MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 dicembre 1988 

  Autorizzazione  a  La  Viscontea  S.p.a.,  in Milano, ad esercitare
l'attivita' assicurativa in alcuni rami danni.
(GU n.298 del 21-12-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni   e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la domanda in data 21 marzo 1988 de La Viscontea - Compagnia
di assicurazioni e riassicurazione - Societa' per azioni, in breve La
Viscontea   S.p.a.,   con   sede   in   Milano,  intesa  ad  ottenere
l'autorizzazione  all'esercizio   dell'attivita'   assicurativa   nel
territorio della Repubblica in alcuni rami danni;
  Vista  la  lettera  in  data  6 luglio 1988, n. 810674 con la quale
l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e  di
interesse  collettivo,  ha  comunicato  il  proprio parere favorevole
sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva
per le assicurazioni private nella riunione del 23 novembre 1988;
  Considerato  che,  ai fini di garantire la effettiva attuazione del
programma di attivita' presentato, gli  azionisti  che  detengono  la
maggioranza  del  capitale sociale si sono impegnati a non procedere,
nel  primo  quinquennio  di  attivita',  ad  alcuna  alienazione  del
pacchetto azionario di controllo;
                               Decreta:
  La  Viscontea  -  Compagnia  di  assicurazioni  e riassicurazioni -
Societa' per azioni, in  breve  La  Viscontea  S.p.a.,  con  sede  in
Milano,  e' autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica
le assicurazioni nei rami:  infortuni;  malattia;  corpi  di  veicoli
terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi
di  veicoli  marittimi,  lacustri  e  fluviali;  merci   trasportate;
incendio  ed elementi naturali; altri danni ai beni; R.C. autoveicoli
terrestri,  limitatamente  alla  responsabilita'  del  vettore;  R.C.
aeromobili;   R.C.   veicoli  marittimi,  lacustri  e  fluviali,  con
esclusione  dell'assicurazione   obbligatoria   dei   natanti;   R.C.
generale;  credito;  cauzione;  perdite  pecuniarie  di vario genere;
tutela giudiziaria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 13 dicembre 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA