Tasso di riferimento da applicare nel bimestre gennaio-febbraio 1989 alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.(GU n.2 del 3-1-1989)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Visto il decreto interministeriale dall'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983; Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, per il bimestre gennaio-febbraio 1989, ha reso noto che il costo della provvista dei fondi, determinato sulla base dei parametri di cui all'art. 1, lettera a), del decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, e' pari all'11,25% e che la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti finanziatori e' pari all'1,25%; Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, e' pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1989, all'11,25%. La maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito e' pari, per l'anno 1989, all'1,25%. In conseguenza, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre gennaio-febbraio 1989, sulle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, e' pari al 12,50%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 dicembre 1988 Il Ministro: AMATO