MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 12 dicembre 1988, n. 47 

  Importazioni di calamari e totani congelati.
(GU n.294 del 16-12-1988)
 
 Vigente al: 16-12-1988  
 

  Si  comunica  che,  in  attuazione del regolamento n. 3563/88 della
commissione CEE del  16  novembre  1988  pubblicato  nella  "Gazzetta
Ufficiale"  delle  Comunita'  europee,  ed entrato in vigore l'ottavo
giorno  successivo  alla  pubblicazione,  che  ha  subordinato   alla
presentazione  di  un documento d'importazione l'immissione in libera
pratica sul mercato comunitario  dei  calamari  e  totani  congelati,
questo  Ministero  e'  venuto  nella  determinazione di sottoporre le
importazioni dai Paesi terzi di calamari e totani congelati (NC  0307
49 e 0307 99 11) al regime della dichiarazione di importazione.
  Le relative domande, compilate sull'apposito modulo, debbono essere
presentate a questo Ministero - Direzione generale delle importazioni
e delle esportazioni - Divisione II.
  Nella dichiarazione l'importatore deve indicare:
    a) il proprio nome ed indirizzo;
    b) la designazione del prodotto precisando:
    la denominazione commerciale;
    il codice della nomenclatura combinata;
    il paese di origine;
    il paese di provenienza;
    c ) il prezzo unitario per tonnellata del prodotto, in termini di
prezzo cif franco frontiera, ed il quantitativo per ogni categoria  e
forma di presentazione del prodotto importato;
    d)  la  data  o  le  date  e la dogana o le dogane d'importazione
previste.
  L'immissione  in libera pratica e' consentita se il prezzo unitario
al quale avviene  la  transazione  o  il  quantitativo  dei  prodotti
presentati   all'importazione,   rispettivamente,  superi  il  prezzo
unitario o sia inferiore al quantitativo indicati nella dichiarazione
d'importazione.
  L'immissione  in libera pratica e' altresi' consentita se il prezzo
unitario al quale  avviene  la  transazione  o  il  quantitativo  dei
prodotti  presentati all'importazione sia, rispettivamente, inferiore
al  prezzo  unitario  o  superiore  al  quantitativo  indicati  nella
dichiarazione  d'importazione,  nei  limiti di una tolleranza massima
del 5%.
   Se  al  momento  dell'importazione del prodotto la dogana constata
che le indicazioni contenute nella  dichiarazione  non  corrispondono
alla  realta', l'importatore deve presentare una nuova domanda per il
rilascio di una dichiarazione d'importazione per l'operazione di  cui
trattasi.
  Coloro  che  hanno ottenuto le dichiarazioni d'importazione debbono
restituirle  a  questo   Ministero   -   Direzione   generale   delle
importazioni   e  delle  esportazioni  -  Divisione  II,  non  appena
effettuate   le   importazioni,   con   l'indicazione,    debitamente
convalidata  dalla competente dogana, del quantitativo importato, del
prezzo unitario, del Paese di origine e di quello di provenienza.
  Considerato  che  dette  informazioni debbono essere trasmesse alla
commissione CEE, la mancata restituzione delle ripetute dichiarazioni
comportera', in particolare, l'impossibilita' di rilasciare ulteriori
dichiarazioni al medesimo richiedente.
  Il  suesposto  regime  d'importazione  sara'  applicato  fino al 30
giugno 1989.
                                                Il Ministro: RUGGIERO