Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 24/1988).(GU n.292 del 14-12-1988)
LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali del 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il provvedimento C.I.P. n. 20 del 7 agosto 1975, con il quale e' stato istituito un metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana; Visto il provvedimento C.I.P. n. 15 del 5 marzo 1986 che definisce i criteri di aggiornamento delle tariffe del gas in funzione delle variazioni del prezzo del gasolio; Visti i provvedimenti C.I.P. n. 37 del 26 giugno 1986, n. 22 del 2 luglio 1987 e n. 7 del 24 febbraio 1988; Vista la delibera del C.I.P.E. del 25 ottobre 1984 relativa al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno (seconda fase); Considerata l'opportunita' di garantire al settore le necessarie fonti di finanziamento per l'ampliamento delle reti di trasporto e di distribuzione urbana del gas nonche' per la realizzazione di nuove iniziative di investimento, con particolare riferimento al Mezzogiorno; Vista la necessita' di introdurre modifiche ai criteri vigenti di fatturazione; Considerata l'urgenza; Delibera: I criteri che devono essere seguiti per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas, distribuito a mezzo rete urbana, di competenza di ogni esercizio gas sono quelli stabiliti con i provvedimenti C.I.P. n. 37 del 26 giugno 1986 e n. 22 del 2 luglio 1987, ad eccezione di quanto modificato con il presente provvedimento. 1) DETERMINAZIONE DEL COSTO STANDARD (Cst) Il grado di sviluppo K si determina secondo le modalita' previste al punto 1 del provvedimento C.I.P. n. 37/1986 salvo per gli esercizi con distribuzione di gas naturale tale quale e con grado di sviluppo effettivo inferiore a 5400 Mcal/ut/anno, per i quali sia stato registrato nell'anno 1987 un incremento di K minore di 100 Mcal/ut/anno per gli esercizi in trasformazione e di 300 Mcal/ut/anno per gli esercizi che hanno completato la trasformazione. Per tali esercizi e per la presente applicazione il valore minimo di K da utilizzare nelle varie espressioni non potra' essere inferiore a quello utilizzato per l'applicazione del provvedimento n. 22/1987 maggiorato di 100 Mcal/ut/anno per gli esercizi in cui e' in corso la trasformazione a gas naturale tal quale, e di 300 Mcal/ut/anno per gli esercizi in cui al 31 dicembre 1987 la distribuzione era integralmente a gas naturale. In ogni caso il valore minimo del grado di sviluppo (K) da utilizzare e' pari a 3400 Mcal/ut/anno per le distribuzioni di metano tal quale, e di 2700 Mcal/ut/anno per le altre distribuzioni. a) Materie prime (qm). La componente di costo "Materie prime" si calcola utilizzando le formule previste dal provvedimento n. 37/1986. I valori numerici da utilizzare sono indicati al successivo punto 3. Il coefficiente cnc relativo al gas non contabilizzato, che tiene conto delle differenze tra il gas immesso in rete e quello fatturato, assume i seguenti valori: 0,965 per le distribuzioni di gas naturale tal quale con meno di 10.000 utenti; 0,960 per le distribuzioni con grado di sviluppo (K) superiore a 18.000 Mcal/ut/anno e con oltre 10.000 utenti; 0,950 per le distribuzioni con grado di sviluppo (K) compreso tra 8.000 e 18.000 Mcal/ut/anno e con oltre 10.000 utenti; 0,930 per le distribuzioni con grado di sviluppo (K) inferiore a 8.000 Mcal/ut/anno e con oltre 10.000 utenti. b) Personale (qp). La componente del costo "personale" (qp) si calcola utilizzando la formula prevista dal provvedimento n. 37/1986. Il coefficiente di rivalutazione e' pari, per la presente applicazione (1988), a 1,04. I costi base da utilizzare sono indicati al successivo punto 3. c) Oneri patrimoniali (qo). La componente di costo degli "oneri patrimoniali" (qo) si calcola utilizzando la formula prevista dal provvedimento C.I.P. n. 37/1986. Il coefficiente i assume il valore 0,086. I valori dell'investimento standard da utilizzare sono i seguenti: Is in lire/utente Sino a Compreso tra Oltre 9000 9000 e 180000 180000 K/N utenti utenti utenti --- --- --- --- minore o uguale a 9000 Mcal/ut/a. . . . . . . . . 840.000 800.000 710.000 maggiore di 9000 Mca/ut/a. . 920.000 860.000 840.000 Il coefficiente A che modula la quota oneri patrimoniali in funzione degli investimenti realizzati nell'ultimo biennio assume i seguenti valori: A = 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Ip = 2% e inf. 