N. 15 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale
 
 Regioni a statuto ordinario - Lazio - Personale dipendente degli
 organi di Governo - Lavoro straordinario - Compenso - Manifesta
 inammissibilita' .
 
 (Legge reg. Lazio 12 febbraio-22 aprile 1980)
 
 (Art. 119 Cost.)
 
 Regioni a statuto ordinario - Lazio - Personale dipendente degli
 organi di Governo - Lavoro straordinario - Compenso - Manifesta
 infondatezza
 
 (Legge reg. Lazio 12 febbraio-22 aprile 1980)
 
 (Artt. 3, 36, 97 e 117 Cost.)
(GU n.4 del 27-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge regionale
 approvata il 12 febbraio  1980  e  riapprovata  il  22  aprile  1980,
 recante  "Norma transitoria della legge regionale 19 gennaio 1980, n.
 2, concernente la disciplina del lavoro straordinario", promosso  con
 ricorso  del  Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24
 giugno 1980, depositato in Cancelleria  il  4  luglio  successivo  ed
 iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1980;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto   che  con  ricorso  notificato  il  24  giugno  1980  il
 Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'   costituzionale   della   legge  della  Regione  Lazio,
 riapprovata il 22 aprile 1980, recante "Norma transitoria della legge
 regionale  19  gennaio  1980, n. 2, concernente disciplina del lavoro
 straordinario";
      che  tale  legge autorizza l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
 regionale e la Giunta regionale a disporre, in casi determinati,  che
 alcuni  dipendenti,  appartenenti  a  categorie indicate nella legge,
 effettuino  prestazioni  di  straordinario  oltre  i  limiti  fissati
 dall'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2, con la quale
 la Regione Lazio aveva adeguato la propria normativa sulla disciplina
 del  lavoro  straordinario  del personale regionale alle disposizioni
 dell'accordo nazionale del primo  febbraio  1977  (che  prevedeva  un
 limite  massimo  individuabile di 150 ore annue, derogabile - ma solo
 "per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro" - fino ad
 un massimo di 300 ore annue);
      che   la  legge  impugnata,  modificando  la  disciplina  emersa
 dall'accordo  collettivo,  tende  a  differenziare,  sul  punto   del
 compenso  per  lavoro  straordinario,  il  trattamento  economico del
 personale della Regione Lazio da quello  del  personale  delle  altre
 Regioni  e dello Stato, violando cosi' gli artt. 3, 36, 97, 117 e 119
 Cost.;
      che  si  e'  costituita  in giudizio la Regione Lazio, eccependo
 l'infondatezza  del  ricorso,  conclusione  ribadita  nella   memoria
 presentata in prossimita' dell'udienza;
    Considerato che sulla presunta violazione degli accordi collettivi
 nazionali per il personale regionale questa Corte si  e'  pronunciata
 statuendo  che  gli accordi stipulati prima della legge-quadro per il
 pubblico impiego, e quindi da "soggetti diversi da quelli  prescritti
 e  con  procedure sfornite del tutto delle garanzie predisposte dalla
 presunta legge", non si puo' riconoscere "un significato  diverso  da
 quello  di  un mero fatto politico, ancorche' rilevante come tale, di
 fronte  al  quale   il   potere   della   Regione   di   disciplinare
 l'organizzazione  dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere ex
 art. 117 Cost. resta del tutto integro, libero cioe'  di  seguire  le
 proprie  autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal contenuto
 dell'accordo stesso" (sent. n. 217 del 1987);
      che,  tenendo presente, da un lato, il princi'pio espresso nella
 citata sentenza n. 217 del 1987 (e nella pregressa giurisprudenza  di
 questa  Corte) relativo alla autonomia della Regione nel disciplinare
 l'organizzazione dei  propri  uffici,  dall'altro,  il  carattere  di
 strumentalita'  che  la  disciplina  del lavoro straordinario - tanto
 piu' in un caso come quello di  specie  in  cui  la  legge  regionale
 regola  il  lavoro straordinario di dipendenti che operano in diretta
 collaborazione con gli organi  di  governo  della  Regione  -  assume
 rispetto  all'organizzazione degli uffici regionali, vanno respinte -
 anche a volerle considerare  genericamente  ricomprese  nell'atto  di
 rinvio  - sia la censura relativa alla violazione degli artt. 3 e 36,
 prospettata  dallo  Stato  sotto  il  profilo  della  disparita'   di
 trattamento,  a  parita'  di  lavoro,  tra i dipendenti della Regione
 Lazio  e  quelli  delle  altre  Regioni,  sia  quella  relativa  alla
 violazione   dell'art.   117  Cost.  sotto  il  profilo  del  miglior
 trattamento accordato  ai  dipendenti  regionali  rispetto  a  quelli
 statali,   trattandosi   di   affermazione  del  tutto  apodittica  e
 svincolata dal raffronto tra trattamenti complessivi  (v.  in  questo
 senso sent. n. 290 del 1984);
      che,  secondo  la  costante  giurisprudenza  di questa Corte (da
 ultimo sent. n. 72 del 1985), va  infine  considerata  manifestamente
 inammissibile, non essendo stata formulata, nemmeno genericamente nel
 rinvio - che si limitava  a  far  valere  il  contrasto  della  legge
 impugnata   "con   princi'pio  vigente  legislazione  circa  esigenze
 perequative  in  ordine  stato  giuridico  et  trattamento  economico
 dipendenti  regionali,  recepite  anche  in  contratto  unico"  -, la
 censura  relativa  alla  violazione  dell'art.  119  Cost.  (peraltro
 respinta dalla sent. n. 290 del 1984 di questa Corte);
    Visti  gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  della  legge   della   Regione   Lazio,
 riapprovata il 22 aprile 1980, recante "Norma transitoria della legge
 regionale 19 gennaio 1980, n. 2, concernente  disciplina  del  lavoro
 straordinario",  sollevata,  in  riferimento  all'art. 119 Cost., dal
 Presidente del Consiglio dei ministri  con  il  ricorso  indicato  in
 epigrafe;
    Dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle  altre  questioni  di
 legittimita'   costituzionale   della   medesima   legge   regionale,
 sollevate,  in  riferimento  agli  art.  3,  36,  97 e 117 Cost., dal
 Presidente del Consiglio dei ministri  con  il  ricorso  indicato  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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