Proroga di alcuni termini previsti dalla circolare 1 ottobre 1988, n. 1/I.P., concernente la definizione delle morosita' pregresse a tutto il 31 dicembre 1988 ed applicazione delle somme aggiuntive a decorrere dal 1 gennaio 1989.(GU n.304 del 29-12-1988)
Vigente al: 29-12-1988
A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza Alle prefetture Alla regione Valle d'Aosta Al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano Al commissariato del Governo per la provincia di Trento Ai provveditorati agli studi Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro Alle direzioni provinciali del Tesoro e, per conoscenza: Alla Corte dei conti - Segretariato generale Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione elementare Al Ministero della pubblica istruzione - Servizio per la scuola materna Al Ministero della sanita' - Gabinetto Alla Ragioneria generale dello Stato Alla Banca d'Italia - Direzione generale - Servizio rapporti con il Tesoro Alla Ragioneria centrale degli istituti di previdenza All'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso gli istituti di previdenza In deroga a quanto previsto dalla circolare n. 1/I.P. del 1 ottobre 1988, le denunce relative alle morosita' pregresse di cui al settimo comma dell'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, potranno essere presentate alle competenti prefetture o provveditorati agli studi entro il 30 giugno 1989. Ai fini della determinazione degli interessi di mora le denunce predette saranno considerate come presentate entro il termine del 31 dicembre 1988, previsto dal citato settimo comma. Le prefetture ed i provveditorati agli studi potranno di conseguenza emettere gli elenchi e ruoli suppletivi entro il 31 ottobre 1989. Il Ministro: AMATO