COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 9 dicembre 1988 

  Metodo  per  la determinazione e la revisione delle tariffe del gas
distribuito a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 24/1988).
(GU n.292 del 14-12-1988)

                        LA GIUNTA DEL COMITATO
                     INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali del 19 ottobre 1944, n.
347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto il provvedimento C.I.P. n. 20 del 7 agosto 1975, con il quale
e' stato istituito un metodo per la  determinazione  e  la  revisione
delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;
  Visto  il provvedimento C.I.P. n. 15 del 5 marzo 1986 che definisce
i criteri di aggiornamento delle tariffe del gas  in  funzione  delle
variazioni del prezzo del gasolio;
  Visti  i provvedimenti C.I.P. n. 37 del 26 giugno 1986, n. 22 del 2
luglio 1987 e n. 7 del 24 febbraio 1988;
  Vista  la  delibera  del  C.I.P.E.  del 25 ottobre 1984 relativa al
programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno (seconda fase);
  Considerata  l'opportunita'  di  garantire al settore le necessarie
fonti di finanziamento per l'ampliamento delle reti di trasporto e di
distribuzione  urbana  del  gas nonche' per la realizzazione di nuove
iniziative  di   investimento,   con   particolare   riferimento   al
Mezzogiorno;
  Vista  la  necessita' di introdurre modifiche ai criteri vigenti di
fatturazione;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  I  criteri  che  devono  essere  seguiti per la determinazione e la
revisione delle tariffe del gas, distribuito a mezzo rete urbana,  di
competenza  di  ogni  esercizio  gas  sono  quelli  stabiliti  con  i
provvedimenti C.I.P. n. 37 del 26 giugno 1986 e n. 22  del  2  luglio
1987,   ad   eccezione   di   quanto   modificato   con  il  presente
provvedimento.
              1) DETERMINAZIONE DEL COSTO STANDARD (Cst)
  Il  grado  di sviluppo K si determina secondo le modalita' previste
al punto 1 del provvedimento C.I.P. n. 37/1986 salvo per gli esercizi
con  distribuzione di gas naturale tale quale e con grado di sviluppo
effettivo inferiore a  5400  Mcal/ut/anno,  per  i  quali  sia  stato
registrato   nell'anno   1987  un  incremento  di  K  minore  di  100
Mcal/ut/anno per gli esercizi in trasformazione e di 300 Mcal/ut/anno
per  gli  esercizi  che  hanno completato la trasformazione. Per tali
esercizi e per la presente applicazione il  valore  minimo  di  K  da
utilizzare  nelle  varie  espressioni  non  potra' essere inferiore a
quello utilizzato per l'applicazione  del  provvedimento  n.  22/1987
maggiorato di 100 Mcal/ut/anno per gli esercizi in cui e' in corso la
trasformazione a gas naturale tal quale, e di  300  Mcal/ut/anno  per
gli  esercizi  in  cui  al  31  dicembre  1987  la  distribuzione era
integralmente a gas naturale.
  In  ogni  caso  il  valore  minimo  del  grado  di  sviluppo (K) da
utilizzare e' pari a 3400 Mcal/ut/anno per le distribuzioni di metano
tal quale, e di 2700 Mcal/ut/anno per le altre distribuzioni.
a) Materie prime (qm).
  La  componente  di  costo "Materie prime" si calcola utilizzando le
formule previste dal provvedimento n. 37/1986. I valori  numerici  da
utilizzare sono indicati al successivo punto 3.
  Il  coefficiente  cnc relativo al gas non contabilizzato, che tiene
conto delle differenze tra il gas immesso in rete e quello fatturato,
assume i seguenti valori:
   0,965  per  le distribuzioni di gas naturale tal quale con meno di
10.000 utenti;
   0,960  per  le distribuzioni con grado di sviluppo (K) superiore a
18.000 Mcal/ut/anno e con oltre 10.000 utenti;
   0,950  per le distribuzioni con grado di sviluppo (K) compreso tra
8.000 e 18.000 Mcal/ut/anno e con oltre 10.000 utenti;
   0,930  per  le distribuzioni con grado di sviluppo (K) inferiore a
8.000 Mcal/ut/anno e con oltre 10.000 utenti.
b) Personale (qp).
  La  componente del costo "personale" (qp) si calcola utilizzando la
formula prevista dal provvedimento n. 37/1986.
  Il   coefficiente   di  rivalutazione  e'  pari,  per  la  presente
applicazione (1988), a 1,04.
  I costi base da utilizzare sono indicati al successivo punto 3.
c) Oneri patrimoniali (qo).
  La  componente  di costo degli "oneri patrimoniali" (qo) si calcola
utilizzando la formula prevista dal provvedimento C.I.P. n.  37/1986.
  Il coefficiente i assume il valore 0,086.
  I  valori dell'investimento standard da utilizzare sono i seguenti:
 
