DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1988
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia.(GU n.305 del 30-12-1988)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Reubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Brescia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 143 concernente le scuole dirette a fini speciali, istituite presso l'Universita' di Brescia e' inserita la scuola per tecnici di laboratorio biomedico. Dopo l'art. 153 sono inseriti la denominazione e gli articoli relativi alla nuova scuola diretta a fini speciali per tecnici di laboratorio biomedico come segue. Scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico Art. 154. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico presso l'Universita' degli studi di Brescia. La scuola ha lo scopo di preparare personale tecnico provvisto di conoscenze scientifiche di base e di conoscenze specifiche tali da consentire un'attivita' sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale che in laboratori di analisi chimico-cliniche microbiologiche e di patologia clinica. La scuola rilascia il titolo di tecnico di laboratorio biomedico e si articola negli indirizzi di: a) chimica clinica e tossicologia; b) microbiologia e virologia; c) patologia clinica ed ematologia; d) genetica medica; e) citoistopatologia e anatomia patologica. Art. 155. - La scuola ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede 400 ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale) queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta studenti. Art. 156. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia secondo le norme di legge vigenti. Art. 157. - Gli studenti sono tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico; l'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: a) primo semestre: fisica*; statistica medica*; chimica e propedeutica biochimica; anatomia e istologia*; biologia generale; chimica biologica; b) secondo semestre: microbiologia e microbiologia clinica*; fisiologia umana*; tecniche analitiche di chimica e biochimica clinica; organizzazione di laboratorio; norme di sicurezza in laboratorio*; strumentazione di laboratorio. 2 Anno: patologia e fisiopatologia generale*; tecniche di analisi microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche; tecniche ematologiche; tecniche di citopatologia ed istopatologia; tecniche di patologia clinica; tecniche di colture in vitro. 3 Anno - Indirizzo di chimica clinica e tossicologica: chimica e biochimica clinica; enzimologia; tossicologia. 3 Anno - Indirizzo di microbiologia e virologia: microbiologia; virologia; micologia; parassitologia. 3 Anno - Indirizzo di patologia clinica - ematologia: patologia clinica; patologia molecolare*; immunoematologia; ematologia. 3 Anno - Indirizzo di citoistopatologia ed anatomia patologica: tecniche di diagnostica citopatologica; tecniche di diagnostica istopatologica ed istochimica; tecniche di diagnostica ultrastrutturale; tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica. 3 Anno - Indirizzo genetica medica: patologia molecolare*; genetica medica; citogenetica; immunogenetica. Gli insegnamenti con * sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali. Art. 158. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti laboratori: laboratorio di ormonologia e tossicologia - 3 Laboratorio analisi - Spedali civili; laboratorio di anatomia e istologia patologica - 2 Servizio - Spedali civili; laboratorio di microbiologia e virologia - Spedali civili di Brescia; laboratorio di analisi chimico cliniche - Spedali civili di Brescia; laboratorio di immunologia (Spedali civili di Brescia); laboratori della unita' operativa predipartimentale di "scienze biomediche di base" afferenti alle sezioni di: anatomia e istologia; biologia e genetica; chimica biologica e biochimica clinica; farmacologia e tossicologia; fisiologia e biometria; patologia generale e molecolare. La frequenza per complessive 400 ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. "Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa". "All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame". Il presente decreto, sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 30 settembre 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 novembre 1988 Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 368