Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Colli di Luni" e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.(GU n.297 del 20-12-1988)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Colli di Luni" ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino - ai fini dell'emanazione del decreto Presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione 6a, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di disciplinare di produzione della D.O.C. "Colli di Luni" Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Colli di Luni" e' riservata ai vini rossi e bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. - La denominazione "Colli di Luni" rosso e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione dei vitigni: Sangiovese, dal 60% al 70%; Canaiolo e/o Pollera nera e/o Ciliegiolo nero, almeno il 15%. Possono inoltre concorrere anche altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati delle province di La Spezia e Massa Carrara presenti nei vigneti fino ad un massimo del 25% con un limite del 10% per i vitigni Cabernet. La denominazione "Colli di Luni" bianco e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione dei vitigni: Vermentino, minimo 35%; Trebbiano Toscano, dal 25% al 40%. Possono inoltre concorrere vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati delle province di La Spezia e Massa Carrara presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%. La denominazione "Colli di Luni" Vermentino e' riservata al vino bianco ottenuto dalle uve dei vigneti composti dal vitigno Vermentino. E' ammessa la presenza di altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccomandati per le province di La Spezia e Massa Carrara presenti nei vigneti fino ad una massimo del 10%. Art. 3. - Le uve destinate alla produzione dei vini "Colli di Luni" devono essere prodotte nella zona appresso indicata che interessa la provincia di La Spezia e quella di Massa comprendente in parte i seguenti comuni: Provincia di La Spezia: comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Santo Stefano Magra, Bolano, Calice al Cornoviglio, Beverino, Ricco' del Golfo, Follo, La Spezia, Vezzano Ligure, Arcola, Lerici, Ameglia. Provincia di Massa: comuni di Fosdinovo, Aulla, Podenzana. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal confine sud della provincia di La Spezia, comuni di Ortonovo localita' Dogana, con la provincia di Massa la linea di delimitazione segue il confine provinciale e sale prima a nord-est poi a nord circoscrivendo i comuni di Ortonovo a Castelnuovo Magra poi, percorre la provinciale n. 446 che tocca la Foce del Cucco in comune di Fosdinovo fino ad incrociare la mulattiera per Giucano alle quote 485, 423 e 309; a Giucano prosegue, seguendo la mulattiera, toccando gli abitati di La Capana e Case Ambrosini fino ad incontrare il confine provinciale e prosegue seguendo questo confine e quello di Santo Stefano Magra fino ad incontrare la statale della Cisa dove si interrompe. Sempre sulla statale della Cisa riprende a quota 39 e da questo punto sale fino all'altezza della passerella sul Magra di Stadano; quindi la linea di delimitazione segue il percorso del fiume verso nord fino a quota 38 e sale per la mulattiera, sempre verso nord fino a localita' Castello, passando per il sentiero sotto il monte Cecchino e, sempre per mulattiera, fino a localita' Laghi. Da qui, la delimitazione segue la mulattiera per le quote 422, 463 e 400 e raggiunge il confine regionale toccando Montebello di Cima (comune di Bolano) poi seguendo sempre la stessa mulattiera si toccano le localita' Il Prato - Serra - Pianello e, passando a nord di Casa Toreni, si raggiunge il confine regionale; quindi la stessa mulattiera rientra nella provincia di La Spezia, comune di Calice al Cornoviglio toccando le frazioni di Pegui e Madrignano fino al torrente Usurana seguendo la vecchia mulattiera che da Pegui, Provedasco, Madrignano e Usurana arriva al torrente Usurana. Si sale quindi verso nord seguendo tale torrente fino a Ferdana, poi la linea ridiscende il torrente e raggiunge il confine comunale di Beverino; successivamente, sempre seguendo tale confine, tocca la localita' Oltre Vara fino ad innestarsi sull'Aurelia. Da qui, lungo l'Aurelia, scende fino all'abitato di La Spezia seguendo a nord la linea ferroviaria Genova-Roma fino al cimitero urbano seguendo poi la ferrovia del porto fino alla costa in localita' Fossamastra. Superata questa, la linea di delimitazione segue la costa fino a Punta Bianca e Bocca di Magra, poi seguendo la provinciale n. 432 tocca Romito Magra e prosegue fino ad incontrare l'Aurelia che segue fino a Fornola, e poi segue la strada della Ripa fino a Bottagna e la provinciale fino a Piana di Battolla proseguendo fino ad incontrare la mulattiera che scendendo verso sud si ricongiunge con la provinciale per Ceparana seguendo la stessa provinciale fino ad Albiano e Ponte di Caprigliola a quota 39. Si segue quindi la strada statale n. 62 che tocca S. Stefano Magra, Sarzana, riprende l'Aurelia fino alla Dogana di Ortonovo chiudendo la perimetrazione. Nella zona D.O.C. va inoltre inclusa una collinetta costituita da terreni autoctoni di natura argillosa a spiccata vocazione viticola in comune di S. Stefano Magra a confine via Cisa e delimitata a nord dal letto del fiume Magra, ad est dalla statale Cisa che incrociando a sud-est il Fosso Ricciali lo segue fino ad incontrare Gora dei Molini che la delimita da ovest fino a ricongiungersi al letto del fiume Magra. Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata "Colli di Luni" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione delimitata nell'art. 3, con caratteristiche collinari, a specifica vocazione viticola e con caratteristiche pedoclimatiche omogenee. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono pertanto essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui agli articoli 1 e 2 non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. In caso di coltura promiscua la resa non dovra' essere superiore a 3 kg/ceppo. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite indicato. Le regioni Liguria e Toscana di concerto, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia possono, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Art. 5. - Le uve destinate alla vinificazione dovranno essere sottoposte a preventiva cernita in modo da assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5 per il bianco, di 11 per il Vermentino e per il rosso. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche soltanto in parte compresi nella zona delimitata. E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Tale resa dovra' essere mantenuta anche nel caso di arricchimento cosi' come specificato nei commi precedenti. L'eventuale eccedenza di resa non avra' diritto alla D.O.C. Art. 6. - I vini di cui agli articoli 1 e 2, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Colli di Luni" bianco: colore: giallo paglierino; odore: delicato, gradevole; sapore: asciutto, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11; estratto secco netto minimo, 15 per mille; acidita' totale minima, 5 per mille. "Colli di Luni" vermentino: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: intenso, caratteristico, fruttato; sapore: asciutto, armonico, delicatamente mandorlato; titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11,5; estratto secco netto minimo, 15 per mille; acidita' totale, 5 per mille. "Colli di Luni" rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: delicato, vinoso; sapore: asciutto, fine, armonico; titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11,5; estratto secco netto minimo, 20 per mille; acidita' totale minima, 5 per mille. E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. - Il vino "Colli di Luni" rosso prodotto con uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 e che sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico non inferiore a 12,5 , e con un estratto secco netto minimo del 22 per mille, dopo un invecchiamento, a partire dal 1 novembre dell'anno di vendemmia, di almeno due anni alle condizioni di cui all'art. 5, puo' portare in etichetta la menzione "Riserva". Art. 8. - E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "superiore", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, tenute, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini cosi' qualificati sono stati ottenuti. I vini della denominazione di origine controllata "Colli di Luni" debbono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di vetro di capacita' non superiore a 5 litri e, per cio' che concerne la presentazione, debbono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio, con esclusione del tappo a corona. E' tuttavia ammesso il tappo a vite per le confezioni di capacita' inferiori od uguali a 25 cl. e per le capacita' superiori a 100 cl. Per tutte le tipologie della D.O.C. "Colli di Luni" e' obbligatoria l'indicazione, in etichetta, dell'annata di produzione delle uve.