N. 13 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale
 
 Regioni a statuto ordinario - Molise - Personale dipendente in
 diretta collaborazione con gli organi di Governo - Lavoro
 straordinario - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge reg. Molise 4 maggio-21 giugno 1978)
 
 (Art. 117 Cost., in relazione all'art. 67 della legge 10 febbraio
 1953, n. 62)
(GU n.4 del 27-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge regionale
 approvata il 26 febbraio 1979 e riapprovata il 2 maggio 1979, recante
 "Modifiche  ed  integrazioni  all'art.  44  della  legge regionale 25
 luglio  1974,  n.  16",  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri, notificato il 22 maggio 1979, depositato in
 cancelleria il 30 maggio successivo ed iscritto al n. 12 del registro
 ricorso 1979;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto   che  con  ricorso  notificato  il  22  maggio  1979  il
 Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale, per violazione degli artt. 117, 3 e 119
 Cost., della legge della Regione Basilicata, riapprovata il 2  maggio
 1979,  recante  "modifiche  ed  integrazioni  all'art. 44 della legge
 regionale 25 luglio 1974, n. 16", legge che dispone,  con  decorrenza
 primo   luglio   1977   e   primo  gennaio  1978,  nuovi  criteri  di
 determinazione del compenso per lavoro  straordinario  del  personale
 regionale;
      che  secondo  il  Governo  le decorrenze cosi' stabilite sono in
 contrasto con  il  contratto  unico  nazionale,  che  ha  fissato  la
 decorrenza   dei  miglioramenti  economici  e,  piu'  in  genere,  di
 qualsiasi effetto economico del contratto, al primo ottobre 1978;
      che  sempre  secondo  il  Governo il ricorso alla contrattazione
 unica  in  sede  nazionale  per  la  determinazione  del  trattamento
 economico  del  personale  regionale risponde ad evidenti esigenze di
 garantire, unitamente  alla  compatibilita'  con  la  situazione  del
 bilancio  pubblico in generale, la uniformita' delle retribuzioni del
 personale  delle  varie  Regioni  in  relazione  all'identita'  delle
 prestazioni   al   personale   stesso  richieste,  sicche'  la  legge
 regionale, essendo in contrasto con  entrambe  tali  esigenze,  viola
 l'art. 119 Cost.;
      che   si  e'  costituita  in  giudizio  la  Regione  Basilicata,
 eccependo   l'inammissibilita'   e   l'infondatezza   del    ricorso,
 conclusioni  ribadite  nella  memoria depositata in prossimita' della
 camera di consiglio.
    Considerato  che,  in  conformita'  alla  giurisprudenza di questa
 Corte (v. sent. 72 del 1985), va ritenuta  inammissibile  la  censura
 relativa  alla  violazione  dell'art.  119  Cost., non essendo stata,
 nemmeno genericamente, prospettata nel rinvio;
      che  il  ricorso  dello Stato si limitava pertanto a eccepire la
 violazione degli accordi collettivi - in particolare quello stipulato
 il primo febbraio 1977 - per il personale regionale;
      che  su  tale  questione  la  Corte  costituzionale  si  e' gia'
 pronunciata (sent. n. 217  del  1987),  statuendo  che  agli  accordi
 stipulati  prima della legge-quadro per il pubblico impiego, e quindi
 da "soggetti diversi da quelli prescritti e  con  procedure  sfornite
 del  tutto  delle  garanzie predisposte dalla predetta legge", non si
 puo' riconoscere "un significato diverso da quello di un  mero  fatto
 politico, ancorche' rilevante come tale, di fronte al quale il potere
 della Regione di disciplinare l'organizzazione dei  propri  uffici  e
 l'ordinamento  delle  carriere  ex  art.  117  Cost.  resta del tutto
 integro, libero cioe' di seguire le proprie autonome valutazioni e di
 discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso";
    Visti  gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale della  legge  della  Regione  Basilicata,
 riapprovata  il  2  maggio  1979,  recante "modifiche ed integrazioni
 all'art. 44 della legge regionale  25  luglio  1974",  sollevata,  in
 riferimento  all'art.  119  Cost.,  dal  Presidente del Consiglio dei
 ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
    Dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle  altre  questioni  di
 legittimita' costituzionale della medesima legge regionale  sollevate
 dal  Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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