DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987 

  Modificazioni allo statuto della seconda Universita' degli studi di
Roma.
(GU n.302 del 27-12-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo  statuto  della  Seconda Universita' degli studi di Roma,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  ottobre
1980, n. 1137, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle  deliberazioni  degli  organi  accademici  della
Seconda  Universita'  degli studi di Roma e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo statuto della seconda Universita' degli studi di Roma, approvato
e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Nel  titolo X, relativo alle scuole dirette a fini speciali, l'art.
95 e' soppresso. In luogo del soppresso art. 95, con  il  conseguente
scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti
gli articoli relativi alla normativa generale per le scuole dirette a
fini  speciali  e  gli  articoli  relativi alla scuola diretta a fini
speciali per stilisti di moda come appresso riportato:
  Art. 95 (Normativa generale per le scuole dirette a fini speciali).
- Nella Seconda Universita' degli studi di  Roma  sono  istituite  le
seguenti scuole dirette a fini speciali:
   di giornalismo medico scientifico;
   per terapisti della riabilitazione dell'apparato motorio;
   di preparazione per tecnici di audiometria;
   per terapisti della riabilitazione;
   di terapia fisica e riabilitativa;
   per stilisti di moda.
  Sono  ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformita' con
le  disposizioni  vigenti  per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto
salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto  per  le
singole  scuole, cioe' il possesso della specifica qualifica di base.
  Il   numero  massimo  degli  iscrivibili  per  ciascuna  scuola  e'
determinato dalla normativa specifica.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili,
e'  subordinato  al  superamento di un esame consistente in una prova
scritta che potra' svolgersi mediante domande  e  risposte  multiple,
integrata  eventualmente  da  un  colloquio  e  dalla valutazione, in
misura non superiore  al  30%  del  punteggio  a  disposizione  della
commissione   esaminatrice,   dei  titoli  di  studio  richiesti  per
l'ammissione. Le modalita' e  il  programma  di  tali  prove  vengono
indicate  nel  bando  di concorso per ciacuna scuola. Sono ammessi ai
corsi i  candidati  che  in  relazione  al  numero  delle  iscrizioni
disponibili  si  siano collocati in posizione utile nella graduatoria
compilata  sulla  base  del  punteggio  complessivo   riportato.   La
commissione  per  l'esame  di  ammissione  e'  costituita  da  cinque
professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.
  L'importo  delle  tasse  e  sovratasse  dovute  dagli iscritti alla
scuola e' quello previsto dalle  vigenti  disposizioni  di  legge.  I
contributi   sono   stabiliti   anno   per   anno  dal  consiglio  di
amministrazione dell'Universita', sentito il consiglio della  scuola.
  Sono  organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.
  Il  direttore  ha la responsabilita' della scuola. E' un professore
di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di  motivato
impedimento dei professori di prima fascia la direzione e' affidata a
professori di seconda fascia.
  Il  direttore  e'  eletto  dal  consiglio  della  scuola, di cui ai
successivi commi; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha
nell'ambito  della  conduzione  della scuola, le funzioni proprie dei
presidenti di consiglio di corso di laurea.
  Il  direttore  promuove,  per la stipula attraverso il consiglio di
amministrazione ed il rettore,  le  convenzioni  per  lo  svolgimento
delle attivita' di formazione.
  Per  la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano
le   norme   dettate   per   gli   istituti   dal   regolamento   per
l'amministrazione e la contabilita' generale dell'Universita'.
  Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Il  consiglio  della scuola e' composto da tutti i docenti di ruolo
della  scuola  e  dagli  eventuali  docenti  a  contratto,   da   una
rappresentanza  di  tre  studenti,  eletti  secondo  quanto  previsto
dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80  e
ai  sensi  dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  382/80.  In ogni caso al consiglio
della scuola partecipa anche una rappresentanza dei  ricercatori  che
svolgono  attivita' nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.
  Il  consiglio della scuola ne conduce e coordina le attivita' con i
consigli dei dipartimenti e delle facolta'  interessati,  inclusi  la
designazione  dei  docenti,  l'affidamento  degli  insegnamenti  e le
eventuali proposte di contratti.
