N. 17 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale
 
 Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Personale dipendente -
 Anzianita' pregresse - Riconoscimento - Manifesta inammissibilita'
 
 (Legge reg. Lombardia 16 dicembre 1982-24 febbraio 1983, artt. 1 e
 segg.)
 
 (Art. 81, quarto comma, Cost.)
 
 Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Personale dipendente -
 Anzianita' pregressa - Riconoscimento - Manifesta infondatezza
 
 (Legge reg. Lombardia 16 dicembre 1982-24 febbraio 1983, artt. 1 e
 segg.)
 
 (Art. 117 Cost., in relazione all'art. 67 della legge 10 febbraio
 1953, n. 62)
(GU n.4 del 27-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge regionale
 approvata il 16 dicembre 1987 e  riapprovata  il  24  febbraio  1983,
 recante  "Riconoscimento  delle  anzianita'  pregresse  del personale
 regionale", promosso con ricorso del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri,  notificato  il 17 marzo 1983, depositato in cancelleria il
 26 marzo successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1983;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto che con ricorso notificato il 17 marzo 1983 il Presidente
 del Consiglio dei ministri ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  per  violazione  degli artt. 117, anche in relazione
 all'art. 67, legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 81 Cost., degli artt. 1
 e  segg.  della  legge  della  Regione  Lombardia,  riapprovata il 24
 febbraio 1983, recante "Riconoscimento delle anzianita' pregresse del
 personale regionale";
      che  secondo  il  Governo  la  disciplina  contenuta nella legge
 impugnata,  relativa  all'assetto  del  trattamento   economico   del
 personale  regionale,  e' stata introdotta senza che la materia fosse
 stata oggetto di accordo in sede di contrattazione collettiva per  il
 biennio  1982-84,  di  modo  che la legge si pone in contrasto con un
 princi'pio ormai affermatosi nell'ordinamento giuridico  dello  Stato
 secondo  cui  la  contrattazione  collettiva  rappresenta non solo il
 meccanismo di determinazione del trattamento economico, ma  anche  il
 metodo  attraverso il quale pervenire ad una progressiva perequazione
 delle condizioni economiche dei pubblici dipendenti;
      che,  inoltre,  la  legge  impugnata, configurando un sistema di
 valutazione dell'anzianita' ai fini della progressione economica  che
 risulta  piu'  favorevole  di  quello preveduto dal d.P.R. n. 310 del
 1981 per i dipendenti dello Stato, si pone in  contrasto  con  l'art.
 67,  legge  n.  62 del 1953, e viola inoltre l'art. 81, comma quarto,
 Cost., non recando copertura della maggiore spesa introdotta;
      che  si e' costituita in giudizio la Regione Lombardia eccependo
 l'infondatezza della censura relativa alla presunta violazione  degli
 accordi  collettivi,  in  quanto  non  vi e' nell'ordinamento statale
 alcuna disposizione e tanto meno alcun  princi'pio  fondamentale  che
 vieti  alla  legge regionale di stabilire nuove norme sul trattamento
 economico del personale regionale, al di fuori  della  contrattazione
 collettiva;  l'inammissibilita'  della  censura  relativa  al miglior
 trattamento riservato al personale regionale,  in  quanto  non  viene
 precisato   alcun   profilo   e  ragione  di  tale  presunto  miglior
 trattamento,  e  comunque  la  sua  infondatezza,  sia   perche'   il
 princi'pio  fissato  dall'art.  67,  legge n. 62 del 1953 riguarda il
 trattamento economico complessivo, e non le singole voci di esso, sia
 perche' non tiene conto di quanto previsto per gli altri comparti del
 pubblico impiego (d.-l. n. 681 del 1982); l'inammissibilita', infine,
 della censura attinente alla violazione dell'art. 81 Cost., in quanto
 proposta per la prima volta nel ricorso;
    Considerato  che, per quanto riguarda la prima questione, la Corte
 costituzionale si e' pronunciata (sent. n. 217 del  1987)  nel  senso
 che  ai  c.d.  accordi nazionali per il personale delle Regioni - uno
 dei quali, per la precisione quello  stipulato  il  22  luglio  1980,
 viene invocato come parametro di legittimita' nel presente giudizio -
 stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego, e quindi "da
 soggetti  diversi  da  quelli prescritti e con procedure sfornite del
 tutto delle garanzie predisposte dalla predetta legge", non  si  puo'
 riconoscere  "un  significato  diverso  da  quello  di  un mero fatto
 politico, ancorche' rilevante come tale, di fronte al quale il potere
 della  Regione  di  disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e
 l'ordinamento delle carriere  ex  art.  117  Cost.  resta  del  tutto
 integro, libero cioe' di seguire le proprie autonome valutazioni e di
 discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso";
      che,  non  essendo  emerse  nuove argomentazioni che inducano la
 Corte  a  modificare  la  propria  giurisprudenza,  la  questione  di
 legittimita'   costituzionale  va,  per  questo  profilo,  dichiarata
 manifestamente non fondata;
      che  del pari manifestamente infondata e' la questione (peraltro
 prospettata in termini affatto  generici)  relativa  alla  violazione
 dell'art. 67, legge n. 62 del 1953, riguardando il princi'pio fissato
 da tale articolo (dichiarato in parte costituzionalmente  illegittimo
 dalla  sent. n. 42 del 1970 di questa Corte) il trattamento economico
 complessivo e non le singole voci di esso (in questo  senso  v.  gia'
 sentt. nn. 133 del 1975 e, piu' recentemente, 290 del 1984);
      che,  va  dichiarata  manifestamente  inammissibile  la  censura
 relativa alla violazione dell'art. 81, comma quarto, Cost., in quanto
 essa e' stata formulata per la prima volta nel ricorso (cfr. sent. n.
 72 del 1985 ed altre ivi richiamate);
    Visti  gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt.  1  e  seguenti  della  legge
 della  Regione  Lombardia,  riapprovata  il 24 febbraio 1983, recante
 "Riconoscimento delle anzianita' pregresse del personale  regionale",
 sollevata,  per  violazione  dell'art.  81,  comma quarto, Cost., dal
 Presidente del Consiglio dei ministri  con  il  ricorso  indicato  in
 epigrafe;
    Dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle  altre  questioni  di
 costituzionalita'  della  medesima  legge  regionale  sollevate   dal
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con il ricorso indicato in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0029