Ammissione delle imprese elettriche minori al rimborso per il maggior onere termico relativo agli anni 1982, 1983 e 1984 e del contributo onere termico a partire dall'anno 1985. (Provvedimento n. 20/1988).(GU n.292 del 14-12-1988)
LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il provvedimento C.I.P. n. 941 del 30 agosto 1961, cap. X, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i provvedimenti C.I.P. n. 34 del 6 luglio 1974 e n. 35 del 25 luglio 1974 inerenti la disciplina per il rimborso del maggior onere termico ed i provvedimenti n. 13 del 6 aprile 1984, n. 27 del 3 agosto 1984 e n. 3 del 27 gennaio 1988 relativi al contributo sull'onere termico; Considerato che le imprese elettriche minori continentali non trasferite all'ENEL ai sensi del punto 8, art. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, hanno diritto alle integrazioni tariffarie, in base all'art. 18 della legge n. 308/82, solo nel limite di 15 milioni di kWh annui; Considerato che alcune di tali imprese, a partire dal primo anno di applicazione della citata legge n. 308/82, hanno prodotto energia termoelettrica in misura superiore al limite di 15 milioni di kWh senza usufruire per tale eccedenza ne' dell'integrazione tariffaria ne' del contributo per l'onere termico o del rimborso del maggior onere termico, con conseguenti difficolta' sul proprio bilancio di esercizio; Vista la nota in data 28 aprile 1988 del Ministero dell'industria con la quale si comunica che la commissione tecnica di vigilanza sulle imprese elettriche minori si e' piu' volte espressa in favore del riconoscimento del contributo dell'onere termico per i quantitativi di energia prodotta in eccedenza a quelli cui puo' essere attribuita l'integrazione tariffaria; Ritenuto necessario corrispondere alle predette imprese il rimborso del maggiore onere termico per gli anni 1982, 1983 e 1984 ed il contributo sull'onere termico per gli anni a partire dal 1985 sulla parte di energia termoelettrica, prodotta e distribuita senza l'erogazione della integrazione tariffaria; Considerata la necessita' di modificare la normativa per la determinazione del contributo per l'onere termico relativa alle piccole imprese elettriche, di cui al provvedimento C.I.P. n. 31 del 12 settembre 1985, essendo il contributo calcolato su base parametrica non adeguato ai costi di produzione; D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98; Considerata l'urgenza; Delibera: Con le modalita' di cui ai provvedimenti C.I.P. n. 34 e n. 35 del 1974, nonche' ai provvedimenti C.I.P. n. 13 e n. 27 del 1984 e del provvedimento n. 3 del 1988, le imprese elettriche minori continentali di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, art. 18, sono ammesse al rimborso del maggior onere termico per gli anni 1982, 1983 e 1984, nonche' al contributo sull'onere termico per gli anni a partire dal 1985, relativamente all'energia elettrica prodotta termicamente oltre 15 milioni di kWh, per ciascuno dei suddetti anni, non riconosciuta ai fini delle integrazioni tariffarie a norma dell'ultimo comma dell'art. 18 della medesima legge n. 308/1982. La Cassa conguaglio per il settore elettrico individuera', sulla base della documentazione che le imprese aventi diritto come sopra definite dovranno inviare, i periodi ed i quantitativi di energia prodotta per via termica in eccedenza ai 15 milioni di kWh e per i quali non e' stata riconosciuta l'integrazione tariffaria, determinera' in base ai provvedimenti C.I.P. vigenti nei singoli anni il conseguente onere termico e provvedera' alla corresponsione dei rimborsi e dei contributi spettanti alle imprese stesse. Per le erogazioni degli importi relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987, spettanti alle imprese elettriche aventi diritto, la Cassa conguaglio per il settore elettrico utilizzera' il gettito derivante dalla maggiorazione straordinaria di sovrapprezzo termico di cui al provvedimento C.I.P. n. 3/88 dopo la copertura del disavanzo dell'onere termico relativo agli anni 1983, 1984 e 1987. La Cassa conguaglio per il settore elettrico determinera', con decorrenza dal gennaio 1987, l'onere termico ed il conseguente contributo per le piccole imprese elettriche, di cui al provvedimento C.I.P. n. 31 del 12 settembre 1985, sulla base degli effettivi costi dei combustibili e relativi rendimenti termici. Roma, addi' 9 dicembre 1988 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA