MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 30 dicembre 1988 

  Differimento  della  data di scadenza dell'ordinanza 31 marzo 1988,
n. 101, concernente il divieto cautelativo nel  territorio  nazionale
dell'impiego   di  presidi  sanitari  contenenti  i  principi  attivi
atrazina, molinate e bentazone.
(GU n.306 del 31-12-1988)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236,  relativo  all'attuazione  della   direttiva   CEE   n.   80/778
concernente  la  qualita'  delle acque destinate al consumo umano, ai
sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Vista  l'ordinanza  31  marzo  1988, n. 101, concernente il divieto
cautelativo nel territorio nazionale dell'impiego di presidi sanitari
contenenti  i  principi  atrazina,  molinate  e bentazone, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del
primo aprile 1988, che consente con alcune prescrizioni, l'impiego di
acque ad uso potabile aventi un residuo in alcuni erbicidi  superiore
a  0,1  (Micron(g/l  nelle aree agricole ivi indicate contestualmente
all'avvio del miglioramento delle acque potabili;
  Vista l'ordinanza 13 settembre 1988, n. 472, concernente il divieto
cautelativo nel territorio nazionale dell'impiego di presidi sanitari
contenenti   i   principi  attivi  atrazina,  molinate  e  bentazone,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre  1988  che
integra  l'elenco dei comuni indicati nella sopra accennata ordinanza
ministeriale 31 marzo 1988, n. 101;
  Considerato  che  le  ordinanze  sopra  indicate  cessano  i propri
effetti alla data del 31 dicembre 1988;
  Rilevato  che  i programmi di risanamento predisposti dalle regioni
Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna  e
Marche recanti, tra l'altro, misure finalizzate a garantire la difesa
delle risorse idriche ed il loro adeguamento alle caratteristiche  di
qualita'  delle  acque  previste  dal  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 236/88, necessitano di raccordi di compatibilita' e  di
coordinamento da parte dei Ministri della sanita' e dell'ambiente;
  Rilevato  che  l'esame  dei cennati programmi necessita di una piu'
approfondita valutazione in coerenza con  le  indicazioni  emerse  di
recente in sede di commissione della Comunita' economica europea;
  Sentito   sul   punto   il  Consiglio  superiore  di  sanita'  che,
nell'attesa di pronunciarsi sui valori massimi  ammissibili  relativi
al  parametro  55  dell'allegato  I del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 236/88, con parere espresso nella seduta  del  30
dicembre  1988  ha  ritenuto  congruo  il  differimento  del  termine
indicato nell'art. 7 della sopra indicata ordinanza n.  101,  per  le
finalita'  valutative  sopra menzionate, in premessa indicato fino al
28 febbraio 1989, potendosi escludere rischi  per  la  salute  umana,
onde consentire l'assolvimento degli adempimenti suindicati;
  Visti  gli  articoli  6  e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
  Considerate  le  risultanze emerse nel corso della riunione indetta
dal Ministro per gli affari regionali  ed  i  problemi  istituzionali
presso  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre
1988;
                               Ordina:
                            Articolo unico
  1.   Il   termine  del  31  dicembre  1988  contenuto  nell'art.  7
dell'ordinanza 31 marzo 1988, n. 101, e'  differito  al  28  febbraio
1989.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entrera' in vigore nel giorno della  sua
pubblicazione.
   Roma, addi' 30 dicembre 1988
                                            Il Ministro: DONAT CATTIN