N. 7 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
 
 Privilegio - Crediti per spese di giustizia - Preferenza rispetto ai
 crediti pignoratizi - Applicabilita' ai crediti per spese relative ad
 atti conservativi solo se compiuti in sede civile - Manifesta
 infondatezza
 
 (Artt. 2748, 2755 e 2777 del cod. civ.)
 
 (Art. 3 Cost.)
(GU n.4 del 27-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2748, 2755 e
 2777 del codice civile, promosso con ordinanza  emessa  il  4  luglio
 1986  dal  Tribunale  di  Casale  Monferrato  nel procedimento civile
 vertente tra la Banca Nazionale dell'Agricoltura e Guarnero Franco ed
 altra,  iscritta  al  n. 660 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56,  1a  Serie  speciale
 dell'anno 1986;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che  il Tribunale di Casale Monferrato, nel procedimento
 di opposizione a sequestro conservativo penale di beni  mobili  degli
 imputati  Guarnero  Franco e altra, promosso ex art. 618 c.p.p. dalla
 Banca Nazionale dell'Agricoltura  quale  creditore  pignoratizio  dei
 beni stessi, con ordinanza emessa il 4 luglio 1986 (R.O. n. 660/1986)
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento
 all'art.  3  Cost.,  del  combinato disposto degli artt. 2778, 2775 e
 2777 cod. civ.;
      che,  secondo il giudice a quo, l'art. 2777, attuando la riserva
 di cui al precedente art.  2748,  assicura  preferenza,  rispetto  al
 credito  pignoratizio,  soltanto  ai  crediti  per spese di giustizia
 fatte per  atti  conservativi  compiuti  in  sede  civile,  ai  sensi
 dell'art.  2755, e cosi' crea una ingiustificata condizione di favore
 per tali crediti rispetto a quelli dipendenti da  reato,  a  garanzia
 dei  quali  vengono  compiuti  atti  conservativi  in sede penale (ad
 iniziativa  del  P.M.  o  del  Pretore:  art.  617  c.p.p.),  e   che
 riguardano, tra l'altro, le somme dovute a titolo di risarcimento del
 danno subito dalla parte offesa dal reato (art. 189, n. 5, c.p.);
    Considerato che i crediti i quali, per il combinato disposto degli
 artt. 2748, 2755 e 2777 cod. civ., sono preferiti  ad  ogni  credito,
 anche  pignoratizio,  sono  -  per opinione concorde della dottrina e
 della giurisprudenza - quelli per spese processuali relative ad  atti
 conservativi  -  come  il  sequestro  -  compiuti,  in  sede  civile,
 nell'interesse comune dei creditori;
      che  non  ricorre omogeneita' fra i crediti dei quali si lamenta
 il diverso trattamento ad opera della normativa impugnata, in  quanto
 quelli  da  essa  considerati  con  favore  concernono  il solo onere
 economico  della  cautela,  onere  sostenuto  peraltro  a  potenziale
 vantaggio  di tutti i creditori e di ogni loro ragione, mentre quelli
 cui si riferisce il sequestro  penale  costituiscono,  per  quel  che
 riguarda   la  parte  civile,  l'oggetto  stesso  della  cautela,  ma
 limitatamente a quest'ultimo creditore privato e per le sole  ragioni
 derivanti  dal  reato;  che,  pertanto,  la  questione  va dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, 2755  e  2777
 cod.  civ.,  in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale
 di Casale Monferrato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0019