DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1988
Modificazione alla decorrenza dell'indennita' di carica spettante ai commissari liquidatori delle casse mutue provinciali di malattia degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali e dei coltivatori diretti.(GU n.300 del 23-12-1988)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, con il quale sono state adeguate le indennita' di carica dei commissari liquidatori delle casse mutue provinciali di malattia degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali e dei coltivatori diretti; Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, n. 320/83, con la quale e' stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980 nei limiti indicati nella motivazione; Vista la successiva decisione del Consiglio di Stato n. 616/86, che ha confermato la suindicata pronuncia del T.A.R. del Lazio, rigettando l'appello proposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Stante l'esigenza di dare esecuzione alle citate decisioni del T.A.R. e del Consiglio di Stato mediante riforma del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980 per la parte in cui e' stato oggetto di censura sotto il profilo del difetto di motivazione e ingiustificata determinazione della decorrenza; Visti i pareri n. 2161/85, n. 2215/85 e n. 657/86 espressi in sede consultiva dal Consiglio di Stato, sezione seconda, sul decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980 a seguito di ricorsi straordinari proposti contro il provvedimento in epigrafe; Considerate le specifiche attribuzioni spettanti alle Federazioni nazionali delle casse mutue di malattia dei lavoratori autonomi (artigiani, esercenti attivita' commerciali e coltivatori diretti) in ordine all'organizzazione, alla vigilanza e al controllo delle casse mutue provinciali, quali risultano dalle deliberazioni dei commissari liquidatori delle rispettive federazioni nazionali concernenti il regolamento organico e l'ordinamento dei servizi delle federazioni nazionali e delle casse mutue provinciali, adottate ai sensi dell'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 29 della stessa legge; Considerato che in esecuzione delle citate leggi, concernenti le attribuzioni delle federazioni nazionali delle casse mutue di malattia nei confronti delle casse mutue provinciali, le federazioni medesime, con proprie delibere o con autonome determinazioni, hanno adottato il criterio di differenziare le indennita' di carica per gli amministratori delle Casse mutue provinciali a seconda della categoria di appartenenza delle Casse medesime; Constatato che le casse mutue provinciali dei lavoratori autonomi erano gia' distinte in quattro categorie e che il criterio adottato dalle rispettive federazioni nazionali per la determinazione della categoria di appartenenza e per l'attribuzione di compensi differenziati ai rispettivi amministratori e' stato quello della consistenza numerica degli iscritti presso ciascuna cassa; Rilevato che la differenziazione dei compensi, cosi' come disciplinata dalle federazioni nazionali delle casse mutue di malattia, e' stata inoltre fondata sul presupposto della diretta connessione della entita' del compenso alla diversa responsabilita' e al diverso impegno di lavoro richiesti agli amministratori provinciali; Considerato che il criterio adottato dalle federazioni nazionali delle casse mutue di malattia ha trovato conferma normativa nell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e nell'art. 16 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441, e che per tale motivo ha assunto la natura di principio di carattere generale; Atteso che la richiamata normativa assume come elementi per stabilire l'importanza di un ente, la dimensione della organizzazione territoriale, il numero degli iscritti, il volume delle entrate e delle uscite finanziarie; Rilevato che risulta evidente che le federazioni nazionali delle casse mutue di malattia, con compiti di organizzazione e di controllo estesi a tutto il territorio nazionale, non possono essere equiparate alle singole casse mutue provinciali, con compiti limitati sia in relazione al numero degli iscritti che con riferimento alla estensione territoriale; Constatato che dall'attribuzione normativa di analoghe funzioni ai commissari delle federazioni nazionali e a quelli delle casse mutue provinciali non discende quindi necessariamente il diritto di questi ultimi al riconoscimento dei medesimi compensi spettanti ai primi; Ritenuto pertanto di dover confermare il criterio di differenziazione delle indennita' di carica in relazione alla preesistente struttura organizzativa e funzionale degli enti considerati, che non e' stata modificata dalle norme di riforma sanitaria; Rilevato che la posizione di sovraordinazione e la funzione di coordinamento, istituzionalmente spettanti alle federazioni nazionali delle casse mutue di malattia nei confronti delle casse mutue provinciali, risultano recepite e confermate anche dalle norme di riforma sanitaria ed in particolare dall'art. 4 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, con il quale sono state determinate le indennita' di carica spettanti ai commissari delle federazioni nazionali delle casse mutue di malattia degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali e dei coltivatori diretti; Visto le richieste pervenute dalle federazioni nazionali delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attivita' commerciali e per i coltivatori diretti, intese ad ottenere l'adeguamento delle indennita' di carica dei commissari liquidatori delle casse mutue provinciali con la stessa decorrenza del decreto relativo ai commissari nazionali; Ritenuto pertanto di dover confermare, anticipandone la decorrenza, l'adeguamento delle indennita' di carica, cosi' come determinato con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, spettanti ai commissari liquidatori delle casse mutue provinciali di malattia degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali e dei coltivatori diretti; Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1988; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. A parziale riforma del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 24 febbraio 1981, le indennita' di carica ivi determinate in favore dei commissari liquidatori delle casse mutue provinciali di malattia degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali e dei coltivatori diretti sono attribuite con decorrenza 31 ottobre 1979. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato ai sensi dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 25 agosto 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1988 Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 131