                          Is in lire/utente
 
                               Sino a       Compreso tra      Oltre
                                9000        9000 e 180000     180000
                 K/N           utenti          utenti         utenti
                 ---            ---             ---            ---
minore o uguale a 9000
  Mcal/ut/a. . . . . . . . .  840.000          800.000       710.000
maggiore di 9000 Mca/ut/a. .  920.000          860.000       840.000
 
  Il  coefficiente  A  che  modula  la  quota  oneri  patrimoniali in
funzione degli investimenti realizzati nell'ultimo biennio  assume  i
seguenti valori:
 
A   = 0,6        0,8  1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  1,5  1,6
Ip  = 2% e inf.  3%   4%   5%   6%   7%   8%   9%   10% e magg.
(per valori intermedi si procedera' per interpolazione).
 
  d) Spese di esercizio (qe).
  La  componente  di  costo  "spese  di  esercizio"  (qe)  si calcola
utilizzando la formula prevista dal provvedimento C.I.P. n.  37/1986.
  Il  coefficiente  i'  assume  il  valore 0,0139; per le aziende che
provvedono  al  trattamento  in  impianti   di   materie   prime   in
quantitativi superiori al 10% in calorie, i' assume il valore 0,0231.
 
e) Spese generali (qg).
  La componente di costo "spese generali" (qg) si calcola utilizzando
la formula prevista dal provvedimento C.I.P. n. 37/1986.
  I valori di G da utilizzare sono i seguenti:
 
                           K                                      G
                          ---                                    --
fino a 9000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.700
tra 9001 e 15000   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.300
tra 15001 e 20000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.800
superiore a 20000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.300
 
                   2) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
 
  Per  le  tariffe  relative  agli  usi  domestici  di cottura cibi e
produzione di acqua calda sono fissati  5  livelli  differenziati  in
funzione del grado di sviluppo (K).
  I valori di detti livelli sono:
 
                           K                                  T1
                     (Mcal/ut/anno)                        (L./Mcal)
fino a 3500  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
da 3501 a 6000   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
da 6001 a 9000   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
da 9001 a 12000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
maggiore di 12000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
 
  Tali  valori  sono aggiornati dal C.I.P. con cadenza annuale, salvo
eventuali interventi in corso d'anno nel caso di sensibili variazioni
di tendenza dei prezzi energetici.
 
                 3) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 
  3.1.  I valori numerici relativi alla materia prima ed al personale
da utilizzarsi nel calcolo del costo standard, per l'applicazione del
presente provvedimento sono i seguenti:
 
  3.1.1. Gas naturale da metanodotto e da carro bombolaio:
    a) Quota proporzionale: e' differenziata in funzione del grado di
sviluppo  (K)  e  viene  ottenuta  per  interpolazione  lineare,  con
arrotondamento   alla   prima   o   alla   seconda   cifra  decimale,
rispettivamente per importi espressi in L./m(Elevato al  Cubo)  o  in
L./Mcal, dei seguenti valori:
 
