MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 dicembre 1988 

  Determinazione,  per l'anno 1989, della commissione onnicomprensiva
da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri  relativi  alle
operazioni  di  credito  agevolato  previste  dalle leggi 1  dicembre
1971, n. 1101; 4 giugno 1975, n. 172; 10 ottobre  1975,  n.  517;  12
agosto  1977,  n.  675;  4  novembre  1963, n. 1457 e dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
(GU n.303 del 28-12-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  1›  dicembre  1971, n. 1101, recante norme per la
ristrutturazione, riorganizzazione  e  conversione  dell'industria  e
dell'artigianato  tessili  e  l'art.  9 della legge 8 agosto 1972, n.
464, che estende anche alle imprese non  tessili  le  provvidenze  di
carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;
  Vista  la  legge  4  giugno  1975,  n. 172, recante provvidenze per
l'editoria;
  Vista  la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le
operazioni  di  credito   agevolato   a   favore   delle   iniziative
commerciali;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976,
n. 902, recante  la  disciplina  del  credito  agevolato  al  settore
industriale  e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti
per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione,
la riconversione e lo sviluppo del settore;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze  a  favore
delle  zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(settore industriale);
  Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la
ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;
  Visti  i propri decreti del 31 marzo 1977, n. 199431, del 12 aprile
1977, n. 199549, del 19 marzo 1977, n. 199214, del 19 marzo 1977,  n.
199213,  modificati con successivi decreti del 5 giugno 1981, nonche'
il decreto dell'8 agosto 1986, n. 655954, debitamente registrati alla
Corte  dei  conti,  con i quali sono stati stabiliti i criteri per la
determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di  credito
agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;
  Visto  il  proprio  decreto  del  15  giugno 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  144  del  21  giugno
1988,  con  il  quale  la commissione onnicomprensiva, da riconoscere
agli istituti di credito per gli oneri relativi  alle  operazioni  di
credito  agevolato  previste  dalle  leggi  sopra  citate,  e'  stata
rideterminata, per il  periodo  1›  luglio-31  dicembre  1988,  nella
misura dell'1,50 per cento.
  Attesa  la  necessita'  di  determinare la misura della commissione
onnicomprensiva per l'anno 1989;
                               Decreta:
  La  commissione  onnicomprensiva,  da  riconoscere agli istituti di
credito per gli oneri connessi alle operazioni di  credito  agevolato
previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata, per l'anno 1989,
nella misura dell'1,50 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 23 dicembre 1988
                                                   Il Ministro: AMATO