N. 3 SENTENZA 13 - 19 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
 
 Reddito delle persone fisiche (imposta sul) - Irpef - Reddito di
 impresa - Imprese minori ammesse alla contabilita' semplificata -
 Interessi passivi - Detraibilita' - Non fondatezza, nei sensi di cui
 in motivazione
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 52, secondo comma, in
 relazione al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 18)
 
 (Art. 3 Cost.)
(GU n.4 del 27-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof.  Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 52, secondo
 comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 "Istituzione e disciplina
 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche" in relazione all'art.
 18 del d.P.R.  29  settembre  1973,  n.600  "Disposizioni  comuni  in
 materia  di  accertamento delle imposte sui redditi", promossi con le
 ordinanze emesse il 1› marzo 1984 dalla Commissione tributaria di  2›
 grado  di Pescara nei ricorsi proposti da Danelli Francesco e Danelli
 Virginia contro l'Ufficio delle Imposte Dirette di Pescara,  iscritte
 ai  nn.  987  e  988  del  registro ordinanze 1984 e pubblicate nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 e 25- bis dell'anno 1985;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Saja.
                           Ritenuto in fatto
    Nel   corso   di   due  procedimenti  di  appello  concernenti  la
 deducibilita' - nella dichiarazione ai fini IRPEF - da parte di  soci
 della  s.a.s. "ASTRA di Francesco Danelli e C.", di interessi passivi
 afferenti beni immobili della societa' non strumentali  all'esercizio
 dell'impresa,  la  Commissione  tributaria  di  II  grado  di Pescara
 sollevava, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 1› marzo
 1984,  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  52, II
 comma, del d.P.R. 29 settembre  1973,  n.  597  (in  relazione  anche
 all'art.  18  del  d.P.R.  29 settembre 1973, n. 600), in riferimento
 all'art. 3 Cost.
    Afferma il giudice rimettente che la s.a.s. ASTRA non aveva potuto
 portare in detrazione gli interessi passivi in sede  di  compilazione
 del  mod.  750/E  perche',  quale  impresa minore percettrice di soli
 proventi  immobiliari,  aveva  dovuto  necessariamente   assumere   a
 tassazione  tali  redditi  in base alle risultanze catastali e non in
 base al reddito effettivo netto di gestione, e  cio'  per  la  stessa
 struttura del quadro 750/E.
    Cio'  premesso,  la  normativa censurata determinerebbe, ad avviso
 del giudice a quo, un diverso trattamento tributario  tra  percettori
 dello  stesso  reddito,  in quanto le imprese "maggiori" sarebbero, a
 differenza  delle  "minori",  abilitate   a   dedurre   dai   redditi
 immobiliari  gli  interessi  passivi,  e  cio'  anche  per la diversa
 struttura del modello 750/A, che esse sono tenute a compilare.
    Il  Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in entrambi
 i giudizi, conclude per l'infondatezza della questione, deducendo, in
 primo  luogo, che l'art. 52 censurato e' applicabile sia alle imprese
 con contabilita' semplificata, sia  a  quelle  soggette  alla  tenuta
 della  contabilita'  ordinaria,  e, in secondo luogo, che ai soggetti
 ammessi  a  fruire  del  regime  di  contabilita'   semplificata   e'
 riconosciuta  la facolta' di optare per il regime ordinario, restando
 cosi' effetto di  libera  scelta  di  convenienza  ogni  varieta'  di
 trattamento tributario che ne possa derivare.
                         Considerato in diritto
    1.  -  I giudizi, per l'identita' della questione sollevata, vanno
 riuniti e decisi congiuntamente.
    2.  -  La  norma  censurata (art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29
 settembre  1973,  n.  597,  concernente  "Istituzione  e   disciplina
 dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche") dispone che nella
 determinazione degli utili netti - i quali, ai sensi del primo  comma
 dello  stesso  art. 52, costituiscono il reddito d'impresa - " non si
 tiene conto delle  perdite  relative  ai  cespiti  che  fruiscono  di
 esenzione ne' dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
 imposta ne' dei proventi e dei costi relativi agli immobili  indicati
 dell'art.  21  che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio
 dell'impresa. I redditi di tali  immobili  concorrono  a  formare  il
 reddito di impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni
 del titolo II".
    La disposizione violerebbe, ad avviso della Commissione tributaria
 rimettente, il principio  di  eguaglianza,  in  quanto  il  combinato
 disposto  di essa e dell'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
 (che  individua  le  imprese   minori   ammesse   alla   contabilita'
 semplificata)   determinerebbe  una  disparita'  di  trattamento  tra
 imprese minori e imprese maggiori,  poiche'  soltanto  queste  ultime
 sarebbero  abilitate a computare i redditi immobiliari al netto degli
 interessi passivi.
    3. - La questione non e' fondata.
    Va  innanzitutto  rilevato  che  la  norma impugnata, come dedotto
 anche dall'Avvocatura dello Stato, detta  una  disciplina  comune  ad
 ogni  tipo  di  impresa,  nel  senso  che  essa si applica ai redditi
 d'impresa sia che  vengano  determinati  in  base  alla  contabilita'
 ordinaria,   sia   che   rientrino   nel  regime  della  contabilita'
 semplificata.
    Oltre a cio' peraltro, e anche prescindendo dall'ulteriore rilievo
 che ai sensi del sesto comma dell'art. 18 del  d.P.R.  n.  600/73  il
 contribuente  ammesso  alla  contabilita' semplificata ha facolta' di
 optare  per  il  regime  ordinario,   assume   valore   decisivo   la
 considerazione  che  l'art.  72  del d.P.R. n. 597/73 dispone che nei
 confronti delle imprese ammesse alla contabilita' semplificata e  che
 non  hanno  optato  per  il  regime  normale  il reddito d'impresa e'
 costituito dalla differenza tra l'ammontare complessivo  dei  ricavi,
 delle  plusvalenze  patrimoniali  e  delle  sopravvenienze  attive  e
 l'ammontare complessivo di una serie di costi, tra i quali  la  norma
 prevede, al punto 7, gli interessi passivi.
   Pertanto,  la questione sollevata e' infondata, in quanto, ai sensi
 della normativa vigente, contrariamente  all'assunto  del  giudice  a
 quo,  gli  interessi passivi sono previsti fra le componenti negative
 di reddito detraibili per le imprese minori  anche  se  ammesse  alla
 contabilita' semplificata.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di legittimita'  costituzionale  dell'art.  52,  secondo  comma,  del
 d.P.R.  29 settembre 1973, n. 597, in relazione anche all'art. 18 del
 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata, in riferimento  all'art.
 3  Cost.,  dalla Commissione tributaria di II grado di Pescara con le
 ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
                    Il Presidente e redattore: SAJA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0015