             K       L./m(Elevato al Cubo) per metano
        (Mcal/ut/a)   a 9,2 Mcal/m(Elevato al Cubo) st       L./Mcal
            ---                    ---                         ---
fino a 4250 . . . . . . . . . .    86,6                        9,41
       5750 . . . . . . . . . .   136,6                       14,85
       9500 . . . . . . . . . .   183,8                       19,98
uguale o superiore a 19000. . .   193,1                       20,99
 
  Per  i  nuovi  esercizi si adotta il valore di 19,9 L./m(Elevato al
Cubo) per metano a 9,2 Mcal/m(Elevato al  Cubo)  st.,  pari  a  13,03
L./Mcal;  per  gli  esercizi  serviti da carro bombolaio si adotta il
valore di 86,6 L./m(Elevato al Cubo) per metano a 9,2  Mcal/m(Elevato
al Cubo) st., pari a 9,41 L./Mcal.
  Il  prezzo  del  gasolio  cui  si fara' riferimento per la prossima
variazione della materia  prima  in  applicazione  del  punto  2  del
provvedimento C.I.P. n. 15 del 5 marzo 1986 e' pari a 259,82 L./kg.
 
    b) Quota fissa: 5183 L./mese per m(Elevato al Cubo)/h escluso gas
naturale da carro bombolaio.
 
  3.1.2. Altre materie prime.
  Vengono  confermate  le  disposizioni  di  cui  al punto 4.1.2. del
provvedimento CIP n. 37/1986.
 
  3.1.3. Costo base del personale.
  Al gennaio 1988 assume i seguenti valori:
 
   Contratto aziende municipalizzate   . . . . . . . . . . 37.466.000
   Contratto ANIG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.524.000
   Contratto Co.N.P.I.Gas  . . . . . . . . . . . . . . . . 37.993.000
   Contratto En.Pp.Ss.   . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.561.000
   Contratto metanieri privati   . . . . . . . . . . . . . 33.578.000
 
  3.1.4.   Per   l'applicazione   del   presente   provvedimento,  la
presentazione delle  domande  ai  comitati  provinciali  prezzi  deve
avvenire  entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento.
  Le  tariffe  verranno  deliberate  dai  comitati provinciali prezzi
entro sessanta giorni dalla data ultima prevista al precedente  comma
per la presentazione delle domande.
  Gli  adeguamenti  tariffari  che  verranno  deliberati dai suddetti
Comitati in  attuazione  delle  sopra  citate  disposizioni,  avranno
decorrenza  dalla  data  di  pubblicazione del presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale.
  Le  aziende  dovranno inviare copia della scheda per il calcolo del
costo standard alla segreteria del Comitato interministeriale prezzi,
contestualmente  all'invio  della  domanda di revisione al competente
C.P.P.
  Le  aziende  sono  tenute  inoltre  ad  inviare alla segreteria del
C.I.P.  annualmente  i  bilanci  societari  predisposti  secondo   le
indicazioni  contenute nella circolare CIP n. 5423 del 9 giugno 1986.
 
  3.1.5.  I  valori  del  parametro  h  -  numero  annuo  di  ore  di
utilizzazione - di cui alla tabella 1  del  provvedimento  C.I.P.  n.
37/1986 saranno revisionati con successivo provvedimento.
  Il  Presidente  delegato  del  C.I.P.  e'  delegato  ad  emanare il
suddetto provvedimento.
 
  3.1.6. Modalita' di applicazione delle variazioni tariffarie.
  A  decorrere dal presente provvedimento, a modifica della circolare
n. 117  del  18  luglio  1947  del  Ministero  dell'industria  e  del
commercio,  le  variazioni  delle  tariffe  dovranno essere applicate
dalle aziende distributrici sulle bollette emesse  dopo  la  data  di
decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai
consumi  attribuibili  al  periodo  successivo  a  detta  data.  Tale
attribuzione    avverra'    su    base    giornaliera    considerando
convenzionalmente costante il consumo nel periodo.
   Roma, addi' 9 dicembre 1988
 
                          Il Ministro dell'industria, del commercio
                        e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                       BATTAGLIA