N. 21 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Successioni e donazioni (imposta sulle) - Attivo ereditario - Denaro,
 gioielli e mobilia - Percentuale presunta compresa - Manifesta
 infondatezza
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 8, secondo comma)
 
 (Artt. 3, 24, 53 e 76 Cost.)
(GU n.4 del 27-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 26
 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina  dell'imposta  sulle  successioni  e
 donazioni),  promossi  con ordinanze emesse il 27 novembre 1981 dalla
 Commissione tributaria di 2› grado di Modena, il  29  settembre  1984
 dalla  Commissione  tributaria di 1› grado di Monza, il 5 maggio 1986
 dalla Commissione tributaria di 1› grado di  Belluno,  il  9  ottobre
 1986 dalla Commissione tributaria di 1› grado di Milano e il 6 maggio
 1987 dalla Commissione tributaria di 1› grado di Bassano del  Grappa,
 iscritte  rispettivamente al n. 94 del registro ordinanze 1982, al n.
 211 del registro ordinanze 1985, al n.  714  del  registro  ordinanze
 1986 e ai nn.186 e 348 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 dell'anno 1982, n.  179bis
 dell'anno 1985, n. 58, prima serie speciale, dell'anno 1986 e nn.  22
 e 34, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visti  l'atto di costituzione di Boneschi Aldo e Mario nonche' gli
 atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che, con ordinanze, in data 27 novembre 1981 (R.O. n. 94
 del 1982) della Commissione tributaria di secondo grado di Modena, in
 data  29  settembre  1984  (R.O.  n.  211 del 1985) della Commissione
 tributaria di primo grado di Monza, in data 5 maggio  1986  (R.O.  n.
 714 del 1986) della Commissione tributaria di primo grado di Belluno,
 in data 9 ottobre 1986 (R.O.  n.  186  del  1987)  della  Commissione
 tributaria  di  primo grado di Milano, in data 6 maggio 1987 (R.O. n.
 348 del 1987) della Commissione tributaria di primo grado di  Bassano
 del   Grappa,   e'   stata   sollevata   questione   di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 8, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972  n.
 637  (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), in base
 al quale  si  considerano  compresi  nell'attivo  ereditario  denaro,
 gioielli  e mobilia per un importo pari al 10% del valore complessivo
 netto dell'asse ereditario;
      che   la   questione   e'  stata  proposta  dalle  ordinanze  in
 riferimento all'art. 76 Cost. ed inoltre in riferimento agli artt. 53
 (R.O.  94/1984;  211/1985; 186/1987); 3 (R.O. 94/1984 e 186/1987); 24
 Cost. (R.O. 186/1987);
      che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei ministri
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
      che nel giudizio iscritto al n. 211 del 1985 si e' costituito il
 ricorrente chiedendo l'accoglimento della questione di legittimita';
    Considerato  che  per l'identita' del loro oggetto i giudizi vanno
 riuniti;
      che  la delega legislativa di cui all'art. 76 Cost. non e' volta
 ad eliminare ogni discrezionalita' del legislatore delegato ma solo a
 circoscriverla,  onde  rimane  pur  sempre  salva, in tali ambiti, la
 facolta' di valutare le specifiche situazioni da  disciplinare  (cfr.
 sent.  n.  156  del  1987)  e  che, in fattispecie, la norma aveva ad
 appuntarsi sulle esigenze  di  semplificazione  tenute  presenti  nei
 criteri direttivi;
      che,  d'altra parte, a fronte di analoghi dettati gia' contenuti
 nella precedente normativa, la disposizione impugnata (peraltro, poi,
 modificata  con  l'art.  5  legge  17  dicembre 1986, n 880), secondo
 quanto gia' osservato da questa Corte trovava  giustificazione  nella
 "necessita'  di  rendere  precisa la pretesa tributaria, sollecita la
 riscossione del tributo e vano ogni tentativo di evasione" (sent.  n.
 109 del 1967);
      che,  quanto  all'art.  53  Cost,  il  legislatore puo' desumere
 l'esistenza  della  capacita'  contributiva  da  elementi   indiziari
 precisi  e concordanti, sicche' le presunzioni tributarie non possono
 considerarsi  costituzionalmente  illegittime   quando   si   fondino
 ragionevolmente  su  indici rivelatori di ricchezza (sent. n. 283 del
 1987);
      che,  per  quanto  attiene  alla  denunciata  disparita' (art. 3
 Cost.) tra Amministrazione e contribuente,  ove  l'attivo  superi  la
 percentuale  presunta  trattasi  di  applicare il comune principio di
 tassazione;
      che  infine,  in  ordine  alla  assunta  violazione dell'art. 24
 Cost., nel caso di specie viene  lamentata  una  presunta  inadeguata
 disciplina  di carattere sostanziale e non assumono rilievo alcuno le
 garanzie processuali;
    Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 Integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R.
 25  ottobre  1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e
 donazioni) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 76 Cost.,
 rispettivamente  dalla  Commissione  tributaria  di  secondo grado di
 Modena e dalle  Commissioni  tributarie  di  primo  grado  di  Monza,
 Milano, Belluno, Bassano del Grappa con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0033