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% e magg. (per valori intermedi si procedera' per interpolazione). d) Spese di esercizio (qe). La componente di costo "spese di esercizio" (qe) si calcola utilizzando la formula prevista dal provvedimento C.I.P. n. 37/1986. Il coefficiente i' assume il valore 0,0139; per le aziende che provvedono al trattamento in impianti di materie prime in quantitativi superiori al 10% in calorie, i' assume il valore 0,0231. e) Spese generali (qg). La componente di costo "spese generali" (qg) si calcola utilizzando la formula prevista dal provvedimento C.I.P. n. 37/1986. I valori di G da utilizzare sono i seguenti: K G --- -- fino a 9000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.700 tra 9001 e 15000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.300 tra 15001 e 20000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.800 superiore a 20000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.300 2) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE Per le tariffe relative agli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda sono fissati 5 livelli differenziati in funzione del grado di sviluppo (K). I valori di detti livelli sono: K T1 (Mcal/ut/anno) (L./Mcal) fino a 3500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 da 3501 a 6000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 da 6001 a 9000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 da 9001 a 12000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 maggiore di 12000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Tali valori sono aggiornati dal C.I.P. con cadenza annuale, salvo eventuali interventi in corso d'anno nel caso di sensibili variazioni di tendenza dei prezzi energetici. 3) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 3.1. I valori numerici relativi alla materia prima ed al personale da utilizzarsi nel calcolo del costo standard, per l'applicazione del presente provvedimento sono i seguenti: 3.1.1. Gas naturale da metanodotto e da carro bombolaio: a) Quota proporzionale: e' differenziata in funzione del grado di sviluppo (K) e viene ottenuta per interpolazione lineare, con arrotondamento alla prima o alla seconda cifra decimale, rispettivamente per importi espressi in L./m(Elevato al Cubo) o in L./Mcal, dei seguenti valori: K L./m(Elevato al Cubo) per metano (Mcal/ut/a) a 9,2 Mcal/m(Elevato al Cubo) st L./Mcal --- --- --- fino a 4250 . . . . . . . . . . 86,6 9,41 5750 . . . . . . . . . . 136,6 14,85 9500 . . . . . . . . . . 183,8 19,98 uguale o superiore a 19000. . . 193,1 20,99 Per i nuovi esercizi si adotta il valore di 19,9 L./m(Elevato al Cubo) per metano a 9,2 Mcal/m(Elevato al Cubo) st., pari a 13,03 L./Mcal; per gli esercizi serviti da carro bombolaio si adotta il valore di 86,6 L./m(Elevato al Cubo) per metano a 9,2 Mcal/m(Elevato al Cubo) st., pari a 9,41 L./Mcal. Il prezzo del gasolio cui si fara' riferimento per la prossima variazione della materia prima in applicazione del punto 2 del provvedimento C.I.P. n. 15 del 5 marzo 1986 e' pari a 259,82 L./kg. b) Quota fissa: 5183 L./mese per m(Elevato al Cubo)/h escluso gas naturale da carro bombolaio. 3.1.2. Altre materie prime. Vengono confermate le disposizioni di cui al punto 4.1.2. del provvedimento CIP n. 37/1986. 3.1.3. Costo base del personale. Al gennaio 1988 assume i seguenti valori: Contratto aziende municipalizzate . . . . . . . . . . 37.466.000 Contratto ANIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.524.000 Contratto Co.N.P.I.Gas . . . . . . . . . . . . . . . . 37.993.000 Contratto En.Pp.Ss. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.561.000 Contratto metanieri privati . . . . . . . . . . . . . 33.578.000 3.1.4. Per l'applicazione del presente provvedimento, la presentazione delle domande ai comitati provinciali prezzi deve avvenire entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Le tariffe verranno deliberate dai comitati provinciali prezzi entro sessanta giorni dalla data ultima prevista al precedente comma per la presentazione delle domande. Gli adeguamenti tariffari che verranno deliberati dai suddetti Comitati in attuazione delle sopra citate disposizioni, avranno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Le aziende dovranno inviare copia della scheda per il calcolo del costo standard alla segreteria del Comitato interministeriale prezzi, contestualmente all'invio della domanda di revisione al competente C.P.P. Le aziende sono tenute inoltre ad inviare alla segreteria del C.I.P. annualmente i bilanci societari predisposti secondo le indicazioni contenute nella circolare CIP n. 5423 del 9 giugno 1986. 3.1.5. I valori del parametro h - numero annuo di ore di utilizzazione - di cui alla tabella 1 del provvedimento C.I.P. n. 37/1986 saranno revisionati con successivo provvedimento. Il Presidente delegato del C.I.P. e' delegato ad emanare il suddetto provvedimento. 3.1.6. Modalita' di applicazione delle variazioni tariffarie. A decorrere dal presente provvedimento, a modifica della circolare n. 117 del 18 luglio 1947 del Ministero dell'industria e del commercio, le variazioni delle tariffe dovranno essere applicate dalle aziende distributrici sulle bollette emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data. Tale attribuzione avverra' su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo. Roma, addi' 9 dicembre 1988 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA