
lire  5  miliardi  per  la riattazione degli immobili danneggiati dal
bradisismo nel medesimo comune;
  Viste  le note n. 2059 del 29 febbraio 1988 e n. 3078 dell'11 marzo
1988, con le quali il comune  di  Monte  di  Procida  rappresenta  la
necessita'  di  disporre  di  un  finanziamento integrativo di lire 7
miliardi atteso l'avvenuto esaurimento delle disponibilita' assegnate
con  la  sopracitata  ordinanza  n. 155/FPC del 15 marzo 1984, per la
prosecuzione degli interventi  di  recupero  edilizio  da  effettuare
ancora su n. 450 unita' abitative;
  Vista  la nota n. 49487/OO.PP./CAR del 9 novembre 1988 con la quale
viene trasmesso dal servizio opere pubbliche di emergenza il  verbale
del  sopralluogo  effettuato  da  tecnici  del medesimo servizio il 7
aprile 1988, con parere favorevole in merito  alla  fondatezza  delle
richieste avanzate dal predetto comune;
  Ravvisata   la   necessita'   di  disporre  quanto  richiesto  onde
consentire il finanziamento degli interventi tuttora necessari;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Ad  integrazione  del  finanziamento  disposto  con la ordinanza n.
155/FPC del 15 marzo 1984  citata  nelle  premesse  e'  assegnato  al
comune  di  Monte  di Procida un contributo di lire 7 miliardi per il
finanziamento dei residui interventi di recupero edilizio di cui alla
predetta ordinanza.
  Il  relativo  onere  e'  posto a carico del fondo per la protezione
civile, con imputazione sulle disponibilita' residue di cui  all'art.
17,  comma  7,  della  legge  11  marzo  1988, n. 67, per le esigenze
conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 22 novembre 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO