N. 9 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
 
 Avvocatura dello Stato - Dipendenti delle Avvocature distrettuali in
 Sicilia - Indennita' regionale - Corresponsione - Divieto Manifesta
 infondatezza
 
 (Legge 15 novembre 1973, n. 734, art. 2)
 
 (Artt. 3 e 36 Cost.)
(GU n.4 del 27-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge
 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un  assegno  perequativo  ai
 dipendenti   civili   dello   Stato   e  soppressione  di  indennita'
 particolari), in riferimento agli artt. 6 della legge  della  Regione
 Sicilia  21  aprile  1955, n. 37 (Trattamento economico del personale
 dell'Amministrazione centrale della Regione), e 11 della legge  della
 Regione   Sicilia   1›   febbraio  1963,  n.   11  (Conglobamento  ed
 adeguamento delle  retribuzioni  del  personale  dell'Amministrazione
 regionale),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  17 giugno 1982 dal
 T.A.R. per la Sicilia, iscritta al n.  1072  del  registro  ordinanze
 1983  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141
 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  instaurato  da alcuni
 dipendenti statali presso  le  Avvocature  distrettuali  dello  Stato
 operanti  in  Sicilia al fine di ottenere l'indennita' prevista dalla
 legge regionale della Sicilia n. 37 del 1975,  estesa  ai  dipendenti
 delle  Avvocature  siciliane  con legge regionale n. 11 del 1963 - la
 cui corresponsione era stata sospesa dall'agosto 1978, a  seguito  di
 un parere del Consiglio di Stato del 20 aprile 1978, secondo il quale
 una  serie  di  fonti  statali  precludevano  la  corresponsione   di
 ulteriori   compensi  -  il  TAR  Sicilia  ha  sollevato,  d'ufficio,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della  legge  15
 novembre 1973, n. 734;
      che  secondo  il  giudice  a quo l'art. 2 della legge n. 734 del
 1973 (che dispone che dalla data di entrata in vigore della legge "al
 personale  che  fruisce  dell'assegno  perequativo  pensionabile  non
 potranno essere corrisposti indennita', compensi, premi,  gettoni  di
 presenza,  soprassoldi,  assegni  ed emolumenti comunque denominati a
 carico del bilancio  dello  Stato,  di  contabilita'  speciali  o  di
 gestioni  fuori  bilancio  per  l'opera svolta quali dipendenti dello
 Stato o in rappresentanza dell'amministrazione statale") si  pone  in
 contrasto  con  gli  artt.  3,  primo comma, e 36, primo comma, della
 Costituzione, impedendo la corresponsione  dell'indennita'  regionale
 suddetta che ha "la natura di compenso per la esplicazione delle piu'
 gravose funzioni svolte dagli impiegati delle Avvocature dello  Stato
 in favore della Regione siciliana";
      che   si  e'  costituita  l'Avvocatura  dello  Stato,  eccependo
 l'inammissibilita'  della  questione,   per   assoluto   difetto   di
 motivazione sulla rilevanza, e comunque la sua infondatezza;
    Considerato  che la legge n. 734 del 1973 ha avuto la finalita' di
 razionalizzazione del trattamento economico dei  dipendenti  statali,
 eliminando  le  notevoli  disparita'  fra  le  varie  categorie e tra
 dirigenti e non dirigenti realizzatesi  nel  tempo,  e  che  in  tale
 contesto  e'  stato  attribuito  ai  predetti  dipendenti  un assegno
 perequativo  pensionabile,  sopprimendo,  nel   contempo,   tutti   i
 trattamenti  preesistenti,  non  giustificati, e stabilendo altresi',
 anche  in  armonia  con  quanto  previsto  per  altre  categorie   di
 personale,  il  divieto  di  corrispondere,  per  lo  svolgimento dei
 compiti istituzionali, qualsiasi emolumento ad  eccezione  di  quelli
 espressamente indicati dalla stessa legge;
      che  la  legge  n.  734  del 1974, cosi' statuendo, si ispira ai
 princi'pi della perequazione  dei  trattamenti  retributivi  e  della
 onnicomprensivita'    del   trattamento   retributivo   nel   settore
 dell'impiego statale, princi'pi estesi da successive leggi agli altri
 settori  dell'impiego  pubblico e ribaditi nella l. 29 marzo 1983, n.
 93, legge quadro sul pubblico impiego (v. sent. n. 290 del 1984);
      che  tali  princi'pi,  lungi dal violare gli artt. 3 e 36 Cost.,
 sono sicuramente ad essi conformi e ne costituiscono non  censurabile
 svolgimento e attuazione a livello legislativo (v. sentt. nn. 21 e 45
 del 1978);
      che,  in  virtu'  della corretta interpretazione ed applicazione
 degli artt. 3 e 36 Cost., la questione va  dichiarata  manifestamente
 non fondata;
    Visti  gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  2,  legge  15  novembre  1973,   n.   734,
 sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3 e 36 Cost., dal Tribunale
 amministrativo regionale per la Sicilia con l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0021