  In  prima  istituzione,  i  docenti  che costituiscono il consiglio
della scuola vengono  designati  in  rapporto  agli  insegnamenti  da
attivare  con apposita delibera dei consigli di facolta' interessate,
sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.
  Lo  studente  e'  tenuto  a  seguire  tutti  i corsi di lezione e a
partecipare a  tutte  le  attivita'  pratiche  e  alle  esercitazioni
previste,  per  ciascun  anno  di  corso,  dal  manifesto degli studi
pubblicato annualmente dal consiglio della scuola  nel  quadro  delle
norme piu' sotto indicate.
  La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti.
  Le  modalita'  di accertamento della frequenza sono determinate dal
manifesto degli studi.
  L'organizzazione  didattica della scuola avviene con le modalita' e
i limiti stabiliti dall'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  162/82;  agli  studenti  della scuola si applicano le
disposizioni di legge  e  di  regolamento  riguardanti  gli  studenti
universitari  ai  sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/82.
  Il  corso  si  conclude  con  un esame di diploma consistente nella
presentazione  e  discussione  di  un  elaborato   finalizzato   alla
professionalita'  specifica predisposto sotto la guida di un docente.
  Normativa specifica:
   scuola diretta a fini speciali per stilisti di moda.
  Art.  96. - E' costituita presso la seconda Universita' di Roma, la
scuola diretta a fini speciali per stilisti di moda.
  La  scuola  si  propone  una qualificata preparazione professionale
idonea a costituire un tramite di  elezione  tra  cultura  letteraria
espressa  a  livello accademico e le altre istituzioni scientifiche e
di ricerca pubbliche e private.
  La  scuola  si  propone  inoltre di dare agli allievi una specifica
preparazione a livello universitario su come si disegna  un  modello,
si  inventa  una  linea, si sceglie un tessuto, un colore, su come si
prepara una sfilata di moda.
  La scuola rilascia il diploma di stilista di moda.
  Art.  97.  - La durata del corso degli studi della scuola e' di due
anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
  Il  numero  massimo  complessivo  degli  iscritti alla scuola e' di
sessanta, trenta per anno di corso.
  Ciascun  anno  prevede  duecento  ore  di insegnamento e ore 100 di
attivita' pratiche guidate.
  Art. 98. - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta' di
ingegneria, lettere e filosofia, medicina e chirurgia.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 99. - Le discipline impartite nella scuola sono le seguenti:
   anatomia estetica;
   chimica e ricerca del tessuto - merceologia delle fibre tessili;
   comunicazione e moda;
   design e modellismo;
   lingua  francese  con  particolare  riferimento al linguaggio e ai
termini tecnici della moda;
   lingua  inglese  con  particolare  riferimento  al linguaggio e ai
termini tecnici della moda;
   moda, fotografia, pubblicita';
   moda e marketing;
   nozioni di dietologia;
   nozioni di igiene, cosmesi e microbiologia;
   stampa di tessuti e disegno tessile - le materie prime;
   storia del costume attraverso la storia d'Italia:
     a) storia antica;
     b) storia moderna;
     c) storia contemporanea;
   storia  del  costume,  della  moda,  del  folklore,  dei mutamenti
culturali  in  Europa  e  nel  Mondo,  con  particolare   riferimento
all'America;
   storia del disegno;
   storia del giornalismo di moda;
   storia dell'arte;
   storia e decorazione del tessuto - le fibre del futuro;
   tecnica pratica applicativa con e senza modelli;
   tecniche di taglio e simbolismo cromatico;
   telematica ed informatica applicata alla moda;
   teoria e tecnica per l'abbigliamento femminile;
   teoria e tecnica per l'abbigliamento maschile.
