N. 2 SENTENZA 13 - 19 gennaio 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Regione Friuli-Venezia Giulia - Ricorso avverso sentenza del pretore
 di Monfalcone - Intimazione a rendere libera la spiaggia di Grado -
 Cessazione della materia del contendere.
 
 (Sentenza 1› aprile 1982, n. 92, pretore di Monfalcone)
 
 (Artt. 4, n. 10, e 5, n. 5, dello st. F.V.G.)
(GU n.4 del 27-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  promosso  con  ricorso  dalla  Regione  Friuli-Venezia
 Giulia, notificato il 15 giugno 1982, depositato in Cancelleria il 26
 successivo  ed  iscritto  al  n.  8  del  Registro  Ricorsi 1982, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito della sentenza  n.  92/1982
 del  18  marzo-1›  aprile  1982  del  Pretore di Monfalcone, relativa
 all'intimazione a rendere "libera" la spiaggia di Grado;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  dicembre  1987  il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Udito  l'avvocato  Gaspare  Pacia  per  la  Regione Friuli-Venezia
 Giulia.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ricorso notificato il 15 giugno 1982 e depositato il 26
 dello stesso mese, la Regione  Friuli  Venezia  Giulia  ha  sollevato
 conflitto  di attribuzione contro lo Stato in relazione alla sentenza
 18 marzo-1› aprile 1982, n. 92 del Pretore di Monfalcone, nella parte
 in  cui  contiene  un'intimazione  a  rendere "libera" la spiaggia di
 Grado; in tal modo  sarebbe  stata  invasa  la  sfera  di  competenza
 costituzionalmente  assegnata  alla Regione dagli artt. 4, n. 10 e 5,
 n. 5 del relativo Statuto di autonomia.
    2.  -  Il  Comune  di Grado ha in regime di concessione fino al 31
 dicembre 1989 una zona demaniale marittima per attivita'  balneari  e
 connesse.
    Fin  dal 1933 la concessione e' stata gestita dalla locale azienda
 di soggiorno che vi ha creato una complessa struttura  balneocurativa
 di  livello internazionale. A parziale copertura delle relative spese
 e' stabilito un prezzo di ingresso alla struttura stessa.
    Il  17  gennaio  1974  il  Ministro  della  Marina  Mercantile con
 circolare n.  143  emana  una  direttiva  di  carattere  generale  in
 relazione  alla utilizzazione per scopi turistico-balneari delle aree
 del demanio marittimo, disponendo che venga autorizzato,  laddove  la
 situazione  dei  luoghi  lo  consenta, il libero accesso del pubblico
 nell'ambito di una fascia di cinque metri dalla battigia.
    La  ricorrente  osserva che l'applicazione di tale direttiva e' in
 concreto rimessa all'apprezzamento delle autorita' amministrative,  e
 rileva  che  non  esiste  alcun obbligo di mettere a disposizione dei
 cittadini i beni del demanio marittimo.
    Al riguardo si richiama l'art. 36 del Codice della navigazione.
    La  prevalenza  di  un  generico interesse alla fruizione gratuita
 collettiva di beni demaniali e' sicuramente da  escludersi  nel  caso
 concreto  in  cui siano in gioco interessi pubblici specifici, il cui
 soddisfacimento, come  nel  caso  di  specie,  e'  affidato  ad  enti
 pubblici territoriali o istituzionali.
    Il  Pretore  di  Monfalcone  ha iniziato un'insistente azione allo
 scopo  di  ottenere  l'"apertura"  della  suddetta  spiaggia,  ed  in
 particolare del tratto gestito dall'azienda di soggiorno.
    Su  pressione  del  Pretore  la Capitaneria di porto di Monfalcone
 chiede al  competente  Ministero  di  provvedere  in  tal  senso,  ma
 quest'ultimo  respinge  il  sollecito.  Dietro  istanza del Comune di
 Grado  il  Ministero   della   Marina   mercantile   stabilisce   con
 determinazione 3 maggio 1976 che non sussistono motivi per modificare
 il sistema di conduzione della spiaggia, sistema che trovera' la  sua
 attuazione fino alla scadenza della concessione.
    Senonche',  dietro  nuove  insistenze  del  Pretore, il comandante
 della Capitaneria di Monfalcone con decreto  26  maggio  1981  n.  22
 ingiunge  al  Comune  di  Grado  di  consentire  il libero e gratuito
 accesso del pubblico al mare.
    Tale provvedimento e' stato revocato dopo che il T.A.R. di Trieste
 ha accolto l'istanza di sospensione dello stesso.
    Allora il Pretore apre un procedimento penale a carico del sindaco
 di Grado e del Presidente dell'Azienda di  Soggiorno  addebitando  ad
 entrambi  il  reato  di  cui  all'art. 1161 n. 1, cod. nav., per aver
 impedito l'uso pubblico della spiaggia di Grado.
