DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1988 

  Modificazione  alla  decorrenza dell'indennita' di carica spettante
ai commissari liquidatori delle casse mutue provinciali  di  malattia
degli   artigiani,   degli  esercenti  attivita'  commerciali  e  dei
coltivatori diretti.
(GU n.300 del 23-12-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980,
con il  quale  sono  state  adeguate  le  indennita'  di  carica  dei
commissari  liquidatori  delle  casse  mutue  provinciali di malattia
degli  artigiani,  degli  esercenti  attivita'  commerciali   e   dei
coltivatori diretti;
  Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio,
n. 320/83, con la quale e' stato annullato il decreto del  Presidente
della   Repubblica  15  settembre  1980  nei  limiti  indicati  nella
motivazione;
  Vista la successiva decisione del Consiglio di Stato n. 616/86, che
ha  confermato  la  suindicata  pronuncia  del  T.A.R.   del   Lazio,
rigettando  l'appello  proposto  dal  Ministero  del  lavoro  e della
previdenza sociale;
  Stante  l'esigenza  di  dare  esecuzione  alle citate decisioni del
T.A.R. e del Consiglio di Stato  mediante  riforma  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 15 settembre 1980 per la parte in cui e'
stato oggetto di censura sotto il profilo del difetto di  motivazione
e ingiustificata determinazione della decorrenza;
  Visti  i pareri n. 2161/85, n. 2215/85 e n. 657/86 espressi in sede
consultiva dal Consiglio di Stato, sezione seconda, sul  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  15 settembre 1980 a seguito di ricorsi
straordinari proposti contro il provvedimento in epigrafe;
  Considerate  le  specifiche attribuzioni spettanti alle Federazioni
nazionali delle casse  mutue  di  malattia  dei  lavoratori  autonomi
(artigiani, esercenti attivita' commerciali e coltivatori diretti) in
ordine all'organizzazione, alla vigilanza e al controllo delle  casse
mutue provinciali, quali risultano dalle deliberazioni dei commissari
liquidatori delle rispettive  federazioni  nazionali  concernenti  il
regolamento  organico  e  l'ordinamento dei servizi delle federazioni
nazionali  e  delle  casse  mutue  provinciali,  adottate  ai   sensi
dell'art.  25  della  legge  20  marzo  1975,  n. 70, e approvate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 29
della stessa legge;
  Considerato  che  in  esecuzione delle citate leggi, concernenti le
attribuzioni  delle  federazioni  nazionali  delle  casse  mutue   di
malattia  nei confronti delle casse mutue provinciali, le federazioni
medesime, con proprie delibere o con autonome  determinazioni,  hanno
adottato il criterio di differenziare le indennita' di carica per gli
amministratori  delle  Casse  mutue  provinciali  a   seconda   della
categoria di appartenenza delle Casse medesime;
  Constatato  che  le casse mutue provinciali dei lavoratori autonomi
erano gia' distinte in quattro categorie e che il  criterio  adottato
dalle  rispettive  federazioni  nazionali per la determinazione della
categoria  di  appartenenza  e   per   l'attribuzione   di   compensi
differenziati  ai  rispettivi  amministratori  e'  stato quello della
consistenza numerica degli iscritti presso ciascuna cassa;
  Rilevato   che   la   differenziazione  dei  compensi,  cosi'  come
disciplinata  dalle  federazioni  nazionali  delle  casse  mutue   di
malattia,  e'  stata  inoltre  fondata  sul presupposto della diretta
connessione della entita' del compenso alla diversa responsabilita' e
al   diverso   impegno   di   lavoro  richiesti  agli  amministratori
provinciali;
  Considerato  che  il  criterio adottato dalle federazioni nazionali
delle casse mutue di malattia ha trovato conferma normativa nell'art.
20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e nell'art. 16 del decreto-legge
1  luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
agosto  1980,  n.  441, e che per tale motivo ha assunto la natura di
principio di carattere generale;
  Atteso  che  la  richiamata  normativa  assume  come  elementi  per
stabilire l'importanza di un ente, la dimensione della organizzazione
territoriale,  il  numero  degli  iscritti, il volume delle entrate e
delle uscite finanziarie;
  Rilevato  che  risulta  evidente che le federazioni nazionali delle
casse mutue di malattia, con compiti di organizzazione e di controllo
estesi a tutto il territorio nazionale, non possono essere equiparate
alle singole casse mutue provinciali, con  compiti  limitati  sia  in
relazione   al   numero  degli  iscritti  che  con  riferimento  alla
estensione territoriale;
  Constatato  che dall'attribuzione normativa di analoghe funzioni ai
commissari delle federazioni nazionali e a quelli delle  casse  mutue
provinciali  non discende quindi necessariamente il diritto di questi
ultimi al riconoscimento dei medesimi compensi spettanti ai primi;
  Ritenuto    pertanto   di   dover   confermare   il   criterio   di
differenziazione  delle  indennita'  di  carica  in  relazione   alla
preesistente   struttura   organizzativa   e  funzionale  degli  enti
considerati, che non e'  stata  modificata  dalle  norme  di  riforma
sanitaria;
  Rilevato  che  la  posizione  di  sovraordinazione e la funzione di
coordinamento, istituzionalmente spettanti alle federazioni nazionali
delle  casse  mutue  di  malattia  nei  confronti  delle  casse mutue
provinciali, risultano recepite e confermate  anche  dalle  norme  di
riforma  sanitaria ed in particolare dall'art. 4 del decreto-legge 1
luglio 1980, n. 285, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1980, n. 441;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979,
con il quale sono state determinate le indennita' di carica spettanti
ai  commissari  delle  federazioni  nazionali  delle  casse  mutue di
malattia degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali e dei
coltivatori diretti;
  Visto  le  richieste  pervenute  dalle  federazioni nazionali delle
casse  mutue  di  malattia  per  gli  artigiani,  per  gli  esercenti
attivita' commerciali e per i coltivatori diretti, intese ad ottenere
l'adeguamento delle indennita' di carica dei  commissari  liquidatori
delle  casse  mutue  provinciali con la stessa decorrenza del decreto
relativo ai commissari nazionali;
  Ritenuto pertanto di dover confermare, anticipandone la decorrenza,
l'adeguamento delle indennita' di carica, cosi' come determinato  con
decreto  del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, spettanti
ai commissari liquidatori delle casse mutue provinciali  di  malattia
degli   artigiani,   degli  esercenti  attivita'  commerciali  e  dei
coltivatori diretti;
  Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1988;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  A  parziale  riforma del decreto del Presidente della Repubblica 15
settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  54  del  24
febbraio  1981, le indennita' di carica ivi determinate in favore dei
commissari liquidatori delle  casse  mutue  provinciali  di  malattia
degli   artigiani,   degli  esercenti  attivita'  commerciali  e  dei
coltivatori diretti sono attribuite con decorrenza 31 ottobre 1979.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato ai sensi dell'art. 32 della legge 20 marzo
1975, n. 70, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 25 agosto 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  FORMICA, Ministro del lavoro e
                                  della previdenza sociale
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1988
Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 131