N. 10 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale
 
 Regioni a statuto ordinario - Liguria - Personale dipendente - Lavoro
 straordinario - Compenso - Misura oraria - Determinazione Manifesta
 infondatezza
 
 (Legge reg. Liguria 15 dicembre 1976-4 maggio 1977)
 
 (Artt. 117, in relazione all'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n.
 62, e 81 Cost.)
(GU n.4 del 27-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Liguria 15 dicembre 1976,  riapprovata  il  4  maggio  1977,  recante
 "Disciplina  del  lavoro  straordinario",  promosso  con  ricorso del
 Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 maggio  1977,
 depositato  in  cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 11 del
 registro ricorsi 1977;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che  con  ricorso  notificato  il  21  maggio  1977,  il
 Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  per violazione dell'art. 117 Cost., in
 relazione all'art.  67,  legge  10  febbraio  1953,  n.  62,  nonche'
 dell'art.  81  Cost.,  della  legge  della  Liguria, riapprovata il 4
 maggio 1977, recante "Disciplina del lavoro straordinario";
      che  la  legge  impugnata  stabilisce, modificando la precedente
 legge regionale n. 12 del 1973, che la misura oraria del compenso per
 lavoro  straordinario  va  determinata  prendendo a base lo stipendio
 mensile lordo piu' l'indennita' integrativa speciale (che  non  viene
 computata per la determinazione del compenso per lavoro straordinario
 degli impiegati dello Stato), con una maggiorazione del  25%  per  le
 prestazioni   straordinarie  diurne  e  feriali  e  del  50%  per  le
 prestazioni  notturne  e  festive  (per  il  personale  statale,   le
 maggiorazioni sono rispettivamente del 15% e del 25%);
      che,  secondo lo Stato, la legge regionale viola l'art. 67 della
 legge  n.  62  del  1953  che  vieta  alle  Regioni  di  disporre  un
 trattamento  economico  del  personale  regionale  piu' favorevole di
 quello spettante al  personale  statale:  e  cio'  perche'  anche  le
 retribuzioni  base  dei  dipendenti  regionali,  su  cui va computata
 l'indennita' per il lavoro straordinario, sono piu'  alte  di  quelle
 degli statali;
      che,  sempre  secondo  il ricorrente, e' violato altresi' l'art.
 81, comma quarto, Cost., in quanto la legge, che comporterebbe  nuove
 o maggiori spese, non ha copertura finanziaria;
      che  si  e' costituita in giudizio la Regione Liguria, eccependo
 l'infondatezza del ricorso;
    Considerato   che   la  disciplina  del  lavoro  straordinario  e'
 direttamente strumentale all'organizzazione degli  uffici  regionali,
 ambito  in  cui  questa  Corte  ha  sempre riconosciuto la piu' ampia
 autonomia del legislatore regionale (v. sent. 10 del 1980; 277 e  278
 del 1983; 219 e 290 del 1984; 99 del 1986; 217 del 1987);
      che  la  violazione  del princi'pio contenuto nell'art. 67 della
 legge n. 62 del 1953, relativo al trattamento economico complessivo e
 non  a singole voci di esso, non puo' dipendere dalla attribuzione di
 un eventuale  emolumento  aggiuntivo  per  l'espletamento  di  lavoro
 straordinario   (che,   peraltro,   nella   legge   impugnata,  viene
 rigorosamente limitato a non piu' di 15  ore  mensili  e  150  annue,
 contro le 30 o 73 ore mensili dei dipendenti statali);
      che   l'eventuale   disparita'  di  trattamento  in  favore  dei
 dipendenti regionali (anche a ritenere  ammissibile  la  comparazione
 nonostante le profonde differenze di organizzazione degli uffici e di
 disciplina dell'impiego sicuramente esistenti all'epoca dei  ricorso)
 andrebbe   eventualmente  fatta  risalire  alla  disciplina  generale
 dell'impiego regionale in  Liguria,  normativa  che  non  costituisce
 oggetto del presente giudizio;
      che e' ragionevole ritenere che la legge regionale, limitando il
 ricorso al  lavoro  straordinario,  non  avrebbe  comportato  -  come
 sostiene la difesa della Regione Liguria, richiamandosi alla delibera
 di riapprovazione della legge - "nuove" o "maggiori" spese;
      che,  per  tale  ragione,  la  violazione  dell'art.  81  Cost.,
 eccepita dallo Stato sotto il  profilo  della  mancata  copertura  in
 bilancio  della  legge, e' esclusa dalla previsione dell'art. 3 della
 legge impugnata di fronteggiare  "l'onere  derivante  dalla  presente
 legge  (...)  con  gli  appositi stanziamenti previsti dalle leggi di
 approvazione del  bilancio  e  nei  limiti  di  disponibilita'  degli
 stessi";
    Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale della legge della Regione Liguria,  riapprovata  il  4
 maggio  1977,  recante  "Disciplina  del  lavoro  straordinario",  in
 riferimento agli artt. 117 e 81 Cost., sollevata dal  Presidente  del
 Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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