N. 12 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale
 
 Regioni a statuto ordinario - Molise - Personale dipendente in
 diretta collaborazione con gli organi di Governo - Lavoro
 straordinario - Manifesta infondatezza.
 (Legge reg. Molise 4 maggio-21 giugno 1978)
 (Art. 117 Cost., in relazione all'art. 67 della legge 10 febbraio
 1953, n. 62)
(GU n.4 del 27-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale della legge regionale 4
 maggio 1978, riapprovata il 21 giugno  1978,  recante  "Modifiche  ed
 integrazioni  all'art.  41  della  legge  regionale  31  agosto 1974,
 promosso con ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 notificato  l'11  luglio 1978, depositato in Cancelleria il 19 luglio
 successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1978;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto che con ricorso notificato l'11 luglio 1978 il Presidente
 del Consiglio dei ministri ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., della legge della
 Regione Molise, riapprovata il 21 giugno 1978, recante "Modificazioni
 ed integrazioni all'art. 41 della legge regionale n. 11 del 31 agosto
 1974";
      che,  secondo  il  Governo, la legge impugnata, stabilendo che i
 dipendenti  in  servizio  presso  gli  uffici  regionali  di  diretta
 collaborazione  con  il Presidente del Consiglio, il Presidente della
 Giunta e gli Assessori possono effettuare  prestazioni  straordinarie
 fino   ad  un  massimo  di  960  ore  annue,  e  cio'  nonostante  un
 orientamento statale a ridurre i tetti del lavoro  straordinario  (v.
 d.P.R.  22 luglio 1977, n. 422), si pone in contrasto con l'interesse
 nazionale al contenimento della spesa pubblica nel suo  complesso,  e
 viola  l'art.  67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, assicurando ai
 dipendenti   della   Regione   Molise   un   trattamento    economico
 sostanzialmente piu' favorevole di quello dei dipendenti statali;
      che la Regione Molise non si e' costituita in giudizio;
    Considerato  che,  secondo  la  giurisprudenza di questa Corte (v.
 sent. n. 223 del 1984; v. anche sentt. n. 150 del 1982;  n.  340  del
 1983; n. 245 del 1984), l'interesse nazionale la cui violazione viene
 lamentata dallo Stato deve trovare fondamento e  concretizzazione  in
 uno  specifico  atto  legislativo,  di  talche'  la  affatto generica
 censura di contrasto con l'"interesse nazionale al contenimento della
 spesa  pubblica  nel  suo  complesso"  proposta  dallo Stato non puo'
 trovare accoglimento nel presente giudizio;
      che   egualmente   non  puo'  trovare  accoglimento  la  censura
 (anch'essa proposta senza minimamente  far  riferimento  ad  elementi
 concreti) relativa alla violazione del princi'pio contenuto nell'art.
 67 della legge n. 62 del 1953, princi'pio che riguarda il trattamento
 economico complessivo e non le singole voci di esso;
      che,  comunque,  la  disciplina del lavoro straordinario - tanto
 piu' nel caso di dipendenti che operano in diretta collaborazione con
 gli  organi  di  Governo  della Regione - e' direttamente strumentale
 all'organizzazione degli uffici regionali, materia nella quale questa
 Corte ha sempre riconosciuto ampia autonomia al legislatore regionale
 (v. sentt. nn. 10 del 1980; 277 e 278 del 1983; 219 e 290  del  1984;
 99 del 1986; 217 del 1987);
    Visti  gli  artt.  26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale della legge della Regione Molise,  riapprovata  il  21
 giugno 1978, recante "modificazioni ed integrazioni all'art. 41 della
 legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974", sollevata, in  riferimento
 all'art.  117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
 ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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