DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987
Modificazioni allo statuto della seconda Universita' degli studi di Roma.(GU n.302 del 27-12-1988)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto della Seconda Universita' degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della Seconda Universita' degli studi di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della seconda Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nel titolo X, relativo alle scuole dirette a fini speciali, l'art. 95 e' soppresso. In luogo del soppresso art. 95, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti gli articoli relativi alla normativa generale per le scuole dirette a fini speciali e gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali per stilisti di moda come appresso riportato: Art. 95 (Normativa generale per le scuole dirette a fini speciali). - Nella Seconda Universita' degli studi di Roma sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali: di giornalismo medico scientifico; per terapisti della riabilitazione dell'apparato motorio; di preparazione per tecnici di audiometria; per terapisti della riabilitazione; di terapia fisica e riabilitativa; per stilisti di moda. Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformita' con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioe' il possesso della specifica qualifica di base. Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola e' determinato dalla normativa specifica. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, e' subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalita' e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciacuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione e' costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita', sentito il consiglio della scuola. Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione e' affidata a professori di seconda fascia. Il direttore e' eletto dal consiglio della scuola, di cui ai successivi commi; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea. Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dell'Universita'. Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attivita' nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attivita' con i consigli dei dipartimenti e delle facolta' interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facolta' interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti. Lo studente e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attivita' pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme piu' sotto indicate. La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalita' di accertamento della frequenza sono determinate dal manifesto degli studi. L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalita' specifica predisposto sotto la guida di un docente. Normativa specifica: scuola diretta a fini speciali per stilisti di moda. Art. 96. - E' costituita presso la seconda Universita' di Roma, la scuola diretta a fini speciali per stilisti di moda. La scuola si propone una qualificata preparazione professionale idonea a costituire un tramite di elezione tra cultura letteraria espressa a livello accademico e le altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private. La scuola si propone inoltre di dare agli allievi una specifica preparazione a livello universitario su come si disegna un modello, si inventa una linea, si sceglie un tessuto, un colore, su come si prepara una sfilata di moda. La scuola rilascia il diploma di stilista di moda. Art. 97. - La durata del corso degli studi della scuola e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola e' di sessanta, trenta per anno di corso. Ciascun anno prevede duecento ore di insegnamento e ore 100 di attivita' pratiche guidate. Art. 98. - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta' di ingegneria, lettere e filosofia, medicina e chirurgia. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 99. - Le discipline impartite nella scuola sono le seguenti: anatomia estetica; chimica e ricerca del tessuto - merceologia delle fibre tessili; comunicazione e moda; design e modellismo; lingua francese con particolare riferimento al linguaggio e ai termini tecnici della moda; lingua inglese con particolare riferimento al linguaggio e ai termini tecnici della moda; moda, fotografia, pubblicita'; moda e marketing; nozioni di dietologia; nozioni di igiene, cosmesi e microbiologia; stampa di tessuti e disegno tessile - le materie prime; storia del costume attraverso la storia d'Italia: a) storia antica; b) storia moderna; c) storia contemporanea; storia del costume, della moda, del folklore, dei mutamenti culturali in Europa e nel Mondo, con particolare riferimento all'America; storia del disegno; storia del giornalismo di moda; storia dell'arte; storia e decorazione del tessuto - le fibre del futuro; tecnica pratica applicativa con e senza modelli; tecniche di taglio e simbolismo cromatico; telematica ed informatica applicata alla moda; teoria e tecnica per l'abbigliamento femminile; teoria e tecnica per l'abbigliamento maschile. Art. 100. - Le discipline obbligatorie del 1 anno sono le seguenti: 1) Anatomia estetica Afferente alla facolta' di medicina e chirurgia 2) Chimica e ricerca del tessuto - merceologia delle fibre tessili Afferente alla facolta' di ingegneria 1) Anatomia estetica Afferente alla facolta' di medicina e chirurgia 2) Chimica e ricerca del Afferente alla facolta' di tessuto - merceologia ingegneria delle fibre tessili 3) Nozioni di igiene, Afferente alla facolta' di cosmesi e microbiologia medicina e chirurgia 4) Stampa dei tessuti e disegno Afferente alla facolta' di tessile - le materie prime ingegneria 5) Storia del costume attraverso la storia d'Italia a) Storia antica b) Storia moderna Afferente alla facolta' di c) Storia contemporanea lettere e filosofia 6) Storia del disegno Afferente alla facolta' di ingegneria 7) Storia dell'arte Afferente alla facolta' di lettere e filosofia 8) Storia e decorazione del Afferente alla facolta' di tessuto - le fibre del ingegneria futuro 9) Lingua inglese con Afferente alla facolta' di particolare riferimento lettere e filosofia al linguaggio e ai termini tecnici della moda Le discipline obbligatorie del 2 anno sono le seguenti: 1) Design e modellismo Afferente alla facolta' di ingegneria 2) Moda, fotografia, pubbli- Afferente alla facolta' di cita' lettere e filosofia 3) Moda e marketing Afferente alla facolta' di lettere e filosofia 4) Nozioni di dietologia Afferente alla facolta' di medicina e chirurgia 5) Tecnica pratica applicativa Afferente alla facolta' di con e senza modelli ingegneria 6) Tecniche di taglio e Afferente alla facolta' di simbolismo cromatico ingegneria 7) Teoria e tecnica per Afferente alla facolta' di l'abbigliamento femminile lettere e filosofia 8) Teoria e tecnica per Afferente alla facolta' di l'abbigliamento maschile lettere e filosofia Le discipline opzionali sono le seguenti: 1) Comunicazione e moda Afferente alla facolta' di ingegneria 2) Lingua francese con Afferente alla facolta' di particolare riferimento lettere e filosofia al linguaggio e ai termini tecnici della moda 3) Storia del costume, della Afferente alla facolta' di moda, del folklore, lettere e filosofia dei mutamenti culturali in Europa e nel Mondo, con particolare riferimento all'America 4) Storia del giornalismo Afferente alla facolta' di di moda lettere e filosofia 5) Telematica ed informatica Afferente alla facolta' di applicata alla moda ingegneria Ai fini dell'ammissione al diploma occorre aver superato tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno tre discipline opzionali, scelte tra quelle sopra indicate. Art. 101. - L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle vigenti disposizioni in materia universitaria. Art. 102. - L'attivita' didattica e scientifica e' completata da un tirocinio che dovra' svolgersi sotto la guida di un docente della scuola. Il tirocinio dovra' svolgersi presso societa', enti ed istituzioni indicati dal consiglio della scuola e con esso convenzionati, viene svolto in ciascuno dei due anni di corso ed ha la durata di cento ore annue. Il lavoro svolto verra' sottoposto ad un esame verifica al termine di ciascun anno. La frequenza ai corsi ed al tirocinio e' obbligatoria. L'attivita' pratica comporta lo svolgimento di esercitazioni teoriche e/o pratiche nell'ambito degli insegnamenti stessi. Art. 103. - In ogni anno di corso lo studente sostiene gli esami per singola disciplina. Le commissioni d'esame, proposte dal consiglio della scuola e nominate dal rettore dell'Universita', sono costituite dal titolare della disciplina, da un professore di ruolo di disciplina affine e da un cultore della materia. La commissione esprime il proprio giudizio assegnando un voto in trentesimi e puo' all'unanimita' assegnare la lode. L'esame si intende superato con il punteggio minimo di 18 trentesimi. Art. 104. - L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su argomento concordato con un docente della scuola e in una prova pratica sotto forma di elaborato originale. L'esame di diploma si intende superato ove lo studente riporti almeno 36 sessantesimi. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1987 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1988 Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 274