  Art.  100.  -  Le  discipline  obbligatorie  del  1›  anno  sono le
seguenti:
1) Anatomia estetica Afferente alla facolta' di medicina e chirurgia
2) Chimica e ricerca del tessuto - merceologia delle fibre tessili
Afferente alla facolta' di ingegneria
1) Anatomia estetica             Afferente alla facolta' di
                                   medicina e chirurgia
2) Chimica e ricerca del         Afferente alla facolta' di
   tessuto - merceologia           ingegneria
   delle fibre tessili
3) Nozioni di igiene,            Afferente alla facolta' di
   cosmesi e microbiologia         medicina e chirurgia
4) Stampa dei tessuti e disegno  Afferente alla facolta' di
   tessile - le materie prime      ingegneria
5) Storia del costume attraverso
   la storia d'Italia
 a) Storia antica
 b) Storia moderna               Afferente alla facolta' di
 c) Storia contemporanea           lettere e filosofia
6) Storia del disegno            Afferente alla facolta' di
                                   ingegneria
7) Storia dell'arte              Afferente alla facolta' di
                                   lettere e filosofia
8) Storia e decorazione del      Afferente alla facolta' di
   tessuto - le fibre del          ingegneria
   futuro
9) Lingua inglese con            Afferente alla facolta' di
   particolare riferimento         lettere e filosofia
   al linguaggio e ai
   termini tecnici della moda
 
        Le discipline obbligatorie del 2› anno sono le seguenti:
 
1) Design e modellismo           Afferente alla facolta' di
                                   ingegneria
2) Moda, fotografia, pubbli-     Afferente alla facolta' di
   cita'                           lettere e filosofia
3) Moda e marketing              Afferente alla facolta' di
                                   lettere e filosofia
4) Nozioni di dietologia         Afferente alla facolta' di
                                   medicina e chirurgia
5) Tecnica pratica applicativa   Afferente alla facolta' di
   con e senza modelli             ingegneria
6) Tecniche di taglio e          Afferente alla facolta' di
   simbolismo cromatico            ingegneria
7) Teoria e tecnica per          Afferente alla facolta' di
   l'abbigliamento femminile       lettere e filosofia
8) Teoria e tecnica per          Afferente alla facolta' di
   l'abbigliamento maschile        lettere e filosofia
  Le discipline opzionali sono le seguenti:
1) Comunicazione e moda          Afferente alla facolta' di
                                   ingegneria
2) Lingua francese con           Afferente alla facolta' di
   particolare riferimento         lettere e filosofia
   al linguaggio e ai
   termini tecnici della moda
3) Storia del costume, della     Afferente alla facolta' di
   moda, del folklore,             lettere e filosofia
   dei mutamenti culturali
   in Europa e nel Mondo,
   con particolare riferimento
   all'America
4) Storia del giornalismo        Afferente alla facolta' di
   di moda                         lettere e filosofia
5) Telematica ed informatica     Afferente alla facolta' di
   applicata alla moda             ingegneria
 
  Ai  fini dell'ammissione al diploma occorre aver superato tutti gli
insegnamenti fondamentali ed almeno tre discipline opzionali,  scelte
tra quelle sopra indicate.
  Art.  101.  -  L'anno  accademico  ha  inizio  e termine nelle date
stabilite dalle vigenti disposizioni in materia universitaria.
  Art. 102. - L'attivita' didattica e scientifica e' completata da un
tirocinio che dovra' svolgersi sotto la guida  di  un  docente  della
scuola.
  Il  tirocinio dovra' svolgersi presso societa', enti ed istituzioni
indicati dal consiglio della scuola e con esso  convenzionati,  viene
svolto in ciascuno dei due anni di corso ed ha la durata di cento ore
annue. Il lavoro svolto verra' sottoposto ad  un  esame  verifica  al
termine di ciascun anno.
  La frequenza ai corsi ed al tirocinio e' obbligatoria.
  L'attivita'   pratica  comporta  lo  svolgimento  di  esercitazioni
teoriche e/o pratiche nell'ambito degli insegnamenti stessi.
  Art.  103.  -  In ogni anno di corso lo studente sostiene gli esami
per  singola  disciplina.  Le  commissioni  d'esame,   proposte   dal
consiglio  della scuola e nominate dal rettore dell'Universita', sono
costituite dal titolare della disciplina, da un professore  di  ruolo
di disciplina affine e da un cultore della materia.
  La  commissione  esprime  il proprio giudizio assegnando un voto in
trentesimi e puo' all'unanimita' assegnare la lode.
  L'esame   si  intende  superato  con  il  punteggio  minimo  di  18
trentesimi.
  Art.  104.  -  L'esame  di  diploma  consiste  in una dissertazione
scritta su argomento concordato con un docente della scuola e in  una
prova pratica sotto forma di elaborato originale.
  L'esame  di  diploma  si  intende  superato ove lo studente riporti
almeno 36 sessantesimi.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1987
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1988
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 274