N. 17 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Personale dipendente - Anzianita' pregresse - Riconoscimento - Manifesta inammissibilita' (Legge reg. Lombardia 16 dicembre 1982-24 febbraio 1983, artt. 1 e segg.) (Art. 81, quarto comma, Cost.) Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Personale dipendente - Anzianita' pregressa - Riconoscimento - Manifesta infondatezza (Legge reg. Lombardia 16 dicembre 1982-24 febbraio 1983, artt. 1 e segg.) (Art. 117 Cost., in relazione all'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62)(GU n.4 del 27-1-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale approvata il 16 dicembre 1987 e riapprovata il 24 febbraio 1983, recante "Riconoscimento delle anzianita' pregresse del personale regionale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 marzo 1983, depositato in cancelleria il 26 marzo successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1983; Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che con ricorso notificato il 17 marzo 1983 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 117, anche in relazione all'art. 67, legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 81 Cost., degli artt. 1 e segg. della legge della Regione Lombardia, riapprovata il 24 febbraio 1983, recante "Riconoscimento delle anzianita' pregresse del personale regionale"; che secondo il Governo la disciplina contenuta nella legge impugnata, relativa all'assetto del trattamento economico del personale regionale, e' stata introdotta senza che la materia fosse stata oggetto di accordo in sede di contrattazione collettiva per il biennio 1982-84, di modo che la legge si pone in contrasto con un princi'pio ormai affermatosi nell'ordinamento giuridico dello Stato secondo cui la contrattazione collettiva rappresenta non solo il meccanismo di determinazione del trattamento economico, ma anche il metodo attraverso il quale pervenire ad una progressiva perequazione delle condizioni economiche dei pubblici dipendenti; che, inoltre, la legge impugnata, configurando un sistema di valutazione dell'anzianita' ai fini della progressione economica che risulta piu' favorevole di quello preveduto dal d.P.R. n. 310 del 1981 per i dipendenti dello Stato, si pone in contrasto con l'art. 67, legge n. 62 del 1953, e viola inoltre l'art. 81, comma quarto, Cost., non recando copertura della maggiore spesa introdotta; che si e' costituita in giudizio la Regione Lombardia eccependo l'infondatezza della censura relativa alla presunta violazione degli accordi collettivi, in quanto non vi e' nell'ordinamento statale alcuna disposizione e tanto meno alcun princi'pio fondamentale che vieti alla legge regionale di stabilire nuove norme sul trattamento economico del personale regionale, al di fuori della contrattazione collettiva; l'inammissibilita' della censura relativa al miglior trattamento riservato al personale regionale, in quanto non viene precisato alcun profilo e ragione di tale presunto miglior trattamento, e comunque la sua infondatezza, sia perche' il princi'pio fissato dall'art. 67, legge n. 62 del 1953 riguarda il trattamento economico complessivo, e non le singole voci di esso, sia perche' non tiene conto di quanto previsto per gli altri comparti del pubblico impiego (d.-l. n. 681 del 1982); l'inammissibilita', infine, della censura attinente alla violazione dell'art. 81 Cost., in quanto proposta per la prima volta nel ricorso; Considerato che, per quanto riguarda la prima questione, la Corte costituzionale si e' pronunciata (sent. n. 217 del 1987) nel senso che ai c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni - uno dei quali, per la precisione quello stipulato il 22 luglio 1980, viene invocato come parametro di legittimita' nel presente giudizio - stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego, e quindi "da soggetti diversi da quelli prescritti e con procedure sfornite del tutto delle garanzie predisposte dalla predetta legge", non si puo' riconoscere "un significato diverso da quello di un mero fatto politico, ancorche' rilevante come tale, di fronte al quale il potere della Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere ex art. 117 Cost. resta del tutto integro, libero cioe' di seguire le proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso"; che, non essendo emerse nuove argomentazioni che inducano la Corte a modificare la propria giurisprudenza, la questione di legittimita' costituzionale va, per questo profilo, dichiarata manifestamente non fondata; che del pari manifestamente infondata e' la questione (peraltro prospettata in termini affatto generici) relativa alla violazione dell'art. 67, legge n. 62 del 1953, riguardando il princi'pio fissato da tale articolo (dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo dalla sent. n. 42 del 1970 di questa Corte) il trattamento economico complessivo e non le singole voci di esso (in questo senso v. gia' sentt. nn. 133 del 1975 e, piu' recentemente, 290 del 1984); che, va dichiarata manifestamente inammissibile la censura relativa alla violazione dell'art. 81, comma quarto, Cost., in quanto essa e' stata formulata per la prima volta nel ricorso (cfr. sent. n. 72 del 1985 ed altre ivi richiamate); Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge della Regione Lombardia, riapprovata il 24 febbraio 1983, recante "Riconoscimento delle anzianita' pregresse del personale regionale", sollevata, per violazione dell'art. 81, comma quarto, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza delle altre questioni di costituzionalita' della medesima legge regionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0029