    Con  la  sentenza n. 92/82 il giudice in questione ha ritenuto che
 sussistero  gli  elementi  obiettivi  del   reato   contestato,   pur
 dovendosi,  in  assenza  dell'elemento  psicologico del reato stesso,
 prosciogliere gli imputati.
    Nella  motivazione  di tale decisione si afferma che in seguito e'
 lecito   attendersi   dai   pubblici   amministratori   un    diverso
 atteggiamento  ed  inoltre  che  il  reato  contestato, avendo natura
 permanente, verra'  meno  solo  se  saranno  raggiunti  "piu'  giusti
 equilibri nell'assetto delle attuali concessioni". Dal che, rileva la
 ricorrente, emerge una "vera e propria intimazione" a rendere  libera
 la   spiaggia,   venendosi  cosi'  ad  incidere  sulle  scelte  della
 pianificazione regionale e sui comportamenti di enti che  operano  in
 tale quadro sotto il controllo della regione stessa.
    3.  - La intimazione pretorile, osserva la ricorrente, e' atto che
 esula  dalla  giurisdizione;   la   intimazione   stessa   e'   anche
 pesantemente   lesiva   della   competenza  attribuita  alla  regione
 Friuli-Venezia Giulia, nelle materie  del  turismo  e  dei  controlli
 sugli  enti  locali: con riferimento alla prima materia la ricorrente
 ricorda la propria competenza esclusiva; al riguardo viene  precisato
 che  la  programmazione delle attivita' delle Aziende di soggiorno ha
 luogo a livello  regionale  e  che  la  Regione  stessa  provvede  al
 relativo funzionamento.
    In  base  alla pianificazione urbanistica, la citta' di Grado deve
 mantenere la propria natura di sede balneare "ordinata e  tranquilla"
 in una cornice ambientale altrettanto armonica e serena.
    Le  strutture e gli stabilimenti in questione "sono fatti a misura
 per il tipo di conduzione di spiaggia chiusa".
    Per  la  parte  contenente la suddetta intimazione la sentenza del
 Pretore e' rivolta anche al Comune ed  all'Azienda  di  soggiorno  in
 quanto tenuti in proprio ad "aprire" la spiaggia.
    Inoltre  dal  momento  che i suddetti enti devono seguire le linee
 della pianificazione turistica della  Regione  ed  operare  sotto  il
 controllo  dei  relativi  organi,  l'intervento  del  Pretore  invade
 altresi' la competenza della Regione stessa in materia  di  controllo
 sugli enti locali o da essa dipendenti.
    4.  -  La  ricorrente  aveva  inoltre chiesto la sospensione della
 sentenza nella parte censurata, ma  questa  Corte  ha  respinto  tale
 richiesta con l'ordinanza n. 122 del 1983.
    Nel  merito  la  ricorrente  chiede  che la Corte dichiari che non
 spetta al Pretore il potere di impartire prescrizioni sulle modalita'
 di uso della spiaggia di Grado.
    5. - Lo Stato non si e' costituito nel presente giudizio.
    6.  - In prossimita' dell'udienza la Regione Friuli-Venezia Giulia
 ha depositato una memoria aggiuntiva con allegata la  sentenza  della
 Cassazione  11 gennaio 1983, n. 22 che ha annullato, senza rinvio, la
 sentenza del  Pretore  di  Monfalcone  (ritenendo  che  gli  imputati
 andassero assolti "perche' il fatto non sussiste").
    La  ricorrente  ritiene  nondimeno che la pronuncia della S.C. non
 abbia determinato la cessazione  della  materia  del  contendere:  in
 proposito  rileva  la  ricorrente  che  "l'usurpazione,  da parte del
 Pretore, del potere di impartire prescrizioni sulle  modalita'  d'uso
 della  spiaggia  di  Grado  non  e'  quindi cessata per effetto della
 sentenza della Corte Suprema, poiche' questa sentenza non  riguardo',
 ne'  poteva  riguardare,  un  elemento  giuridicamente  estraneo alla
 sentenza pretorile ed allo stesso magistero penale".
                         Considerato in diritto
    La  sentenza  della Corte di cassazione 11 gennaio 1983, n. 22, ha
 annullato senza rinvio la  sentenza  del  Pretore  di  Monfalcone  1›
 aprile 1982, n. 92, costituente l'atto, che, sia pure in relazione ad
 alcune sue parti, era stato denunciato come invasivo con il  presente
 conflitto  di attribuzione. Venuto meno in tal modo l'atto denunciato
 come  invasivo,  non  puo'  non  ritenersi  cessata  la  materia  del
 contendere.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  cessata  la  materia  del contendere in ordine al ricorso
 indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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