DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 settembre 1988 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di
Pavia.
(GU n.300 del 23-12-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art.  540 e con lo spostamento della numerazione successiva
sono inseriti i seguenti nuovi  articoli  relativi  alla  istituzione
della scuola di specializzazione in "informatica".
  Art.   541.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
informatica presso l'Universita' di Pavia.
  La  scuola  ha il compito di formare figure professionali capaci di
progettare, selezionare, provare e  utilizzare  prodotti  informatici
partendo  da  una  comprensione  dei  principi teorici, strutturali e
funzionali che li caratterizzano.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in informatica.
  Art.  542.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  due  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun  anno prevede almeno duecento ore di insegnamento ed almeno
cento ore di attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero  massimo  di  venticinque  iscritti  per
ciascun anno di corso per un totale di cinquanta specializzandi.
  Art. 543. - Concorrono al funzionamento della scuola le facolta' di
ingegneria  e  di  scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali  ed  i
dipartimenti di informatica sistemistica e di matematica.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 544. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati dei corsi  di  laurea  in  ingegneria,  matematica,
fisica, scienze dell'informazione, economia e commercio.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio  conseguito  presso
universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332
del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli  richiesti  nei
commi precedenti.
  Art. 545. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1  Anno:
   analisi combinatoria e algebra;
   analisi numerica;
   teoria dell'informazione;
   intelligenza artificiale.
  Due insegnamenti a scelta tra quelli opzionali.
  Corsi integrativi:
   linguaggi di programmazione;
   reti logiche e architetture degli elaboratori;
   calcolo delle probabilita' e teoria delle code.
 2  Anno:
   compilatori e traduttori;
   programmazione di sistema;
   progetto di sistemi informatici;
   statistica.
  Tre insegnamenti a scelta tra quelli opzionali:
   linguaggi formali;
   microcalcolatori;
   progetto di algoritmi numerici e non numerici;
   progetto di reti logiche;
   strutture informative e basi di dati;
   teoria degli algoritmi e computabilita';
   controllo ottimo;
   elaborazioni segnali ed immagini;
   gestione impianti di elaborazione;
   istruzione assistita dal calcolatore;
   linguaggi speciali;
   progettazione assistita dal calcolatore;
   progetto di sistemi operativi;
   progetto di un sistema di elaborazione;
   ricerca operativa;
   strumentazione industriale;
   telematica;
   tecniche e metodologie di programmazione;
   trasmissione di dati e reti di calcolatore;
   valutazione delle prestazioni di un sistema di elaborazione.
  Art.  546. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi
dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che  sara'
svolta  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Su   parere   del  consiglio  della  scuola  verranno  riconosciute
attivita' inerenti alla specializzazione svolta presso enti  pubblici
o privati anche nell'ambito di convenzioni specifiche.
  Art.  547.  -  Il  corso  si  conclude con un esame di diploma, che
consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri
la    preparazione    scientifica    e    le    capacita'   operative
nell'informatica.
  Art.  548. - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si
fa riferimento alle norme generali delle scuole di  specializzazione.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 1  settembre 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1988
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 342