COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 9 dicembre 1988 

  Ammissione  delle  imprese  elettriche  minori  al  rimborso per il
maggior onere termico relativo agli anni 1982,  1983  e  1984  e  del
contributo  onere termico a partire dall'anno 1985. (Provvedimento n.
20/1988).
(GU n.292 del 14-12-1988)

                        LA GIUNTA DEL COMITATO
                     INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il provvedimento C.I.P. n. 941 del 30 agosto 1961, cap. X, e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visti i provvedimenti C.I.P. n. 34 del 6 luglio 1974 e n. 35 del 25
luglio 1974 inerenti la disciplina per il rimborso del maggior  onere
termico  ed  i  provvedimenti  n.  13  del 6 aprile 1984, n. 27 del 3
agosto 1984 e n.  3  del  27  gennaio  1988  relativi  al  contributo
sull'onere termico;
  Considerato  che  le  imprese  elettriche  minori  continentali non
trasferite all'ENEL ai sensi del punto  8,  art.  4,  della  legge  6
dicembre  1962,  n. 1643, hanno diritto alle integrazioni tariffarie,
in base all'art. 18 della legge n. 308/82,  solo  nel  limite  di  15
milioni di kWh annui;
  Considerato che alcune di tali imprese, a partire dal primo anno di
applicazione della citata legge n.  308/82,  hanno  prodotto  energia
termoelettrica  in  misura  superiore  al limite di 15 milioni di kWh
senza usufruire per tale eccedenza ne'  dell'integrazione  tariffaria
ne'  del  contributo  per  l'onere termico o del rimborso del maggior
onere termico, con conseguenti difficolta' sul  proprio  bilancio  di
esercizio;
  Vista  la  nota in data 28 aprile 1988 del Ministero dell'industria
con la quale si comunica che  la  commissione  tecnica  di  vigilanza
sulle  imprese  elettriche minori si e' piu' volte espressa in favore
del  riconoscimento  del  contributo   dell'onere   termico   per   i
quantitativi  di  energia  prodotta  in  eccedenza  a quelli cui puo'
essere attribuita l'integrazione tariffaria;
  Ritenuto necessario corrispondere alle predette imprese il rimborso
del maggiore onere termico per gli anni  1982,  1983  e  1984  ed  il
contributo  sull'onere  termico per gli anni a partire dal 1985 sulla
parte  di  energia  termoelettrica,  prodotta  e  distribuita   senza
l'erogazione della integrazione tariffaria;
  Considerata  la  necessita'  di  modificare  la  normativa  per  la
determinazione del  contributo  per  l'onere  termico  relativa  alle
piccole  imprese elettriche, di cui al provvedimento C.I.P. n. 31 del
12  settembre  1985,  essendo  il  contributo   calcolato   su   base
parametrica non adeguato ai costi di produzione;
  D'intesa   con  il  Ministero  del  tesoro  ai  sensi  del  decreto
legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  Con  le  modalita' di cui ai provvedimenti C.I.P. n. 34 e n. 35 del
1974, nonche' ai provvedimenti C.I.P. n. 13 e n. 27 del  1984  e  del
provvedimento   n.   3   del   1988,  le  imprese  elettriche  minori
continentali di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, art. 18,  sono
ammesse al rimborso del maggior onere termico per gli anni 1982, 1983
e 1984, nonche' al contributo  sull'onere  termico  per  gli  anni  a
partire   dal  1985,  relativamente  all'energia  elettrica  prodotta
termicamente oltre 15 milioni di kWh, per ciascuno dei suddetti anni,
non  riconosciuta  ai  fini  delle  integrazioni  tariffarie  a norma
dell'ultimo comma dell'art. 18 della medesima legge n. 308/1982.
  La  Cassa  conguaglio  per il settore elettrico individuera', sulla
base della documentazione che le imprese aventi  diritto  come  sopra
definite  dovranno  inviare,  i  periodi ed i quantitativi di energia
prodotta per via termica in eccedenza ai 15 milioni di kWh  e  per  i
quali   non   e'   stata   riconosciuta   l'integrazione  tariffaria,
determinera' in base ai provvedimenti C.I.P. vigenti nei singoli anni
il  conseguente  onere  termico e provvedera' alla corresponsione dei
rimborsi e dei contributi spettanti alle imprese stesse.
  Per  le  erogazioni  degli  importi  relativi agli anni 1982, 1983,
1984, 1985, 1986 e 1987, spettanti  alle  imprese  elettriche  aventi
diritto,  la Cassa conguaglio per il settore elettrico utilizzera' il
gettito derivante dalla maggiorazione straordinaria  di  sovrapprezzo
termico  di cui al provvedimento C.I.P. n. 3/88 dopo la copertura del
disavanzo dell'onere termico relativo agli anni 1983, 1984 e 1987.
  La  Cassa  conguaglio  per  il  settore elettrico determinera', con
decorrenza dal  gennaio  1987,  l'onere  termico  ed  il  conseguente
contributo per le piccole imprese elettriche, di cui al provvedimento
C.I.P. n. 31 del 12 settembre 1985, sulla base degli effettivi  costi
dei combustibili e relativi rendimenti termici.
   Roma, addi' 9 dicembre 1988
                        Il Ministro dell'industria, del commercio
                       e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                        BATTAGLIA