N. 4 SENTENZA 13 - 19 gennaio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale Regioni a statuto ordinario - Toscana - Cave e torbiere - Concessione alla apertura e coltivazione - Cessazione della materia del contendere . (Legge reg. Toscana 13 febbraio-19 maggio 1979) (Artt. 117 e 42, secondo comma, Cost.)(GU n.4 del 27-1-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale 13 febbraio 1979, riapprovata il 15 maggio 1979, recante "Disciplina della coltivazione di cave e torbiere in applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il primo giugno 1979, depositato in Cancelleria l'8 giugno successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1979; Visto l'atto di costituzione della regione Toscana; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti. Ritenuto in fatto Con ricorso in data 29 maggio 1979, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Toscana, approvata il 13 febbraio 1979, riapprovata il 19 maggio 1979, recante "Disciplina della coltivazione di cave e torbiere in applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10", in riferimento agli artt. 117 e 42, secondo comma, Cost. Sostiene il ricorrente che tale legge, assoggettando in ogni caso l'attivita' di apertura e coltivazione delle cave e torbiere alla preventiva concessione di cui alla legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, anziche' ad autorizzazione, violerebbe i princi'pi fondamentali posti, in tema di cave e torbiere, dall'art. 45 regio-decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nonche' la riserva di legge statale sui limiti alla proprieta' privata, stabilita dall'art. 42, comma secondo, Cost. La Regione Toscana osserva che la censura prospettata in riferimento all'art. 42 Cost. dovrebbe ritenersi inammissibile, non risultando enunciata in sede di rinvio governativo, o comunque, nel merito, infondata, dovendo la riserva di legge prevista da tale disposizione intendersi riferita, nelle materie di competenza, anche alla legge regionale. La resistente contesta poi la fondatezza della censura relativa all'art. 117 Cost., rilevando che la legge regionale impugnata non avrebbe inteso dettare un nuovo regime delle cave e torbiere, ma soltanto applicare alla coltivazione di queste la disciplina urbanistica di cui alla legge statale n. 10 del 1977, dando puntuale e corretta attuazione ai princi'pi ricavabili dall'art. 1 della medesima. Nelle more del presente giudizio e' stata approvata e promulgata la legge regionale 30 aprile 1986, n. 36, recante "Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere", che ha previsto, per tale attivita', il regime dell'autorizzazione, senza alcun riferimento alla legge statale n. 10 del 1977. Considerato in diritto Realmente la legge impugnata, dopo aver previsto la formazione di un piano regionale delle cave, assoggetta l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere alla concessione di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Il ricorso governativo lamenta sostanzialmente che la legge regionale impugnata abbia introdotto, in tema di ricerca e coltivazione di cave e torbiere, un regime concessorio, in violazione dei princi'pi posti in materia della c.d. legge mineraria (r.d. 29 luglio 1927, n. 1443), che subordina invece lo svolgimento di tali attivita' a preventiva autorizzazione amministrativa (art. 45). La Regione, con successiva legge 30 aprile 1986, n. 36, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1981, n. 44, ha nuovamente disciplinato l'apertura e coltivazione di cave e torbiere, considerata sia come attivita' produttiva del settore estrattivo, sia come attivita' materiale interessante il governo del territorio e si e' sostanzialmente conformata ai rilievi espressi dalla Presidenza del Consiglio sottoponendo l'attivita' di cui si tratta a un regime autorizzatorio. Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ne' vi e' di ostacolo, come obbietta la Regione, che il titolo della legge n. 36 del 1986 sia formulato come disciplina (soltanto) "transitoria" per la coltivazione di cave e torbiere, giacche' cio' non esclude l'entrata in vigore, e a tempo indefinito, di una nuova regolamentazione della materia per effetto della normativa regionale suindicata.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0016