MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 6 dicembre 1988 

  Primo  aggiornamento  del  decreto  ministeriale  11  febbraio 1987
concernente l'elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine da  cui
e'   consentita  l'importazione  di  molluschi  eduli  lamellibranchi
depurabili, con l'indicazione delle relative specie.
(GU n.301 del 24-12-1988)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista   la   legge   2   maggio   1977,   n.   192,  recante  norme
igienico-sanitarie  per  la  produzione,  commercio  e   vendita   di
molluschi eduli lamellibranchi;
  Visto  in particolare il relativo art. 10, che vincola a preventiva
autorizzazione del Ministero della sanita', quando non  sia  regolata
da   speciale   convenzione,   l'importazione   di   molluschi  eduli
lamellibranchi depurabili, subordinandone la  immissione  al  consumo
alimentare  al  prescritto  trattamento di depurazione con i relativi
controlli  ed  alle  successive  operazioni  di  cernita,   lavaggio,
confezionamento ed etichettatura;
  Visto  il  decreto  ministeriale 27 aprile 1978, come integrato dal
decreto ministeriale 8 febbraio 1982,  recante  norme  sui  requisiti
microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di
banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli  lamellibranchi  e
delle  zone  acquee  destinate  alla  molluschicoltura, ai fini della
classificazione in approvate, condizionate e precluse;
  Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo  1987
concernente  l'elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine da cui
e'  consentita  l'importazione  di  molluschi  eduli   lamellibranchi
depurabili, con l'indicazione delle relative specie;
  Viste   le   ulteriori   comunicazioni  fornite  dai  Paesi  esteri
esportatori in ordine alla idoneita'  igienico-sanitaria  all'origine
dei molluschi eduli lamellibranchi da esportare e delle relative zone
acquee di provenienza;
                               Decreta:
  Ai sensi dell'art. 10 della legge 2 maggio 1977, n. 192, ed ai fini
del rilascio delle  singole  autorizzazioni  sanitarie  alle  imprese
interessate,  l'elenco  dei  Paesi  esteri  dai  quali  e' consentita
l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili destinati
al consumo diretto - con la precisazione delle rispettive zone acquee
di produzione, di raccolta o di stabulazione per le quali e' stata da
essi  ufficialmente  attestata  l'idoneita'  igienico-sanitaria  - le
relative specie di molluschi allevate, raccolte o stabulate in  dette
zone   marine  ed  i  periodi  dell'anno  in  cui  e'  consentita  la
importazione di cui al decreto  ministeriale  11  febbraio  1987,  e'
cosi' integrato:
  Albania:
   area  marina:  zona  situata a km 3 a sud del delta del fiume Buna
fino a Rana e Hedhur;
   specie  molluschi:  Mytilus  Galloprovincialis,  Tapes Decussatus,
Donax Trunculus;
   area marina: zona situata tra Bishti i Palles e Kepi i Rodonit;
   specie  molluschi:  Mytilus  Galloprovincialis,  Tapes decussatus,
Donax Trunculus;
   area marina: zona situata tra Spille e Shkumbin;
   specie  molluschi:  Mytilus  Galloprovincialis,  Tapes Decussatus,
Donax Trunculus;
   area marina: zona situata tra Karavasta e Tre Port;
   specie  molluschi:  Mytilus  Galloprovincialis,  Tapes Decussatus,
Donax Trunculus;
   periodo di importazione: da gennaio a dicembre.
  Danimarca:
   area marina: Limfjorden;
   zone marine: Kaas Bredning - Lavbjerg Bredning;
   specie molluschi: Mytilus Edulis;
   area marina: Juvre Dyb;
   specie molluschi Mytilus Edulis;
   area marina: Mariager Fjord;
   specie molluschi: Mytilus Edulis.
 Groenlandia:
   aree marine: Lille Narsaq - Kobberfjorden Munding;
   specie molluschi: Mytilus Edulis;
   periodo di importazione: da gennaio a dicembre.
  Tunisia:
   area marina: zona compresa tra Gabes e Zarzis;
   parchi  di  stabulazione:  Ajim/Djerba,  Mahres/Sfax,  Sidi Daoud,
Zarat Gabes;
   specie molluschi: Tapes Decussatus;
   periodo di importazione: da ottobre a maggio.
    Roma, addi' 6 dicembre 1988
                                            p. Il Ministro: MARINUCCI