N. 8 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale Edilizia e urbanistica - Aree inedificate - Pertinenze Autorizzazione gratuita - Esclusione - Manifesta inammissibilita' (D.-L. 23 gennaio 1982, n. 9, conv., con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94, art. 7, lett. a) (Artt. 3, 42 e 44 Cost.)(GU n.4 del 27-1-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, lett. a), della legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1987 dal Pretore di Adria nel procedimento penale a carico di Labroca Riccardo ed altra, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1a Serie speciale dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che il Pretore di Adria, nel procedimento penale nei confronti di Labroca Riccardo ed altra, imputati del reato di cui all'art. 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per avere, senza la prescritta concessione edilizia, realizzato la recinzione di un'area inedificata di mq. 160 sita in zona agricola, con ordinanza emessa il 23 febbraio 1987 (R.O. n. 152/1987) ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., dell'art. 7, lett. a), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), nella parte in cui assoggetta ad autorizzazione gratuita "le opere costituenti pertinenze... al servizio di edifici gia' esistenti", con implicita esclusione delle pertinenze dei fondi rustici, cosi' determinando una irragionevole disparita' di trattamento tra entita' omogenee; una illegittima compressione della facolta' di godimento dei fondi rustici, sottoposti, nell'esercizio dello ius aedificandi, ad un regime piu' rigoroso; una imposizione di vincoli non coordinati con gli obbiettivi indicati dall'art. 44 Cost.; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilita' della questione; Considerato che la disposizione impugnata dichiara assoggettate ad autorizzazione gratuita, in luogo della concessione prevista dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilita' dei suoli), le pertinenze di "edifici preesistenti", senza distinguere tra edificio urbano e rurale; che, per converso, la suddetta disposizione non considera l'ipotesi delle opere costituenti pertinenza di quelle entita' immobiliari, ontologicamente diverse, che sono le aree inedificate, siano queste urbane o rustiche; che, pertanto, diversamente da quanto opina il giudice a quo, la controversia non deve essere decisa alla stregua del denunciato art. 7, lett. a), del decreto-legge n. 9 del 1982, convertito nella legge n. 94 del 1982, bensi' in riferimento all'art. 1 della legge n. 10 del 1977 e successive integrazioni, alla stregua del quale dovra' stabilirsi se la recinzione di un'area inedificata, per destinazione, dimensioni e caratteristiche strutturali, rappresenti un'opera comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio e necessiti, quindi, di concessione; che, conseguentemente, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza; Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, lett. a), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., sollevata dal Pretore di Adria con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0020